CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 36903/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33373/2019 R.G. proposto da tC1 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Viale degli [OSCURATO:PERSONA], n. 15, presso la [OSCURATO:SOCIETA].; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] d'Alesio; - con troricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, n. 1373/2019, depositata il giorno 8 agosto 2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 luglio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con unico mezzo, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di primo grado che ne aveva rigettato domanda risarcitoria, per mancata prova del danno; [OSCURATO:SOCIETA]. deposita controricorso; il ricorso è stato avviato alla camera di consiglio non partecipata della sesta sezione civile a seguito di proposta d'inammissibilità del relatore, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte; entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis, comma secondo cod. proc. civ.; considerato che: il ricorso si espone ad un preliminare ed assorbente rilievo di inammissibilità, per palese inosservanza del requisito di contenuto- forma prescritto dall'art. 366, comma primo, num. 3, cod. proc. civ.; risulta, infatti, del tutto carente l'esposizione sommaria dei fatti, da detta norma richiesta a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, allo scopo di garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. U. 18/05/2006, n. 11653); la prescrizione del requisito risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez. U 20/02/2003, n. 2602);stante tale funzione, per soddisfare detto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata; nel caso di specie il ricorso, come detto, non soddisfa tali requisiti contenutistici, limitandosi in poche righe e riportare le conclusioni dell'atto introduttivo e il dispositivo delle sentenze di merito; risulta in particolare totalmente omessa l'indicazione, sia pur sommaria: — del fatto sostanziale; — delle ragioni della domanda e delle difese della convenuta; — delle ragioni della sentenza di primo grado; — dei motivi di appello; — della motivazione della sentenza di secondo grado; per le considerazioni che precedono deve quindi pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso; la memoria che, come detto, è stata depositata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 380-bis, comma secondo, cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell'esposto vaglio del ricorso; stante l'inammissibilità del proposto controricorso, in quanto tardivamente proposto ben al di là del termine fissato dall'art. 370 cod. proc. civ., non occorre provvedere al regolamento delle spese; ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il giorno 15 luglio 2021