CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 1990
Cassazione n. 04348/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1114/06/1990 avverso l'ordinanza del 27/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato le istanze di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. e alla detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1- bis, Ord. pen., presentate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in ragione della revoca, intervenuta in data 24 agosto 2023, della misura alternativa dell'affidamento in prova precedentemente concessa e, dunque, della preclusione di cui all'art. 58- quater, secondo comma, Ord. pen.; letti i motivi di ricorso con i quali si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla preclusione di cui all'art. 58-quater, comma secondo, Ord. pen. (primo motivo) e violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa indicazione di elementi favorevoli al detenuto e all'omesso giudizio prognostico necessario all'analisi del comportamento dello stesso (secondo motivo); rilevato che: a supporto di entrambi i motivi, il ricorrente, ritenendo illegittima la decisione impugnata in quanto assunta in assenza del necessario giudizio prognostico in favore del condannato, volto alla valutazione di elementi positivi e del corretto percorso detentivo, articola argomentazioni generiche ed in palese contrasto con i dati normativi, posto che il rigetto delle richieste è stato giustificato sulla scorta del divieto triennale di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa, previsto dall'art. 58-quater, secondo comma, Ord. pen.; il ricorrente richiama elementi privi di decisività, quali le valutazioni effettuate dall'Equipe trattamentale, il positivo comportamento tenuto durante l'esecuzione della pena in carcere, il fine pena quasi prossimo; considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.