CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2025
Cassazione n. 09272/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] CATANIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, oltre che manifestamente infondato, non risulta formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo riproduttivo di rilievi già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con corrette argomentazioni logiche e giuridiche, con cui la difesa omette un effettivo confronto, limitandosi a dissentire sulla valutazione delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito; che, nel caso di specie, i giudici di appello, conformemente ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. ex plurimis: Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278225 - 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01; Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265 - 01), hanno congruamente indicato le plurime ragioni di fatto e di diritto sulla base delle quali si è ritenuta la piena consapevolezza dell'imputato in ordine alla provenienza illecita dei quattro ovini dotati di appositi marchi identificativi (si vedano le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre 2025