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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 aprile 1978

Cassazione n. 24576/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, è inammissibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata); osservato che l'asserito difetto della motivazione non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato la quale, per contro, appare essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.Mr cePosl TATA cice CANC-E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, è inammissibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata); osservato che l'asserito difetto della motivazione non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato la quale, per contro, appare essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.Mr cePosl TATA cice CANC-E
Sentenza Cassazione n. 24576/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris