CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 maggio 2022
Cassazione n. 17687/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9931-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sé stesso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 126, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ADDIO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3308/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 30/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9931/2021 Numero sezionale 3755/2022 Numero di raccolta generale 17687/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] contro ordinanza del Tribunale di Napoli, con la quale è stata definita la domanda proposta dal professionista ai sensi dell’art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi: con il primo si denuncia che la Corte d’appello ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità tardivamente, dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni, con la conseguenza che la causa doveva essere decisa nel merito, essendosi radicata la competenza del giudice adito; con il secondo si sostiene che la Corte di merito avrebbe dovuto applicare il principio della translatio iudicii e, quindi, concedere termine per la riassunzione della causa dinanzi alla Corte di cassazione. Il terzo motivo riguarda il merito della causa. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione ha resistito con controricorso. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso. Le parti hanno depositato memorie. L’eccezione di inammissibilità del controricorso, formulata dal ricorrente con la memoria, è infondata: il controricorso, notificato il 28 aprile 2021, è stato depositato il 4 maggio 2021, risultando rispettati i termini previsti dall’art. 370 c.p.c., tenuto conto della data di notificazione del ricorso, avvenuta il 26 marzo 2021. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili, ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. Costituisce principio acquisito nella giurisprudenza della Corte che «in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9931/2021 Numero sezionale 3755/2022 Numero di raccolta generale 17687/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento - sentenza oppure ordinanza - che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice sempre che la stessa sia frutto di una consapevole scelta» (Cass. S.U., 390/2011; n. 26163/2014; n. 26083/2021). Tale principio è certamente applicabile nel caso in esame. Risulta infatti che la definizione della lite con ordinanza fu intenzionalmente adottata quale soluzione volta ad ottemperare all’art. 14 d.l.gs. 150/2011, la cui applicabilità è stata infatti espressamente riconosciuta dal Tribunale, che ha definito la lite con ordinanza, in composizione collegiale a seguito di mutamento del rito. Il principio di Cass., S.U. 11866 del 2020, circa il limite preclusivo del rilievo dell’incompetenza, per materia, per valore e per territorio inderogabile, richiamato dal ricorrente, riguarda, appunto, le questioni di competenza, non i vizi di inammissibilità od improcedibilità dell’appello, che possono essere rilevati, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, anche in sede di legittimità se non implicano accertamenti in fatto e se il giudice di merito non si sia pronunciato espressamente sulla questione pregiudiziale o relativa al vizio di nullità processuale (Cass. n. 11204/2019). Non è neanche necessario sottoporre la questione al previo contradditorio fra le parti (Cass. n. 26083/2021). Nemmeno si può invocare il meccanismo della translatio iudicii, talvolta riconosciuto da questa Corte in presenza di un appello proposto dinanzi a giudice incompetente per territorio o grado (Cass., S.U., n. 18121/2016; n. 15463/2020), che non trova applicazione quando sia stato esperito un rimedio diverso da quello concesso dalla legge (Cass. n. 15395/2020), e ciò in ragione della inammissibilità radicale ed insanabile della impugnazione erroneamente proposta dinanzi al giudice funzionalmente incompetente per grado (Cass. n. 10419/2020; n. 25078/2016). F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9931/2021 Numero sezionale 3755/2022 Numero di raccolta generale 17687/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 Cass. 18121 del 2016, sulla quale il ricorrente ancora insiste con la memoria, riguarda il caso di appello proposto dinanzi a giudice incompetente, mentre nella specie il problema investe l’individuazione del mezzo di impugnazione. Tale diverso problema è stato risolto dalla giurisprudenza successiva nel senso appena indicato. Assorbito il terzo motivo, in quanto riguardante il merito della causa. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese, con distrazione in favore del difensore della controricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA]Addio, che ne ha fatto richiesta con la memoria. Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto”. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ordina la distrazione delle spese stesse in favore del difensore della controricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA]Addio; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9931/2021 Numero sezionale 3755/2022 Numero di raccolta generale 17687/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’8 aprile 2022. Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E