CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 40963/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29168-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1481/8/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 07/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. rg 29168/2018 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di accertamento per estimi catastali di immobile sito in Roma, microzona 24 Esquilino, ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio, in quanto spedito tramite servizio di posta privata in relazione a sentenza della CTP di Roma dep. il 17 luglio 2016. Il contribuente, costituito in appello e appellante incidentale, è rimasto intimato nel presente giudizio. Considerato che: 1.Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Igs n. 261 del 1999 vigente ratione temporís, dell'art.16 del D.lgs n. 546 del 1992, della L. n. 124 del 2017, n. 890 del 1982 e dell'art. 149 c.p.c ex. art. 360 comma 1 n. 3 e n. 4 c.p.c.; Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione artt. 156 e 291 c.p.c. in relazione all'art. 1 co. 2 del d.lgs n. 546 del 1992 ex. art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c, 3. Il ricorso è fondato nei termini di cui in prosieguo. 3.1.Va premesso che la giurisprudenza richiamata dall'Agenzia, che ha riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al d.lgs. n. 58/11, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata, è riferita esclusivamente agli atti di natura amministrativa (cfr. Sez. Un. 8416 del 2019). Non riguarda pertanto il caso di specie, relativo non già a notifica di atto amministrativo, ma a notificazione di atto processuale, qual è l'atto di appello. [OSCURATO:PERSONA]. Un., con la citata sentenza, hanno infatti riconosciuto in capo al servizio di posta universale ([OSCURATO:PERSONA], poi società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ), la riserva esclusiva di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni al Codice della strada (fino alla data di liberalizzazione dei servizi ex I. 124/2017). Ciò in quanto, nel regime nazionale successivo alla direttiva n. 2008/6/CE e anteriore a quello introdotto dalla novella del 2011 - così come nel regime successivo a tale novella e antecedente alla I. n. 124/17 - a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la riserva in via esclusiva del servizio della notificazione a mezzo posta degli atti processuali è correlata all'esclusivo riconoscimento del diritto speciale, in virtù del quale la veridicità dell'apposizione della data mediante proprio timbro è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, giacché la si riferisce all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle proprie funzioni (tra varie, Cass. 4 giugno 2018, n. 14163 e 19 luglio 2019, n. 19547). 3.2. La questione della inesistenza/nullità della notifica degli atti giudiziari a mezzo di agenzia di recapito privata è stata rimessa alle Sez. Un., che con sentenza n. 299/2020 hanno emanato il seguente principio di diritto, al quale questo Collegio intende aderire, non essendovi ragioni per discostarsene: "In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017". 3.3. In applicazione di tale principio, deriva la nullità dell'attività notificatoria dell'atto di appello - effettuata tramite agenzia di posta privata - laddove l'astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza (come in precedenza ritenuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte). 4. Va tuttavia preventivamente verificata, anche ove l'appellato si costituisca in giudizio, la tempestività dell'impugnazione, che va accertata in riferimento non già alla data di spedizione - posta la mancanza di poteri certificativi in capo all'agenzia privata, ex Sez. un.299/2020 - ma alla data di ricezione, rinvenibile dalla cartolina di ricevimento della raccomandata con la quale è stato spedito dall'Ufficio l'atto di appello, ovvero dalla data di costituzione in appello dell'appellato (se precedente o successiva alla data di scadenza del termine per appellare). [OSCURATO:PERSONA]. Un. hanno infatti statuito che va verificata la tempestività della notifica effettuata attraverso una agenzia di recapito privata, stante la assenza di certezza legale della data di consegna del plico all'operatore di posta privata, in mancanza di titolo abilitativo, ossia di licenza individuale attributiva delle prerogative inerenti ai pubblici poteri, e la necessaria valorizzazione, ai fini del termine di decadenza per la proposizione del gravame, della data di ricezione dell'atto da parte dell'appellato (Sez. Un. n. 299/2020, cit.). Tale accertamento, consentito a questa Corte in relazione al vizio denunciato, permesso di verificare la non tempestività dell'appello, in quanto l'allegato elenco della [OSCURATO:SOCIETA] del 10 febbraio 2017 contenente un elenco di nomi, non è idoneo a dimostrare la data di invio delle raccomandate, posta la mancanza di potere certificativo dell'Agenzia di posta privata; l'appello dell'Agenzia, consegnato al contribuente il 15 febbraio 2017 risulta pertanto tardivo (in relazione alla data di scadenza del 13 febbraio 2017), con conseguente declaratoria di inammissibilità sotto il diverso profilo della tardività, ex art. 51 d.lgs. 546/92. Il ricorso va pertanto dichiarato rigettato. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell'intimato. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Roma,