CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32044/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado, ha rideterminato in mitius la pena, confermandone la condanna per furto consumato e tentato e porto d'armi; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'entità della pena irrogata -, è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), il che esime dal dilungarsi per osservare che la Corte di merito ha reso al riguardo una motivazione congrua e logica (valorizzando, in particolare, i precedenti dell'imputato e l'intensità del dolo); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente 1inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibi P.Q.M