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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 maggio 2026

Cassazione n. 17044/2026

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o della Giustizia, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1377/2021depositata il 9.8.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18731/2024Numero sezionale 1473/2026Numero di raccolta generale 17044/2026Data pubblicazione 30/05/2026Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] siopponeva al decreto con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avevarigettato l’istanza di liquidazione degli onorari professionali da lui maturatiper l’attività difensiva espletata in favore di [OSCURATO:PERSONA], ammesso alpatrocinio a spese dello Stato nel procedimento di separazione giudizialen. 1517/2015 R.G. svoltosi dinanzi al predetto giudice, sul presuppostoche l’esponente aveva precedentemente domandato la distrazione in suofavore quale antistatario delle spese di giudizio.In particolare, il ricorrente domandava, sul presupposto della persistenzadelle condizioni di ammissione del suo cliente al patrocinio a spese delloStato, mai revocata, l'annullamento del decreto opposto e la liquidazionedei suoi compensi professionali.Nella contumacia del Ministero della Giustizia, con ordinanza ex artt. 702bis c.p.c. e 15 del D. Lgs. n. 150/2011 del 9.8.2024, il Tribunale di NoceraInferiore dichiarava inammissibile l’opposizione, nulla disponeva in puntodi spese e condannava il ricorrente al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato.

Osservava il Giudice che il provvedimentoimpugnato aveva ritenuto non sussistere i requisiti per l’ammissione albeneficio del patrocinio a spese dello Stato a fronte della dichiarazione deldifensore di antistatarietà, comportante una rinuncia implicitaall'ammissione al beneficio, con la conseguenza che l’assistito, MatteoColapso, sarebbe stato l’unico soggetto legittimato ad opporsiall’intervenuta revoca, difettando invece la legittimazione ad agiredell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].Avverso la prefata pronuncia l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso a questa Corte, affidandosi a tre censure, ed il Ministero dellaGiustizia ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente occorre dare atto che nessuna delle parti ha sollevato laquestione della violazione del rito applicato (sommario speciale ex artt.Numero registro generale 18731/2024Numero sezionale 1473/2026Numero di raccolta generale 17044/2026Data pubblicazione 30/05/2026702 bis c.p.c. e 15 del D. Lgs. n. 150/2011, anziché sommario ordinarioex art. 702 bis c.p.c., come in origine richiesto, trattandosi di un giudiziotra difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e lo Statomedesimo, al quale non si applica il rito sommario speciale valevole per lecontroversie in materia di liquidazione dei compensi professionali traavvocato e cliente), non rilevabile d'ufficio, e che il ricorrente si è basato,secondo le indicazioni interpretative di questa Corte, sul principiodell'apparenza, ossia sulla forma in concreto assunta dal provvedimentoimpugnato e sul rito da esso seguito (vedi in tal senso ex multis Cass.n.25245/2025; Cass. n. 31431/2024; Cass. n. 23740/2024), e quindisull'inappellabilità ex art. 15 del D. Lgs. n. 150/2011, dell'ordinanzaconclusiva del rito sommario speciale.1) Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n.3)c.p.c., il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli articoli74, 82, 83 e 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell’art. 15 D. Lgs. n. 150/2011,per avere il Tribunale adito erroneamente ritenuto che il ricorrente fossesprovvisto di legittimazione a proporre l'opposizione, sulla base di unapresunta intervenuta revoca del beneficio (alla quale aveva equiparato larinuncia implicita al beneficio scaturente dalla dichiarazione diantistatarietà del difensore), in verità mai disposta dal decreto impugnato,che si era limitato al rigetto dell’istanza di liquidazione per asseritaincompatibilità del sistema del patrocinio a spese dello Stato con l’istitutodella distrazione delle spese di cui all’art. 93 c.p.c.2) Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,comma 1°, n.3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 82,85 e 136 D.P.R. n.115/2002 e dell’art. 93 c.p.c., atteso che in unosoltanto degli scritti difensivi da lui redatti (la comparsa di costituzionedavanti all'istruttore del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) era stata richiesta, per mero refuso(poi eliminato nelle conclusioni scritte del 9.9.2020, del 2.12.2020 e del7.1.2021, e nella comparsa conclusionale del 26.1.2021, e già mancanteNumero registro generale 18731/2024Numero sezionale 1473/2026Numero di raccolta generale 17044/2026Data pubblicazione 30/05/2026nella memoria di costituzione del 7.10.2015 per l'udienza presidenziale),la distrazione delle spese congiuntamente all’ammissione al patrocinio aspese dello Stato, e che, in ogni caso, con la pronuncia n. 8561/2021 leSezioni unite di questa Corte, componendo il contrasto giurisprudenzialeesistente sul punto, avevano stabilito che l’istanza di distrazione avanzatadal legale della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato noncostituiva rinuncia implicita al beneficio al patrocinio a spese dello Statoda parte dell’assistito; il ricorrente si duole altresì della violazione e falsaapplicazione dell’art. 74 D.P.R. n. 115/2002, essendo l’assistito inpossesso di tutti i requisiti necessari all’ammissione al patrocinio.I primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto attinenti allemotivazioni in ragione delle quali l'impugnata ordinanza è pervenuta adichiarare inammissibile l'opposizione proposta dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, considerati soprattutto nella parte argomentativa, sono fondati.Va premesso che dall'esame degli atti, consentito in ragione della naturaprocessuale dei vizi dedotti, emerge che a fronte dell'ammissione delcliente, [OSCURATO:PERSONA], al patrocinio a spese dello Stato, con la deliberadel COA di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in funzione della sua difesanel procedimento di separazione giudiziale promosso dalla moglieNunziata Sergi davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (proc. n.1517/2015RG) e della definizione di quel giudizio con la compensazione delle speseprocessuali tra le parti, entrambe ammesse al patrocinio a spese delloStato, per soccombenza reciproca, il Presidente del Collegio pronunciatosisulla separazione giudiziale, in data 17.2.2021 ebbe a respingere condecreto l'istanza di liquidazione dei compensi professionali, corredata danota spese, presentata il 16.2.2021 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],perché in precedenza il medesimo professionista aveva richiesto ladistrazione in quanto antistatario delle spese del giudizio.A seguito dell'opposizione dell’avvocato, nell'ordinanza impugnata si èrilevato d'ufficio il difetto di legittimazione attiva del medesimo conNumero registro generale 18731/2024Numero sezionale 1473/2026Numero di raccolta generale 17044/2026Data pubblicazione 30/05/2026conseguente inammissibilità dell'opposizione, sul presupposto che ladichiarazione del legale volta ad ottenere la distrazione delle speseprocessuali anticipate in suo favore fosse incompatibile con l'ammissionedel cliente, [OSCURATO:PERSONA], al patrocinio a spese dello Stato, dovendosiequiparare ad un'implicita rinuncia da parte del Colapso al beneficioconcessogli e, di conseguenza, quindi alla revoca dell'ammissione, percontestare la quale, così come per il rigetto dell'istanza di ammissione alpatrocinio a spese dello Stato, l'impugnazione era riservata alla partepersonalmente, potendo il professionista impugnare in proprio solo decretidi liquidazione dei compensi.In realtà l'ordinanza impugnata, che si è rifatta ad un precedente diquesta Corte (Cass. n. 5232/2018), non ha tenuto conto che il contrastoprima esistente tra quell'orientamento della giurisprudenza di questaCorte che riteneva sussistente una rinuncia implicita al beneficio delpatrocinio a spese dello Stato nelle ipotesi in cui il difensore della parteammessavi avesse dichiarato di avere anticipato le spese vive in luogo delcliente chiedendone la distrazione in suo favore (Cass. n.30418/2019;Cass. n. 5232/2018; Cass. n.17461/2014), e quell'orientamento, sempredi questa Corte, che invece riteneva che non rientrasse tra i poteri deldifensore ex art. 84 c.p.c. quello di rinunciare all'ammissione al patrocinioa spese dello Stato, escludendo quindi che la richiesta del difensore didistrazione delle spese processuali anticipate desse luogo a revocaimplicita dell'ammissione del cliente al beneficio dell'ammissione alpatrocinio a spese dello Stato (Cass. sez. lav. n. 30418/2019; Cass.n.5850/1983; Cass. n. 530/1981; Cass. n. 3406/1979), era statosuperato, aderendo al secondo indirizzo, dalla sentenza delle Sezioni unitedi questa corte (Cass. Sez. un. n. 8561/2021 e nello stesso senso Cass.n.9845/2026).Con tale autorevole orientamento assunto dal [OSCURATO:PERSONA] si èevidenziato che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e laNumero registro generale 18731/2024Numero sezionale 1473/2026Numero di raccolta generale 17044/2026Data pubblicazione 30/05/2026distrazione delle spese processuali hanno in comune la funzione dirafforzare la difesa tecnica dei non abbienti, ma mentre la prima è volta agarantire la difesa di soggetti non abbienti che altrimenti ne sarebberoprivi, in ossequio all'art. 24 della Costituzione, e instaura un rapporto trala parte e lo Stato, distinto dal rapporto tra cliente e professionista, laseconda ha solo lo scopo di attribuire al difensore uno strumento di tutelarafforzata per il recupero dei suoi crediti professionali nelle limitate ipotesiin cui il suo assistito risulti vittorioso nei confronti della controparteprocessuale e dà luogo ad un rapporto diretto tra il difensore e lacontroparte processuale soccombente, per cui non trova applicazione inipotesi di compensazione delle spese processuali (come quella di specie),o di vittoria della controparte processuale.Si è poi ulteriormente evidenziato che non è sostenibile che lapresentazione dell'istanza di distrazione costituisca una rinuncia tacita albeneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto ciòpresupporrebbe che l'istituto fosse revocabile per tale ragione; in realtà lepossibili cause di revoca individuate dal legislatore all'art. 136 del D.P.R.n. 115 del 2002, sono la sopravvenienza di modifiche alla situazionereddituale, la mala fede o la colpa grave della parte ammessa che abbiaagito o resistito in giudizio, ovvero l'insussistenza ab origine dellecondizioni reddituali, e trattandosi di norme eccezionali, esse non sonoapplicabili analogicamente - per il divieto dell'art. 14 delle preleggi - allapresentazione dell'istanza di distrazione delle spese processuali, che per dipiù, nel caso in esame, avrebbe dovuto essere valutata non isolatamente,ma nell'ambito del contegno complessivo e delle conclusioni finali deldifensore del Colapso ed anche alla luce dell'esito del giudizio.Non potendo, comunque, il difensore della parte ammessa al patrocinio aspese dello Stato, disporre del diritto del suo cliente a godere di quelbeneficio, in base ai poteri a lui attribuiti ex art. 84 c.p.c., in nessun casoalla dichiarazione di antistatarietà del professionista avrebbe potuto essereNumero registro generale 18731/2024Numero sezionale 1473/2026Numero di raccolta generale 17044/2026Data pubblicazione 30/05/2026e del resto nel primo provvedimento di diniego del compenso non si eramai parlato di revoca di quel beneficio.Nel proporre l'opposizione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con tutta evidenza, nonaveva chiesto di accertare l'esistenza delle condizioni di ammissione delsuo cliente al patrocinio a spese dello Stato, mai revocato, masemplicemente aveva insistito nella sua richiesta di liquidazione del suocompenso, rimarcando che non vi era stata alcuna revoca dell'ammissionedel suo cliente al patrocinio a spese dello Stato da parte del giudice delmerito, per sottolineare che trattandosi di controversia sulla liquidazionedel compenso, sussisteva la sua autonoma legittimazione a chiedere laliquidazione del compenso a carico dello Stato (vedi in tal senso per lalegittimazione autonoma del professionista Cass. sez. un. n.26907/2016;Cass. n. 1539/2015; Cass. n. 10705/2014), che sarebbe venuta meno afavore della legittimazione esclusiva all'impugnazione del cliente nei casi,non verificatisi, in cui fosse stata respinta l'istanza del cliente diammissione al patrocinio a spese dello Stato, o in cui il beneficio,inizialmente concesso, fosse stato espressamente revocato per una dellecause previste dall'art. 136 del D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.n.21997/2018).3) Con il terzo motivo, si censura la violazione e falsa applicazionedell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, in relazione all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c., per avere il Tribunale applicato il meccanismosanzionatorio del doppio del contributo unificato ad un’opposizioneequiparata ad un giudizio di primo grado, in contrasto con lagiurisprudenza di legittimità che lo ritiene applicabile in sede di gravame,ove l’impugnazione si concluda con una pronuncia di rigetto integrale, diinammissibilità o di improcedibilità.Il terzo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito per effettodell'accoglimento dei primi due motivi.Numero registro generale 18731/2024Numero sezionale 1473/2026Numero di raccolta generale 17044/2026Data pubblicazione 30/05/2026Il giudice di rinvio, che si individua nel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] inpersona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del giudiziodi legittimità, in base all'esito finale della lite.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiaraassorbito il terzo, cassa l'impugnata ordinanza in relazione ai motivi accoltie rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in persona di diverso magistrato,che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.6.2026Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o della Giustizia, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1377/2021depositata il 9.8.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18731/2024Numero sezionale 1473/2026Numero di raccolta generale 17044/2026Data pubblicazione 30/05/2026Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] siopponeva al decreto con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avevarigettato l’istanza di liquidazione degli onorari professionali da lui maturatiper l’attività difensiva espletata in favore di [OSCURATO:PERSONA], ammesso alpatrocinio a spese dello Stato nel procedimento di separazione giudizialen. 1517/2015 R.G. svoltosi dinanzi al predetto giudice, sul presuppostoche l’esponente aveva precedentemente domandato la distrazione in suofavore quale antistatario delle spese di giudizio.In particolare, il ricorrente domandava, sul presupposto della persistenzadelle condizioni di ammissione del suo cliente al patrocinio a spese delloStato, mai revocata, l'annullamento del decreto opposto e la liquidazionedei suoi compensi professionali.Nella contumacia del Ministero della Giustizia, con ordinanza ex artt. 702bis c.p.c. e 15 del D. Lgs. n. 150/2011 del 9.8.2024, il Tribunale di NoceraInferiore dichiarava inammissibile l’opposizione, nulla disponeva in puntodi spese e condannava il ricorrente al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato. Osservava il Giudice che il provvedimentoimpugnato aveva ritenuto non sussistere i requisiti per l’ammissione albeneficio del patrocinio a spese dello Stato a fronte della dichiarazione deldifensore di antistatarietà, comportante una rinuncia implicitaall'ammissione al beneficio, con la conseguenza che l’assistito, MatteoColapso, sarebbe stato l’unico soggetto legittimato ad opporsiall’intervenuta revoca, difettando invece la legittimazione ad agiredell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].Avverso la prefata pronuncia l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso a questa Corte, affidandosi a tre censure, ed il Ministero dellaGiustizia ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente occorre dare atto che nessuna delle parti ha sollevato laquestione della violazione del rito applicato (sommario speciale ex artt.Numero registro generale 18731/2024Numero sezionale 1473/2026Numero di raccolta generale 17044/2026Data pubblicazione 30/05/2026702 bis c.p.c. e 15 del D. Lgs. n. 150/2011, anziché sommario ordinarioex art. 702 bis c.p.c., come in origine richiesto, trattandosi di un giudiziotra difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e lo Statomedesimo, al quale non si applica il rito sommario speciale valevole per lecontroversie in materia di liquidazione dei compensi professionali traavvocato e cliente), non rilevabile d'ufficio, e che il ricorrente si è basato,secondo le indicazioni interpretative di questa Corte, sul principiodell'apparenza, ossia sulla forma in concreto assunta dal provvedimentoimpugnato e sul rito da esso seguito (vedi in tal senso ex multis Cass.n.25245/2025; Cass. n. 31431/2024; Cass. n. 23740/2024), e quindisull'inappellabilità ex art. 15 del D. Lgs. n. 150/2011, dell'ordinanzaconclusiva del rito sommario speciale.1) Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n.3)c.p.c., il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli articoli74, 82, 83 e 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell’art. 15 D. Lgs. n. 150/2011,per avere il Tribunale adito erroneamente ritenuto che il ricorrente fossesprovvisto di legittimazione a proporre l'opposizione, sulla base di unapresunta intervenuta revoca del beneficio (alla quale aveva equiparato larinuncia implicita al beneficio scaturente dalla dichiarazione diantistatarietà del difensore), in verità mai disposta dal decreto impugnato,che si era limitato al rigetto dell’istanza di liquidazione per asseritaincompatibilità del sistema del patrocinio a spese dello Stato con l’istitutodella distrazione delle spese di cui all’art. 93 c.p.c.2) Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,comma 1°, n.3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 82,85 e 136 D.P.R. n.115/2002 e dell’art. 93 c.p.c., atteso che in unosoltanto degli scritti difensivi da lui redatti (la comparsa di costituzionedavanti all'istruttore del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) era stata richiesta, per mero refuso(poi eliminato nelle conclusioni scritte del 9.9.2020, del 2.12.2020 e del7.1.2021, e nella comparsa conclusionale del 26.1.2021, e già mancanteNumero registro generale 18731/2024Numero sezionale 1473/2026Numero di raccolta generale 17044/2026Data pubblicazione 30/05/2026nella memoria di costituzione del 7.10.2015 per l'udienza presidenziale),la distrazione delle spese congiuntamente all’ammissione al patrocinio aspese dello Stato, e che, in ogni caso, con la pronuncia n. 8561/2021 leSezioni unite di questa Corte, componendo il contrasto giurisprudenzialeesistente sul punto, avevano stabilito che l’istanza di distrazione avanzatadal legale della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato noncostituiva rinuncia implicita al beneficio al patrocinio a spese dello Statoda parte dell’assistito; il ricorrente si duole altresì della violazione e falsaapplicazione dell’art. 74 D.P.R. n. 115/2002, essendo l’assistito inpossesso di tutti i requisiti necessari all’ammissione al patrocinio.I primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto attinenti allemotivazioni in ragione delle quali l'impugnata ordinanza è pervenuta adichiarare inammissibile l'opposizione proposta dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, considerati soprattutto nella parte argomentativa, sono fondati.Va premesso che dall'esame degli atti, consentito in ragione della naturaprocessuale dei vizi dedotti, emerge che a fronte dell'ammissione delcliente, [OSCURATO:PERSONA], al patrocinio a spese dello Stato, con la deliberadel COA di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in funzione della sua difesanel procedimento di separazione giudiziale promosso dalla moglieNunziata Sergi davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (proc. n.1517/2015RG) e della definizione di quel giudizio con la compensazione delle speseprocessuali tra le parti, entrambe ammesse al patrocinio a spese delloStato, per soccombenza reciproca, il Presidente del Collegio pronunciatosisulla separazione giudiziale, in data 17.2.2021 ebbe a respingere condecreto l'istanza di liquidazione dei compensi professionali, corredata danota spese, presentata il 16.2.2021 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],perché in precedenza il medesimo professionista aveva richiesto ladistrazione in quanto antistatario delle spese del giudizio.A seguito dell'opposizione dell’avvocato, nell'ordinanza impugnata si èrilevato d'ufficio il difetto di legittimazione attiva del medesimo conNumero registro generale 18731/2024Numero sezionale 1473/2026Numero di raccolta generale 17044/2026Data pubblicazione 30/05/2026conseguente inammissibilità dell'opposizione, sul presupposto che ladichiarazione del legale volta ad ottenere la distrazione delle speseprocessuali anticipate in suo favore fosse incompatibile con l'ammissionedel cliente, [OSCURATO:PERSONA], al patrocinio a spese dello Stato, dovendosiequiparare ad un'implicita rinuncia da parte del Colapso al beneficioconcessogli e, di conseguenza, quindi alla revoca dell'ammissione, percontestare la quale, così come per il rigetto dell'istanza di ammissione alpatrocinio a spese dello Stato, l'impugnazione era riservata alla partepersonalmente, potendo il professionista impugnare in proprio solo decretidi liquidazione dei compensi.In realtà l'ordinanza impugnata, che si è rifatta ad un precedente diquesta Corte (Cass. n. 5232/2018), non ha tenuto conto che il contrastoprima esistente tra quell'orientamento della giurisprudenza di questaCorte che riteneva sussistente una rinuncia implicita al beneficio delpatrocinio a spese dello Stato nelle ipotesi in cui il difensore della parteammessavi avesse dichiarato di avere anticipato le spese vive in luogo delcliente chiedendone la distrazione in suo favore (Cass. n.30418/2019;Cass. n. 5232/2018; Cass. n.17461/2014), e quell'orientamento, sempredi questa Corte, che invece riteneva che non rientrasse tra i poteri deldifensore ex art. 84 c.p.c. quello di rinunciare all'ammissione al patrocinioa spese dello Stato, escludendo quindi che la richiesta del difensore didistrazione delle spese processuali anticipate desse luogo a revocaimplicita dell'ammissione del cliente al beneficio dell'ammissione alpatrocinio a spese dello Stato (Cass. sez. lav. n. 30418/2019; Cass.n.5850/1983; Cass. n. 530/1981; Cass. n. 3406/1979), era statosuperato, aderendo al secondo indirizzo, dalla sentenza delle Sezioni unitedi questa corte (Cass. Sez. un. n. 8561/2021 e nello stesso senso Cass.n.9845/2026).Con tale autorevole orientamento assunto dal [OSCURATO:PERSONA] si èevidenziato che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e laNumero registro generale 18731/2024Numero sezionale 1473/2026Numero di raccolta generale 17044/2026Data pubblicazione 30/05/2026distrazione delle spese processuali hanno in comune la funzione dirafforzare la difesa tecnica dei non abbienti, ma mentre la prima è volta agarantire la difesa di soggetti non abbienti che altrimenti ne sarebberoprivi, in ossequio all'art. 24 della Costituzione, e instaura un rapporto trala parte e lo Stato, distinto dal rapporto tra cliente e professionista, laseconda ha solo lo scopo di attribuire al difensore uno strumento di tutelarafforzata per il recupero dei suoi crediti professionali nelle limitate ipotesiin cui il suo assistito risulti vittorioso nei confronti della controparteprocessuale e dà luogo ad un rapporto diretto tra il difensore e lacontroparte processuale soccombente, per cui non trova applicazione inipotesi di compensazione delle spese processuali (come quella di specie),o di vittoria della controparte processuale.Si è poi ulteriormente evidenziato che non è sostenibile che lapresentazione dell'istanza di distrazione costituisca una rinuncia tacita albeneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto ciòpresupporrebbe che l'istituto fosse revocabile per tale ragione; in realtà lepossibili cause di revoca individuate dal legislatore all'art. 136 del D.P.R.n. 115 del 2002, sono la sopravvenienza di modifiche alla situazionereddituale, la mala fede o la colpa grave della parte ammessa che abbiaagito o resistito in giudizio, ovvero l'insussistenza ab origine dellecondizioni reddituali, e trattandosi di norme eccezionali, esse non sonoapplicabili analogicamente - per il divieto dell'art. 14 delle preleggi - allapresentazione dell'istanza di distrazione delle spese processuali, che per dipiù, nel caso in esame, avrebbe dovuto essere valutata non isolatamente,ma nell'ambito del contegno complessivo e delle conclusioni finali deldifensore del Colapso ed anche alla luce dell'esito del giudizio.Non potendo, comunque, il difensore della parte ammessa al patrocinio aspese dello Stato, disporre del diritto del suo cliente a godere di quelbeneficio, in base ai poteri a lui attribuiti ex art. 84 c.p.c., in nessun casoalla dichiarazione di antistatarietà del professionista avrebbe potuto essereNumero registro generale 18731/2024Numero sezionale 1473/2026Numero di raccolta generale 17044/2026Data pubblicazione 30/05/2026e del resto nel primo provvedimento di diniego del compenso non si eramai parlato di revoca di quel beneficio.Nel proporre l'opposizione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con tutta evidenza, nonaveva chiesto di accertare l'esistenza delle condizioni di ammissione delsuo cliente al patrocinio a spese dello Stato, mai revocato, masemplicemente aveva insistito nella sua richiesta di liquidazione del suocompenso, rimarcando che non vi era stata alcuna revoca dell'ammissionedel suo cliente al patrocinio a spese dello Stato da parte del giudice delmerito, per sottolineare che trattandosi di controversia sulla liquidazionedel compenso, sussisteva la sua autonoma legittimazione a chiedere laliquidazione del compenso a carico dello Stato (vedi in tal senso per lalegittimazione autonoma del professionista Cass. sez. un. n.26907/2016;Cass. n. 1539/2015; Cass. n. 10705/2014), che sarebbe venuta meno afavore della legittimazione esclusiva all'impugnazione del cliente nei casi,non verificatisi, in cui fosse stata respinta l'istanza del cliente diammissione al patrocinio a spese dello Stato, o in cui il beneficio,inizialmente concesso, fosse stato espressamente revocato per una dellecause previste dall'art. 136 del D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.n.21997/2018).3) Con il terzo motivo, si censura la violazione e falsa applicazionedell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, in relazione all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c., per avere il Tribunale applicato il meccanismosanzionatorio del doppio del contributo unificato ad un’opposizioneequiparata ad un giudizio di primo grado, in contrasto con lagiurisprudenza di legittimità che lo ritiene applicabile in sede di gravame,ove l’impugnazione si concluda con una pronuncia di rigetto integrale, diinammissibilità o di improcedibilità.Il terzo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito per effettodell'accoglimento dei primi due motivi.Numero registro generale 18731/2024Numero sezionale 1473/2026Numero di raccolta generale 17044/2026Data pubblicazione 30/05/2026Il giudice di rinvio, che si individua nel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] inpersona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del giudiziodi legittimità, in base all'esito finale della lite. P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiaraassorbito il terzo, cassa l'impugnata ordinanza in relazione ai motivi accoltie rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in persona di diverso magistrato,che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.6.2026Il PresidenteGiuseppe Grasso
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