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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 novembre 1935

Cassazione n. 15254/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9/11/1935 avverso la sentenza del 26/10/2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26/10/2022, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 20/10/2020 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole delle contravvenzioni di cui agli artt. 44, 93-95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 389, 181, comma 1, d.

Igs. 22 gennaio 2004, n. 42, e condannato alla pena di due mesi di arresto e 23mila euro di ammenda.

2. Propone ricorso per cassazione il Varnelli, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - mancanza di motivazione.

La Corte di appello avrebbe confermato la condanna, quanto al reato di cui al capo d), senza esaminare il motivo concernente l'effettiva rilevanza dell'abuso, eseguito in zona paesaggistica; nel gravame, in particolare, la difesa avrebbe sottolineato che nessuna alterazione apprezzabile sarebbe stata realizzata, così da potersi ricondurre le opere nell'ambito dell'allegato A del d.P.R. n. 31 del 2017.

Ebbene, sul punto la motivazione sarebbe del tutto assente; - la sentenza, poi, sarebbe viziata per erronea applicazione dell'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001.

La condanna per questo reato, infatti, non valuterebbe che i tre varchi carrabili sarebbero stati realizzati dal ricorrente all'unico scopo di avere un accesso alla sua proprietà, dopo che i precedenti varchi erano venuti meno a seguito dell'esproprio parziale patito.

L'opera, dunque, inerirebbe al legittimo accesso alla proprietà, e come tale dovrebbe ritenersi legittima; - la stessa pronuncia, infine, sarebbe nulla per erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., negato dalla Corte di appello pur ricorrendone i presupposti; oltre al mero ripristino di varchi già esistenti sul fondo poi espropriato, si evidenzia il carattere isolato e contingente della condotta. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso risulta manifestamente infondato; i primi due motivi, peraltro, possono essere trattati in modo congiunto, attesa la reciproca rilevanza e la comunanza di contestazione.

5. La Corte di appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado, ha riconosciuto consumate le contravvenzioni di cui ai capi a), c) e d) con una motivazione del tutto adeguata e logica, dunque non censurabile, anche laddove non ha espressamente (ma in modo implicito) risposto alla doglianza riproposta con il primo motivo di ricorso.

5.1. In particolare, la sentenza ha ribadito quel che, peraltro, l'istruttoria ha confermato in termini del tutto pacifici, ossia che il Varnelli - intervenendo su un immobile già sequestrato il 6/9/2004 per opere abusive, ed oggetto di ingiunzione a demolire - aveva eseguito ulteriore opere prive di titolo edilizio, mediante l'apposizione di pannelli prefabbricati coibentati e, su un lato prospiciente ad una nuova strada non ancora aperta al pubblico, la realizzazione di tre varchi di ingresso carrabili, della larghezza di mt. 2,50, che consentivano l'accesso a locali seminterrati mediante tre rampe ancora in fase di esecuzione.

Altrettanto pacifico, inoltre, il fatto che una parte della proprietà fosse stata espropriata per pubblica utilità dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], con immissione in possesso dell'Amministrazione il 30/5/2014; e che, in esito a ciò, il fondo fosse stato privato dell'accesso carrabile.

6. Ribadito quanto precede, la Corte di appello ha quindi correttamente ritenuto integrata la contravvenzione urbanistica di cui al capo a), sul presupposto che l'apertura dei tre varchi (oltre all'altro intervento citato, estraneo al ricorso) era avvenuta in assenza di permesso di costruire, necessario in ragione dei caratteri dell'intervento; la tesi contraria sostenuta dall'imputato, in forza della quale egli si sarebbe limitato a ripristinare l'accesso carrabile (già esistente) in presenza di un fondo - il proprio - ormai intercluso a seguito dell'espropriazione, non può trovare accoglimento, non potendosi rimettere alla scelta del singolo la realizzazione di un abuso edilizio con il quale si intenda ripristinare uno stato dei luoghi (peraltro legittimamente) mutato.

Il richiamo al "legittimo accesso alla proprietà", contenuto nel ricorso, per quanto suggestivo non consente soluzioni diverse da quelle adottate dalla Corte di appello (e, prima, dal Tribunale), né vale l'affermazione - peraltro di puro merito, quindi non ammessa in questa sede - per la quale il Varnelli si sarebbe limitato a ripristinare i tre accessi originariamente presenti e poi eliminati dall'espropriazione.

In tal senso, peraltro, si osserva che il ricorso non invoca neppure l'esimente dello stato di necessità (art. 54 cod. pen.), limitandosi a rivendicare la legittimità di un intervento abusivo sol perché, diversamente, il fondo non avrebbe più avuto sbocco sulla pubblica via.

Ebbene, ciò, evidentemente, avrebbe dovuto indurre il ricorrente a percorrere la rituale via amministrativa e, dunque, far richiesta del titolo edilizio necessario a fronte di un intervento pacificamente qualificabile come nuova costruzione.

7. In forza di queste considerazioni, la Corte di merito ha quindi ritenuto integrata anche la contravvenzione paesaggistica del capo d), in presenza di un intervento realizzato in zona sottoposta a vincolo e in assenza di autorizzazione.

L'affermazione del gravame secondo cui l'apertura dei varchi non avrebbe determinato alcuna alterazione paesaggistica apprezzabile, "atteso che trattasi di varchi non aperti su un prospetto di un fabbricato, su un fondo recintato, né giuridicamente rilevanti", è stata poi implicitamente rigettata dal Collegio, così come dal Tribunale, in ragione della natura delle opere (di tutte, comprese quelle non citate nel ricorso) e del carattere vincolato dell'area, tale da far presumere la lesione del bene interesse tutelato.

La fattispecie in esame, del resto, costituisce un tipico reato formale e di pericolo, che si perfeziona, indipendentemente dal danno arrecato al paesaggio, con l'esecuzione di lavori di qualunque genere su beni paesaggistici comunque idonei a determinare una modificazione, anche quando non immediatamente visibile, dell'assetto del territorio (tra le altre, Sez. 3, n. 370 del 1°/10/2019, Mazza, Rv. 277941); è sufficiente a configurare il reato, dunque, essendo assoggettabile ad autorizzazione ogni intervento modificativo, con esclusione delle sole condotte che si palesino inidonee, anche in astratto, a compromettere i valori del paesaggio (per tutte, Sez. 3, n. 39429 del 12/6/2018, Scrocchi, Rv. 273903).

Tesi, peraltro, che neppure l'atto di appello ipotizzava, limitandosi a rilevare che l'imputato aveva, di fatto, ripristinato varchi e chiusure preesistenti.

8. Il ricorso, infine, risulta manifestamente infondato anche con riguardo al terzo motivo, che lamenta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 8.1.

La censura, infatti, è proposta con caratteri di merito, propri della sola fase di cognizione, richiamando i tratti materiali dell'intervento, la loro dedotta preesistenza e la natura isolata e contingente dell'abuso.

In senso contrario, peraltro, la Corte di appello ha citato non solo il carattere vincolato dell'area, ma anche le dimensioni del fabbricato oggetto di abusi, così rendendo una motivazione adeguata e fondata sulla specifica vicenda in oggetto.

9. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9/11/1935 avverso la sentenza del 26/10/2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26/10/2022, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 20/10/2020 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole delle contravvenzioni di cui agli artt. 44, 93-95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 389, 181, comma 1, d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42, e condannato alla pena di due mesi di arresto e 23mila euro di ammenda. 2. Propone ricorso per cassazione il Varnelli, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - mancanza di motivazione. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna, quanto al reato di cui al capo d), senza esaminare il motivo concernente l'effettiva rilevanza dell'abuso, eseguito in zona paesaggistica; nel gravame, in particolare, la difesa avrebbe sottolineato che nessuna alterazione apprezzabile sarebbe stata realizzata, così da potersi ricondurre le opere nell'ambito dell'allegato A del d.P.R. n. 31 del 2017. Ebbene, sul punto la motivazione sarebbe del tutto assente; - la sentenza, poi, sarebbe viziata per erronea applicazione dell'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001. La condanna per questo reato, infatti, non valuterebbe che i tre varchi carrabili sarebbero stati realizzati dal ricorrente all'unico scopo di avere un accesso alla sua proprietà, dopo che i precedenti varchi erano venuti meno a seguito dell'esproprio parziale patito. L'opera, dunque, inerirebbe al legittimo accesso alla proprietà, e come tale dovrebbe ritenersi legittima; - la stessa pronuncia, infine, sarebbe nulla per erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., negato dalla Corte di appello pur ricorrendone i presupposti; oltre al mero ripristino di varchi già esistenti sul fondo poi espropriato, si evidenzia il carattere isolato e contingente della condotta. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta manifestamente infondato; i primi due motivi, peraltro, possono essere trattati in modo congiunto, attesa la reciproca rilevanza e la comunanza di contestazione. 5. La Corte di appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado, ha riconosciuto consumate le contravvenzioni di cui ai capi a), c) e d) con una motivazione del tutto adeguata e logica, dunque non censurabile, anche laddove non ha espressamente (ma in modo implicito) risposto alla doglianza riproposta con il primo motivo di ricorso. 5.1. In particolare, la sentenza ha ribadito quel che, peraltro, l'istruttoria ha confermato in termini del tutto pacifici, ossia che il Varnelli - intervenendo su un immobile già sequestrato il 6/9/2004 per opere abusive, ed oggetto di ingiunzione a demolire - aveva eseguito ulteriore opere prive di titolo edilizio, mediante l'apposizione di pannelli prefabbricati coibentati e, su un lato prospiciente ad una nuova strada non ancora aperta al pubblico, la realizzazione di tre varchi di ingresso carrabili, della larghezza di mt. 2,50, che consentivano l'accesso a locali seminterrati mediante tre rampe ancora in fase di esecuzione. Altrettanto pacifico, inoltre, il fatto che una parte della proprietà fosse stata espropriata per pubblica utilità dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], con immissione in possesso dell'Amministrazione il 30/5/2014; e che, in esito a ciò, il fondo fosse stato privato dell'accesso carrabile. 6. Ribadito quanto precede, la Corte di appello ha quindi correttamente ritenuto integrata la contravvenzione urbanistica di cui al capo a), sul presupposto che l'apertura dei tre varchi (oltre all'altro intervento citato, estraneo al ricorso) era avvenuta in assenza di permesso di costruire, necessario in ragione dei caratteri dell'intervento; la tesi contraria sostenuta dall'imputato, in forza della quale egli si sarebbe limitato a ripristinare l'accesso carrabile (già esistente) in presenza di un fondo - il proprio - ormai intercluso a seguito dell'espropriazione, non può trovare accoglimento, non potendosi rimettere alla scelta del singolo la realizzazione di un abuso edilizio con il quale si intenda ripristinare uno stato dei luoghi (peraltro legittimamente) mutato. Il richiamo al "legittimo accesso alla proprietà", contenuto nel ricorso, per quanto suggestivo non consente soluzioni diverse da quelle adottate dalla Corte di appello (e, prima, dal Tribunale), né vale l'affermazione - peraltro di puro merito, quindi non ammessa in questa sede - per la quale il Varnelli si sarebbe limitato a ripristinare i tre accessi originariamente presenti e poi eliminati dall'espropriazione. In tal senso, peraltro, si osserva che il ricorso non invoca neppure l'esimente dello stato di necessità (art. 54 cod. pen.), limitandosi a rivendicare la legittimità di un intervento abusivo sol perché, diversamente, il fondo non avrebbe più avuto sbocco sulla pubblica via. Ebbene, ciò, evidentemente, avrebbe dovuto indurre il ricorrente a percorrere la rituale via amministrativa e, dunque, far richiesta del titolo edilizio necessario a fronte di un intervento pacificamente qualificabile come nuova costruzione. 7. In forza di queste considerazioni, la Corte di merito ha quindi ritenuto integrata anche la contravvenzione paesaggistica del capo d), in presenza di un intervento realizzato in zona sottoposta a vincolo e in assenza di autorizzazione. L'affermazione del gravame secondo cui l'apertura dei varchi non avrebbe determinato alcuna alterazione paesaggistica apprezzabile, "atteso che trattasi di varchi non aperti su un prospetto di un fabbricato, su un fondo recintato, né giuridicamente rilevanti", è stata poi implicitamente rigettata dal Collegio, così come dal Tribunale, in ragione della natura delle opere (di tutte, comprese quelle non citate nel ricorso) e del carattere vincolato dell'area, tale da far presumere la lesione del bene interesse tutelato. La fattispecie in esame, del resto, costituisce un tipico reato formale e di pericolo, che si perfeziona, indipendentemente dal danno arrecato al paesaggio, con l'esecuzione di lavori di qualunque genere su beni paesaggistici comunque idonei a determinare una modificazione, anche quando non immediatamente visibile, dell'assetto del territorio (tra le altre, Sez. 3, n. 370 del 1°/10/2019, Mazza, Rv. 277941); è sufficiente a configurare il reato, dunque, essendo assoggettabile ad autorizzazione ogni intervento modificativo, con esclusione delle sole condotte che si palesino inidonee, anche in astratto, a compromettere i valori del paesaggio (per tutte, Sez. 3, n. 39429 del 12/6/2018, Scrocchi, Rv. 273903). Tesi, peraltro, che neppure l'atto di appello ipotizzava, limitandosi a rilevare che l'imputato aveva, di fatto, ripristinato varchi e chiusure preesistenti. 8. Il ricorso, infine, risulta manifestamente infondato anche con riguardo al terzo motivo, che lamenta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 8.1. La censura, infatti, è proposta con caratteri di merito, propri della sola fase di cognizione, richiamando i tratti materiali dell'intervento, la loro dedotta preesistenza e la natura isolata e contingente dell'abuso. In senso contrario, peraltro, la Corte di appello ha citato non solo il carattere vincolato dell'area, ma anche le dimensioni del fabbricato oggetto di abusi, così rendendo una motivazione adeguata e fondata sulla specifica vicenda in oggetto. 9. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem
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