CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 dicembre 2021
Cassazione n. 03644/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso lette le conclusioni scritte del difensore dellAimputato che ha contestato la credibilità della persona offesa, sottrattasi alkkapprofondimento istruttorio sollecitato dalla Corte di appello, e ha insistito per lOccoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bari ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 8 giugno 2017 dal Tribunale di Trani in relazione a fattispecie di minacce e danneggiamento. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, ZECCHILLO Pasquale, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazionela dichiarata penale responsabilità. Mancherebbero, a parere della difesa i presupposti per ritenere sussistente il delitto. Difetterebbe in particolare alcun serio turbamento psichico causato al soggetto passivo per effetto delle minacce posto che la stessa Corte d'appello ha evidenziato che la persona offesa non era affatto spaventata ed era al più preoccupata per i danneggiamenti. La sentenza sarebbe inoltre viziata perché non specifica la data esatta in cui sarebbero avvenuti gli episodi. La motivazione sarebbe infine contraddittoria perché avrebbe disposto la citazione della persona offesa per verificarne la disponibilità a rimettere la querela e salvo poi svolgere un accertamento istruttorio. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta credibilità della parte offesa in considerazione delle lacune e imprecisioni presenti nel narrato della stessa e della presenza di elementi obiettivi di carattere contrario. In particolare, sarebbe inverosimile che la persona offesa fosse affacciata alle finestre alle 4:00 del mattino, sarebbe inverosimile ritenere che - in pochi secondi - l'imputato abbia potuto danneggiare tutti i vetri delle due autovetture, vi sarebbe una totale imprecisione sullo strumento utilizzato e per di più la stessa persona offesa si sarebbe trovata in un rapporto di forte tensione con l'ex marito tanto da rendersi protagonista di condotte similari. Anche la sorella della persona offesa, teste a supporto, avrebbe reso delle dichiarazioni assolutamente contraddittorie. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'eccessività del trattamento sanzionatorio, sia con riferimento alla determinazione della pena base sia con riferimento agli aumenti in continuazione. 3. Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso 3.1. Con memoria depositata il 12 dicembre 2021 via PEC il difensore dell'imputato che ha contestato la credibilità della persona offesa, sottrattasi all'approfondimento istruttorio sollecitato dalla Corte di appello, e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Quanto alla rilevanza delle minacce, deve rilevarsi che il tenore delle minacce di morte indirizzate alla persona offesa e ai figli e gli episodi di violenza fisica valorizzati dalla Corte territoriale qualificano una il carattere grave della minaccia non solo per effetto del tenore delle espressioni verbali profferite ma anche in relazione al contesto nel quale esse si collocano (cfr. Sez. 5, n. 8193 del 14/01/2019, Criscio, Rv. 275889). 3. Quanto al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi che la sentenza impugnata risulta avere svolto una specifica valutazione della credibilità della persona offesa e del testimone a riscontro,dando atto della piena compatibilità delle condotte riferite dai testi medesimi rispetto al periodo dell'anno in cui i fatti sono avvenuti ersoprattuttorvalorizzando la presenza di videoregistrazioni con cui il ricorrente nemmeno si confronta. 4. Quanto al trattamento sanzionatorio, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la pena risulta essere stata fissata in valori prossimi ai minimi edittali e comunque inferiore ai valori medi. Una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia perlomeno superiore alla misura media di quell'edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Il carattere contenuto dell'aumento titolo di continuazione permette di riproporre le medesime considerazioni anche per tali profili. 5. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma