CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 11108/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Noia aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione contestato al capo d) della rubrica ,e lo aveva di conseguenza condannato alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile in cui favore della liquidato le spese; 2. ricorre per cassazione il difensore del Fumarolo lamentando nullità della sentenza per inosservanza ovvero erronea apRlicazione della legge penale: rileva che la sentenza ha disatteso il motivo di gravame con cui era stata sollecitata la assoluzione dell'imputato avendo i giudici di appello ingiustificatamente considerato priva di fondamento la tesi secondo cui il Fumarolo avrebbe potuto egli stesso formare personalmente, con l'utilizzo di uno scanner, le polizze in sequestro come peraltro contestato negli altri capi di imputazione. 3. Il ricorso è inammissibile. La sentenza di appello ha congruamente ed esaustivamente motivato sull'unico motivo di gravame sulla cui omessa o inadeguata risposta è stato invece articolato il ricorso che, tuttavia, non considera minimamente le argomentazioni sviluppate dai giudici napoletani per replicare alla doglianza difensiva risultando perciò formulato in termini assolutamente ed in ammissibilmente generici, ovvero in modo tale da non tener conto e da non confrontarsi minimamente con la .motivazione della sentenza impugnata; tra i requisiti del ricorso per cassazione, come è noto, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; il ricorso è pertanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto delle ragioni per le quali l'appello non poteva essere accolto, non si confronta minimamente con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata del cui contenuto si è invece del tutto disinteressato non indicando gli elementi alla base della censura formulata e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. La Corte di Appello, cui era stata devoluta la censura circa la qualificazione del fatto in termini di falso piuttosto che di ricettazione, ha infatti vagliato la doglianza osservando che la ricostruzione complessiva della vicenda deponeva nel senso della acquisizione, da parte del Fumarolo, di polizze false della cui disponibilità l'imputato non aveva in alcun modo ritenuto opportuno fornire alcuna spiegazione nemmeno allegando di avere egli stesso provveduto alla loro formazione. Correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno concluso nel senso che deve rispondere del delitto di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del delitto "presupposto", non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità (cfr., Cass. Pen., 2, 7.9.2016 n. 43.427, Ancona). D'altra parte, questa Corte ha più volte ribadito che ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non occorre la prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 10850 del 20/02/2014, Montesanti, Rv. 259428; Sez. 2, Sentenza n. 23047 del 14/05/2010, Pompeo, Rv. 247430); in altre occasioni si è chiarito che la prova dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto è necessaria allorché quest'ultimo, come però non è avvenuto nel caso di specie, deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 34679 del 07/07/2016, Storto, Rv. 268098; Sez. 2 - , Sentenza n. 46637 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 25.1.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]