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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 6 aprile 2021

Cassazione n. 28275/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di FERRARA udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Ferrara, decidendo ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. sull'istanza di riesame del decreto di convalida di perquisizione e contestuale sequestro emesso il 6.4.2021 dal P.M. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagata del reato di cui all'art. 624 cod. pen., ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza per essere avvenuta la restituzione del bene sequestrato (un cucciolo di cane) e pertanto per essere sopraggiunta la carenza di interesse alla decisione sul provvedimento di sequestro, risultando l'incidente di esecuzione il mezzo per impugnare la disposta restituzione.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione dell'ordinanza a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA].

Con un primo motivo denuncia violazione di legge, rilevando che nella specie è manchevole la condizione di procedibilità perché la querela non è stata sporta dalla proprietaria e detentrice del cane ma da un diverso soggetto e che gli elementi disponibili deponevano per la donazione del cane alla Ghedini.

Pertanto, si censura che il Tribunale si sia limitato a valutare l'interesse ad agire senza considerare le questioni di procedibilità e di merito.

Quanto al profilo della ritenuta carenza di interesse, l'esponente rileva che la restituzione non è avvenuta a favore del proprietario o del possessore e che il principio di diritto evocato dal Tribunale è stato formulato in un caso diverso da quello che qui occupa.

Con un secondo motivo si ripete la censura di violazione di legge in relazione alla ritenuta carenza di interesse, ribadendo, all'esito dell'esame di alcuni precedenti giurisprudenziali, che la Ghedini ha interesse a che venga valutato il suo diritto a tornare in possesso del bene in questione.

Per l'esponente il provvedimento di restituzione non ha revocato o reso inesistente il provvedimento cautelare impugnato perché la restituzione non è avvenuta a vantaggio dell'avente diritto ma in favore di soggetto, il querelante, che mai aveva avuto il possesso del bene.

Con un terzo motivo ci si duole che il Tribunale non abbia preso in esame l'omessa comunicazione al difensore di ufficio prima dell'inizio delle operazioni di identificazione e informazioni sul diritto di difesa connesse all'esecuzione della perquisizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Assume rilievo pregiudiziale il tema dell'interesse ad agire, oggetto di specifica doglianza.

L'impugnazione in sede territoriale ha avuto ad oggetto il decreto di convalida dei sequestro di un cane emesso dal P.M.

In effetti, in tema di sequestro probatorio, la possibilità del riesame è espressamente prevista (355, co. 3 cod. proc. pen.) e investe la convalida del sequestro che è l'atto che diviene costitutivo del vincolo.

Nel caso che occupa si tratta appunto di sequestro probatorio, perché si è sequestrato il corpo del reato (art. 354 cod. proc. pen.).

Ciò posto, il Tribunale ha ritenuto che la sopraggiunta restituzione del bene abbia fatto venir meno l'interesse all'impugnazione.

A tal riguardo mette conto registrare che una parte della giurisprudenza di legittimità ritiene che, in tema di sequestro probatorio, l'interesse dell'imputato a proporre richiesta di riesame prescinda dall'interesse alla restituzione della cosa, in quanto l'indagato ha diritto a chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l'oggetto in sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile (Fattispecie relativa al sequestro del corpo di reato) (Sez. 5, n. 34167 del 13/05/2019, Rv. 277314; massimate nei medesimi termini Sez. 5, n. 8207 del 22/11/2017, (dep. 2018), Rv. 272273 - 01; Sez. 4, n. 6279 del 01/12/2005, dep. 2006, Rv. 233402).

Altra parte insegna che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati immagazzinati, qualora non venga dedotta, sulla base di elementi univoci, la lesione di interessi primari connessi all'indisponibilità delle informazioni contenute negli oggetti sequestrati, non essendo a tal fine sufficiente il mero interesse del ricorrente ad una pronunzia sulla legittimità del provvedimento cautelare (Sez. 5, n. 13694 del 15/02/2019, rv. 274975; similmente Sez. 6, n. 13306 del 22/02/2018, Rv. 272904).

Ciò in consonanza con l'autorevole insegnamento secondo il quale è ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati (Sez.

U, n. 40963 del 20/07/2017, Rv. 270497).

Dai principi testè rammentati si ricava che anche in subiecta materia non è dato prescindere dall'interesse concreto all'impugnazione, nel senso che l'impugnante deve poter ricavare una concreta utilità dall'annullamento del provvedimento impugnato; necessità che non può essere esclusa a priori (neppure quando la res sia stata 'surrogata' da altra), sulla base di valutazioni astratte.Resta escluso che possa assurgere ad interesse giuridicamente rilevante e passibile di soddisfazione attraverso la rimozione del provvedimento di sequestro quello alla affermazione della illegittimità dell'atto: si tratti, ad esempio, di precludere la successiva utilizzazione della res a fini probatori o di precludere che altri abbiano la disponibilità di dati che si vogliono riservati, occorre pur sempre che venga almeno dedotto un interesse concreto che risulti soddisfatto specificamente dall'annullamento di un provvedimento che è stato ormai revocato.

Dovendo considerarsi anche la sicura autonoma impugnabilità del decreto di revoca del sequestro e la possibilità di proporre opposizione al decreto di restituzione emesso dal p.m. (art. 263, co. 5: cfr. Sez. 6, n. 41114 del 18/09/2013, Rv. 256919 - 01).

Risulta pertanto l'infondatezza del motivo che accampa l'esistenza di un interesse prospettando assunti infondati in diritto.

Ovvero che sia decisivo che il provvedimento di restituzione non abbia implicato la revoca del provvedimento cautelare impugnato e che tanto dipenda dalla circostanza che la restituzione non è avvenuta a vantaggio dell'avente diritto ma in favore di soggetto, il querelante, che mai aveva avuto il possesso del bene.

Ciò posto il ricorso è inammissibile, per ragioni che precludono l'esame delle ulteriori doglianze.

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di FERRARA udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Ferrara, decidendo ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. sull'istanza di riesame del decreto di convalida di perquisizione e contestuale sequestro emesso il 6.4.2021 dal P.M. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagata del reato di cui all'art. 624 cod. pen., ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza per essere avvenuta la restituzione del bene sequestrato (un cucciolo di cane) e pertanto per essere sopraggiunta la carenza di interesse alla decisione sul provvedimento di sequestro, risultando l'incidente di esecuzione il mezzo per impugnare la disposta restituzione. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione dell'ordinanza a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA]. Con un primo motivo denuncia violazione di legge, rilevando che nella specie è manchevole la condizione di procedibilità perché la querela non è stata sporta dalla proprietaria e detentrice del cane ma da un diverso soggetto e che gli elementi disponibili deponevano per la donazione del cane alla Ghedini. Pertanto, si censura che il Tribunale si sia limitato a valutare l'interesse ad agire senza considerare le questioni di procedibilità e di merito. Quanto al profilo della ritenuta carenza di interesse, l'esponente rileva che la restituzione non è avvenuta a favore del proprietario o del possessore e che il principio di diritto evocato dal Tribunale è stato formulato in un caso diverso da quello che qui occupa. Con un secondo motivo si ripete la censura di violazione di legge in relazione alla ritenuta carenza di interesse, ribadendo, all'esito dell'esame di alcuni precedenti giurisprudenziali, che la Ghedini ha interesse a che venga valutato il suo diritto a tornare in possesso del bene in questione. Per l'esponente il provvedimento di restituzione non ha revocato o reso inesistente il provvedimento cautelare impugnato perché la restituzione non è avvenuta a vantaggio dell'avente diritto ma in favore di soggetto, il querelante, che mai aveva avuto il possesso del bene. Con un terzo motivo ci si duole che il Tribunale non abbia preso in esame l'omessa comunicazione al difensore di ufficio prima dell'inizio delle operazioni di identificazione e informazioni sul diritto di difesa connesse all'esecuzione della perquisizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Assume rilievo pregiudiziale il tema dell'interesse ad agire, oggetto di specifica doglianza. L'impugnazione in sede territoriale ha avuto ad oggetto il decreto di convalida dei sequestro di un cane emesso dal P.M. In effetti, in tema di sequestro probatorio, la possibilità del riesame è espressamente prevista (355, co. 3 cod. proc. pen.) e investe la convalida del sequestro che è l'atto che diviene costitutivo del vincolo. Nel caso che occupa si tratta appunto di sequestro probatorio, perché si è sequestrato il corpo del reato (art. 354 cod. proc. pen.). Ciò posto, il Tribunale ha ritenuto che la sopraggiunta restituzione del bene abbia fatto venir meno l'interesse all'impugnazione. A tal riguardo mette conto registrare che una parte della giurisprudenza di legittimità ritiene che, in tema di sequestro probatorio, l'interesse dell'imputato a proporre richiesta di riesame prescinda dall'interesse alla restituzione della cosa, in quanto l'indagato ha diritto a chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l'oggetto in sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile (Fattispecie relativa al sequestro del corpo di reato) (Sez. 5, n. 34167 del 13/05/2019, Rv. 277314; massimate nei medesimi termini Sez. 5, n. 8207 del 22/11/2017, (dep. 2018), Rv. 272273 - 01; Sez. 4, n. 6279 del 01/12/2005, dep. 2006, Rv. 233402). Altra parte insegna che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati immagazzinati, qualora non venga dedotta, sulla base di elementi univoci, la lesione di interessi primari connessi all'indisponibilità delle informazioni contenute negli oggetti sequestrati, non essendo a tal fine sufficiente il mero interesse del ricorrente ad una pronunzia sulla legittimità del provvedimento cautelare (Sez. 5, n. 13694 del 15/02/2019, rv. 274975; similmente Sez. 6, n. 13306 del 22/02/2018, Rv. 272904). Ciò in consonanza con l'autorevole insegnamento secondo il quale è ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati (Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Rv. 270497). Dai principi testè rammentati si ricava che anche in subiecta materia non è dato prescindere dall'interesse concreto all'impugnazione, nel senso che l'impugnante deve poter ricavare una concreta utilità dall'annullamento del provvedimento impugnato; necessità che non può essere esclusa a priori (neppure quando la res sia stata 'surrogata' da altra), sulla base di valutazioni astratte.Resta escluso che possa assurgere ad interesse giuridicamente rilevante e passibile di soddisfazione attraverso la rimozione del provvedimento di sequestro quello alla affermazione della illegittimità dell'atto: si tratti, ad esempio, di precludere la successiva utilizzazione della res a fini probatori o di precludere che altri abbiano la disponibilità di dati che si vogliono riservati, occorre pur sempre che venga almeno dedotto un interesse concreto che risulti soddisfatto specificamente dall'annullamento di un provvedimento che è stato ormai revocato. Dovendo considerarsi anche la sicura autonoma impugnabilità del decreto di revoca del sequestro e la possibilità di proporre opposizione al decreto di restituzione emesso dal p.m. (art. 263, co. 5: cfr. Sez. 6, n. 41114 del 18/09/2013, Rv. 256919 - 01). Risulta pertanto l'infondatezza del motivo che accampa l'esistenza di un interesse prospettando assunti infondati in diritto. Ovvero che sia decisivo che il provvedimento di restituzione non abbia implicato la revoca del provvedimento cautelare impugnato e che tanto dipenda dalla circostanza che la restituzione non è avvenuta a vantaggio dell'avente diritto ma in favore di soggetto, il querelante, che mai aveva avuto il possesso del bene. Ciò posto il ricorso è inammissibile, per ragioni che precludono l'esame delle ulteriori doglianze. 2. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così
Decreto Cassazione n. 28275/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris