CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 novembre 2024
Cassazione n. 06774/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18073/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da sé stessa ai sensi dell’art.86 c.p.c., con domicilio digitale eletto come in atti, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto come in atti, -resistenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di RIMINI n.1960/2022 depositata il 25/08/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;rilevato che è stata comunicata la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. anche alla Procura Generale in data 23/01/2025; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente e/o la Procura Generale abbiano chiesto la decisione del ricorso; dato atto che in data 8/11/2024 le parti resistenti hanno depositato l’istanza per la pronuncia di estinzione del giudizio; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,