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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28198/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 11157/024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; Considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia la manifesta illogicità della motivazione, in ordine, rispettivamente, all'affermazione della sua responsabilità penale e alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge, nella loro formulazione, stante la preclusione per la Corte di cassazione, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); Evidenziato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 6) con congrui argomenti logici e facendo applicazione di corretti canoni giuridici, ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; Considerato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura la manifesta illogicità motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata); Dato atto che non risulta dirimente nel senso perseguito dalla Difesa neppure la memoria difensiva, depositata dalla Difesa, con la quale, riportandosi ai motivi, insiste, in particolare, sul vizio logico che affliggerebbe la motivazione in merito alla ritenuta conoscenza della lingua italiana all'atto del controllo di polizia, e all'equivoco nel quale sarebbe incorsi gli operanti circa la condotta dell'imputato e le sue reali intenzioni, giacchè i vizi denunciati, per quanto esposto, non sono riscontrabili nel provvedimento impugnato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 11157/024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; Considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia la manifesta illogicità della motivazione, in ordine, rispettivamente, all'affermazione della sua responsabilità penale e alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge, nella loro formulazione, stante la preclusione per la Corte di cassazione, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); Evidenziato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 6) con congrui argomenti logici e facendo applicazione di corretti canoni giuridici, ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; Considerato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura la manifesta illogicità motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata); Dato atto che non risulta dirimente nel senso perseguito dalla Difesa neppure la memoria difensiva, depositata dalla Difesa, con la quale, riportandosi ai motivi, insiste, in particolare, sul vizio logico che affliggerebbe la motivazione in merito alla ritenuta conoscenza della lingua italiana all'atto del controllo di polizia, e all'equivoco nel quale sarebbe incorsi gli operanti circa la condotta dell'imputato e le sue reali intenzioni, giacchè i vizi denunciati, per quanto esposto, non sono riscontrabili nel provvedimento impugnato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 28198/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris