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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2025

Cassazione n. 31063/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 11721 /2025 [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado per il reato di cui agli artt. 624 bis e 625 n.2, cod. pen., ha accolto il concordato tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., rideterminando la pena inflitta al ricorrente in anni 2, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 600 di multa Il ricorso — che con unico motivo lamenta violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ovvero omessa motivazione circa le cause del mancato proscioglimento — è inammissibile perché propone un motivo non consentito dalla legge alla luce del modulo definitorio prescelto in appello.

L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, prevede che la Corte di appello provveda in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (ridicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare al cospetto di ricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853), in seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, conv. con modif. nella

I. 24 luglio 2008 n. 125 — secondo cui il giudice d'appello che accoglie la richiesta formulata sull'accordo delle parti e prende atto della rinunzia ai motivi, limita la sua cognizione a quelli non rinunciati.

Nemmeno sussiste, come già opinato dalle recenti sentenze di questa sezione sopra indicate, un dovere di motivazione circa il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame, prima disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (circa l'applicazione di questa regola nel vecchio regime cfr. Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919; Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707).

Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, sicché all'odierno ricorrente è precluso mettere in discussione il giudizio in punto di responsabilità, avendo rinunziato a tutti i motivi diversi da quelli sul riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4) cod. pen., con prevalenza rispetto alla recidiva e sul trattamento sanzionatorio.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09 luglio 2025 Il consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 11721 /2025 [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado per il reato di cui agli artt. 624 bis e 625 n.2, cod. pen., ha accolto il concordato tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., rideterminando la pena inflitta al ricorrente in anni 2, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 600 di multa Il ricorso — che con unico motivo lamenta violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ovvero omessa motivazione circa le cause del mancato proscioglimento — è inammissibile perché propone un motivo non consentito dalla legge alla luce del modulo definitorio prescelto in appello. L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, prevede che la Corte di appello provveda in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (ridicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare al cospetto di ricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853), in seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, conv. con modif. nella I. 24 luglio 2008 n. 125 — secondo cui il giudice d'appello che accoglie la richiesta formulata sull'accordo delle parti e prende atto della rinunzia ai motivi, limita la sua cognizione a quelli non rinunciati. Nemmeno sussiste, come già opinato dalle recenti sentenze di questa sezione sopra indicate, un dovere di motivazione circa il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame, prima disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (circa l'applicazione di questa regola nel vecchio regime cfr. Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919; Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707). Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, sicché all'odierno ricorrente è precluso mettere in discussione il giudizio in punto di responsabilità, avendo rinunziato a tutti i motivi diversi da quelli sul riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4) cod. pen., con prevalenza rispetto alla recidiva e sul trattamento sanzionatorio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09 luglio 2025 Il consig
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