CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 07728/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 15913-2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoGIANLUCA PESCOLLA;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli2026avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTACORETTI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 183/2019 della CORTE D'APPELLO diCAMPOBASSO, depositata il 19/10/2019 R.G.N. 238/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 15913/2020Numero sezionale 691/2026Numero di raccolta generale 7728/2026Data pubblicazione 30/03/2026La Corte d’appello di Campobasso confermava lapronuncia di primo grado che aveva respintol’opposizione proposta dall’[OSCURATO:PERSONA]. Renatos.r.l. avverso due verbali di accertamento emessidall’Inps in cui si contestava l’illegittima fruizione disgravi contributivi fondati sull’assunzione di lavori inmobilità, ai sensi della legge n.223/91.Rilevava la Corte che la società aveva assunto 29lavoratori, di cui 25 dipendenti licenziati dalla dittaLitterio e che, nel medesimo torno di tempo, quest’ultimaaveva assunto 25 lavoratori licenziati dalla odiernaricorrente, e che inoltre le due imprese avevano assuntoreciprocamente i propri legali rappresentanti nell’ambitodi un’operazione non tesa ad alcun incremento effettivodell’occupazione, considerato che le due ditte avevanocostituito anche una A.T.I. per collaborare in alcuniappalti.Avverso la sentenza, l’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]ricorre per quattro motivi.L’Inps resiste con controricorso.In sede di odierna adunanza camerale, il collegioriservava il termine di 60 giorni per il deposito delpresente provvedimento.RITENUTO CHECon il primo motivo di ricorso, la società deduceviolazione e falsa applicazione degli artt.8, co.4-bis l.n.223/91 e 2697 c.c., per avere la Corte escluso il dirittoagli sgravi nonostante tra le due imprese non esistesseun rapporto di controllo o collegamento ai sensidell’art.2359 c.c., e nonostante le due società fosseroNumero registro generale 15913/2020Numero sezionale 691/2026Numero di raccolta generale 7728/2026Data pubblicazione 30/03/2026autonome, avendo sedi in luoghi diversi, partecipandoanche ad appalti estranei all’A.T.I.Con il secondo motivo di ricorso, la società deduceviolazione e falsa applicazione dell’art.8, co.4-bis l.n.223/91, per avere la Corte escluso il diritto agli sgraviaffermando che non vi sarebbe stato alcun incrementooccupazionale, nonostante la ricorrente avesse assunto4 dipendenti ulteriori rispetto ai 25 licenziati dallaLitterio.Con il terzo motivo di ricorso, la società deduceviolazione e falsa applicazione degli artt.8, co.4 l.n.223/91 e 25, co.9 della stessa legge, per non avere laCorte d’appello considerato che parte degli sgravi eranostati usufruiti ai sensi dell’art.25, co.9 l. n.223/91, e talenorma prevede una fattispecie fondata su requisitiautonomi da quelli dell’art.8 l. n.223.Con il quarto motivo di ricorso, la società deduceviolazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c., peravere la Corte d’appello addossato alla società l’obbligodi dimostrare la subordinazione entro il contratto dilavoro stipulato tra la ditta Litterio e il legalerappresentante della odierna ricorrente. Non vertendosiin tema di sgravi contributivi, la prova dell’assenza dellasubordinazione, con disconoscimento del rapporto dilavoro, spettava all’Inps.I primi due motivi possono essere esaminaticongiuntamente, ponendo la medesima questione.Essi sono in parte infondati e in parte inammissibili.Sono infondati laddove deducono violazione dell’art.2359c.c. La Corte d’appello ha infatti correttamente applicatoNumero registro generale 15913/2020Numero sezionale 691/2026Numero di raccolta generale 7728/2026Data pubblicazione 30/03/2026il costante orientamento di legittimità secondo cui ildiritto agli sgravi ex art.8 l. n.223/91 non sussiste ove ledue imprese, per quanto non siano in "rapporto dicollegamento o controllo" ex art.2359 c.c., abbianoassetti proprietari sostanzialmente coincidenti,dovendosi intendere tale locuzione in senso ampio,ovvero quando sia riscontrabile un nucleo proprietariocomune in grado di attuare un'operazione diristrutturazione che si traduce in licenziamenti da partedi un'azienda e riassunzione da parte dell'altra e, ai finidell'integrazione del secondo, la reiterazione di condottecoordinate di collaborazione e di comune agire sulmercato (Cass.2528/25).In particolare, al di fuori dell’art.2359 c.c., gli assettiproprietari sostanzialmente coincidenti sono qualcosa dipiù e di diverso rispetto al concetto di stessa proprietà,avendo il legislatore volutamente utilizzato unaespressione atecnica che facesse riferimento a tutte leipotesi in cui l'impresa che assumeva non fosse del tuttoestranea a quella che aveva licenziato (Cass.8988/08,Cass.20499/08). Non è necessario, ai fini dellasostanziale coincidenza di assetti proprietari, che entrole due imprese figurino uno o più soggetti comuni aentrambe. Questa Corte ha infatti dato rilevo anche alegami di coniugio, di parentela, di affinità o finanche dicollaudata e consolidata amicizia tra soci (cosìCass.20499/08), tali per cui tra le due imprese si instauriuna collaborazione e un comune agire sul mercato capacidi realizzare un’operazione unitaria e coordinatacomportante il licenziamento dei dipendenti da unaimpresa e la loro assunzione da parte dell’altra (v.Cass.30534/24).Numero registro generale 15913/2020Numero sezionale 691/2026Numero di raccolta generale 7728/2026Data pubblicazione 30/03/2026Nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato che lacoordinazione tra le due imprese era realizzata mediantela costituzione di una A.T.I. per la gestione di alcuniappalti, cui erano seguiti licenziamenti e assunzionireciproche di 25 dipendenti, e dei due legalirappresentanti, nello stesso torno di tempo, e senzaincremento di occupazione.Trattasi di un accertamento di fatto condottoidenticamente in primo e secondo grado, con laconseguenza che sono inammissibili i due motivi diricorso laddove contestano la ricostruzione in fattocondotta dalla Corte, vertendosi in tema di doppiapronuncia conforme (art.360, co.4 c.p.c.).In particolare, i due motivi tendono a contrastarel’accertamento in fatto della sentenza laddoveargomentano che: a) le due ditte avevano sedi legali incittà separate; b) gestivano anche appalti estranei allaA.T.I.; c) la ricorrente aveva assunto altri 4 lavoratorioltre ai 25 licenziati.Il terzo motivo è infondato.Premesso che la Corte ha motivato anche con riguardoall’art.25, co.9 l. n.223/91, citato laddove sono riportatii motivi d’appello e nella motivazione (p.9 dellasentenza), va detto che correttamente la sentenzariferisce all’art.25, co.9 l. n.223/91 la necessità di unincremento effettivo di occupazione al di fuori di ogniintento elusivo.Invero, questa Corte (Cass.15949/01) ha affermato chegli sgravi di cui all’art.25, co.9, come quelli di cuiall’art.8, co.4-bis l. n.223/91, presuppongono cheNumero registro generale 15913/2020Numero sezionale 691/2026Numero di raccolta generale 7728/2026Data pubblicazione 30/03/2026l’esubero del personale posto in mobilità siaeffettivamente sussistente e che l'assunzione a tempopieno e indeterminato di detto personale da parte di unanuova impresa risponda a reali esigenze economiche enon concretizzi condotte elusive degli scopi legislativifinalizzate al solo godimento degli incentivi, mediantefittizie e preordinate interruzioni dei rapporti lavorativi.Ciò che la sentenza ha invece accertato.Il quarto motivo è inammissibile.La sentenza, non solo ha affermato che la prova dellaricorrenza effettiva di subordinazione spettava allasocietà, ma ha altresì accertato in fatto che lasubordinazione non sussisteva. La Corte ha richiamato,a sostegno di tale accertamento, le ragioni già addottedalla pronuncia di prima grado, e ha aggiunto che non viera alcuna logica ragione affinché le due imprese, nellostesso periodo di operatività dell’A.T.I., assumessero illegale rappresentante dell’altra quale lavoratoresubordinato.Ebbene, tale accertamento in fatto costituisce autonomaratio decidendi capace di sorreggere la decisione, e nonè stato attaccato dal motivo, che dunque risultainammissibile per difetto di interesse (Cass.4678/22,Cass.15399/18, Cass.9752/17).In conclusione, il ricorso va respinto, con condanna allespese di lite secondo soccombenza.P.q.m.La Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese di litedel presente giudizio di cassazione, liquidate in €7000Numero registro generale 15913/2020Numero sezionale 691/2026Numero di raccolta generale 7728/2026per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per speseData pubblicazione 30/03/2026generali e accessori di legge;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stessoart. 13, comma 1 bis.Roma, deciso all’adunanza camerale dell’11.2.26La PresidenteLucia Esposito