CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 febbraio 2024
Cassazione n. 09684/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34117/2018 R.G. proposto da domiciliato in Romapresso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv. M aria Benedetto , che lo rappresentae difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in Roma , via [OSCURATO:PERSONA] n. 41 , presso lo studio de ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1407/2018della Corte d’Appello di Bari , depositata il 7.8.2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.2.2024dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] L’attuale controricorrente, tenente di polizia municipale in servizio alComune di Corato, convenne in giudizio l’ente datore di lavoro per chiederne la condanna al pagamento delle differenze retributive dovute, previo accertamento del suo diritto al riconoscimento del l’intero periodo compreso tra il 1°.10.1990 e il 31.7.2003 quale «servizio prestato in categoria immediatamente inferiore ocorrispondenti ex qualifiche», ai fini delle progressioni economiche orizzontali , con conseguente attribuzione delle categorie D/4 dal 1°.1.2007, D/5 dal 1°.1.2008 e D/6 dal 1°.1.2010 Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Tran i, in funzione di giudice del lavoro,respinse la domanda, ritenendo che il servizio prestato nella ex 5 a qualifica funzionale , con integrazione tabellare, fino al 1°.1.1998 non potesse essere equiparato al servizio prestato in categoria C e, dunque, nella categoria immediatamente inferiore a quella nel cui ambito si pretendevano le progressioni economiche. La sentenza di primo grado venne impugnata dalla lavoratrice e la Corte d’Appello di Bari accolse il gravam e , condannando il Comune di Corato al pagamento della somma di € 11.049,84, in linea capitale, a titolo di differenze retributive maturate. Contro la sentenza della Corte d’Appello il Comune di Corato ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. La lavoratrice si è difes a con controricorso . Il ricorso è trattatoin camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 - bis .1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrentedenuncia « nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 , c.p.c. , per violazione dell’art. 7, comma 5, CCNL del 31.3.1999».Secondo il ricorrente, la sentenza della Corte d’Appello sarebbe basata su un’erronea interpretazione della disposizione del CCNL C omparto R egioni ed E nti locali del 31.3.1999 , che, equiparando la5a alla 6a delle previgenti qualifiche funzionali (e, quindi, entrambe alla categoria C del nuovo ordinamento),fissò, per tale equiparazione, la decorrenza del 1°.1.1998 . Ne consegue, sempre secondo il ricorrente, che alla lavoratrice non avrebbe potuto essere riconosciuta un’anzianità di servizio nella categoria C risalente al 1990, posto che essa era stata inquadrata nella ex 5 a qualifica funzionale fino alla sua equiparazionealla 6a qualifica a norma del sopravvenuto CCNL. 1.1. A prescindere dall’irrilevante errore di intestazione (essendo quello denunciato non un caso di nullità della sentenza, bensì un vizio di violazione dei contratti collettivi nazionali, da inquadrare nell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), il motivo è infondato. 1.1.1. La Corte d’Appello ha infatti tenuto conto che l’attuale controricorrente era inquadrata, fino al 1°.1.1998, nella ex 5 a qualifica funzionale , ma h a tuttavia considerato decisivo il rilievo che, nell’ambito di tale qualifica, la lavoratrice avesse acquisito il diritto all’integrazione tabellare. La Corte ha infatti osservato che proprio il CCNL 31.3.1999, nella allegata tabella C, definisce le corrispondenz e tra le vecchie qualifiche funzionali e le categorie della nuova classificazione.Ebbene, la qualifica «5 + int. tab.» è ivi equiparata, al pari della 6 a qualifica, alla «nuova categoria C»(a differenza delle qualifiche «5»e «5 led», che sono ricondotte alla «nuova categoria B » ). Pertanto, al di là del fatto chela ex 5a qualifica funzionale venne equiparata alla 6adall’art. 7 del CCNL solo con decorrenza dal 1°.1.1998,la Corte territoriale ha correttamente valorizzato il dato normativo desumibile dalla tabella C, statuendo che la qualifica «5 + int. tab.»corrisponde alla «nuova Categoria C» anche prima della (e a prescindere dalla) sopravvenuta equiparazione alla ex 6aqualifica funzionale. 1.1.2. Occorre altresì rilevare che la Corte d’Appello ha basato la sua decisione anche sull’interpretazione del contratto collettivo decentrato integrativo comunale, il quale –in una nota alla tabellavolta a disciplinare le modalità di ponderazione del parametro «esperienza acquisita» – specifica va i termini di rilevanza del servizio prestato «in categoria immediatamente inferiore o corrispondenti ex qualifiche ». In ciò il giudice del merito ha ravvisato l’intenzione dei contraenti di valorizzare proprio il fatto che alle categorie di nuovo inquadramento possono corrispondere più qualifichefunzionali del precedente sistema, come appunto nel caso dell’inquadramento nella categoria C sia della 6a qualifica funzionale, sia della qualifica «5 + int. tab.». Si tratta di un’interpretazione non specificamente censurata nel ricorso e che, del resto, avendo ad oggetto un contratto collettivo decentrato integrativo, e non un contratto collettivo nazionale di lavoro, non potrebbe essere direttamente censurata in sede di legittimità, ma soltanto indirettamente, mediante la denuncia della violazione dei canoni legali di interpretazione dei contratti (artt. 1362 e ss. c.c.). 2. Il secondo motivo è rubricato«nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nonché dell’art. 116 c.p.c., per violazione dell’art. 414, comma 1, n. 5, c.p.c.».Il ricorrente lamenta in questo caso che la Corte d’Appello abbia valorizzato anche il contenuto di documenti ( prospetti retributivi) tardivamente prodotti in primo grado al fine di accertare il fatto che la lavoratrice continuò a percepire l’indennità tabellare per tutto il periodo dal 1°.10.1990 al 31.12.1997. 2.1. Il motivo è inammissibile, perché il ricorrente non allega di avere eccepito, durante il giudizio di merito, la decadenza della controparte dal la produzione di prova documentale e, quindi, men che meno precisa dove e come avrebbe eccepito taledecadenza (come sarebbe stato suo onere fare in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione: art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.). Il ricorrente precisa di avere prontamente contestato l’efficacia probatoria dei documenti prodotti, il che però è cosa diversa dall’eccepire la decadenza e, quindi, l’inammissibilità della produzione. La valutazione dell’efficacia probatoria dei documenti attiene all ’accertamento del fatto, che compete al giudice del merito ed è insindacabile in questa sede di legittimità. Per quanto riguarda la tardività della produzione di documenti non prodotti con il ricorso introduttivo, ma soltanto nel corso del processo di primo grado, va qui ribadita, con particolare riferimento al processo del lavoro, la consolidata giurisprudenza secondo cui, in mancanza di opposizione della controparte, la decadenza è sanata ed è legittima, ed anzi doverosa,l’utilizz azione dei documenti da parte del giudice del merito, che abbia anche solo implicitamente consentito la produzione documentale tardiva nell’esercizio dei poteri discrezionali riservatigli dall’art. 421 c.p.c. (v. Cass. nn. 12902/2015; 10102/2015; 19810/2013; 16781/2011). 3. Respinto il ricorso, l e spese del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002. P.Q.M. La Corte: respingeil ricors o ; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3 .000 per compensi, oltre a € 200 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge; ai sensi del d .P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unif