Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 25 marzo 2025

Cassazione n. 24345/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controSORRENTINO MASSIMO, rappresentato e difeso dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];3144 - controricorrente –avverso la sentenza n. 235/2025 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 25/03/2025 R.G.N. 1819/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/06/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18087/2025Numero sezionale 3144/2026Numero di raccolta generale 24345/2026Data pubblicazione 31/07/20261.Con sentenza n. 235/2025, depositata il 25 marzo 2025, laCorte d'Appello di Napoli, in sede di rinvio a seguitodell'ordinanza di questa Corte n. 10106/2024, ha parzialmenteaccolto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.avverso il decreto ingiuntivo n. 25558/2018, revocandolo econdannando la società al pagamento in favore di MassimoSorrentino della minore somma di € 241.759,45, oltrerivalutazione e interessi.Numero registro generale 18087/20251.1.

La Corte territoriale, in applicazione del principio di dirittoN umero sezionale 3144/2026Numero di raccolta generale 24345/2026enunciato da questa Corte con l'ordinanza n. 10106/2024 —Dat a pubblicazione 31/07/2026secondo cui le somme dovute al lavoratore per il periodointercorrente tra la data della cessione illegittima del ramod'azienda e la sentenza dichiarativa della sua nullità hannonatura risarcitoria e non retributiva, con conseguentedetraibilità dell'aliunde perceptum — ha detratto dal quantumrisarcitorio la somma di € 26.586,00, percepita dal Sorrentino atitolo di corrispettivo per l'attività lavorativa prestata in favoredi terzi nel medesimo periodo.La stessa Corte ha invece escluso la detraibilità della somma di€ 110.400,00, erogata al Sorrentino dalla società cessionariaIstiservice S.p.A. a titolo di incentivo all'esodo in forza delverbale di conciliazione del 5 giugno 2009, ritenendo che talediverso e autonomo rispetto all'illecito costituito dalla cessioneillegittima del ramo d'azienda, con conseguente inoperatività delprincipio della compensatio lucri cum damno.2.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha propostoricorso per cassazione affidato a un unico motivo, cui ha resistitoMassimo Sorrentino con controricorso.3.

Entrambe le parti hanno comunicato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l'unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente deduce violazione efalsa applicazione degli artt. 1206, 1207 e 1223 c.c., sostenendoche l'incentivo all'esodo di € 110.400,00 corrisposto dallacessionaria Istiservice al Sorrentino integri un aliundeperceptum detraibile dal risarcimento del danno, in quantoNumero registro generale 18087/2025l'unicità del rapporto di lavoro tra il lavoratore e la cedente —N umero sezionale 3144/2026Numero di raccolta generale 24345/2026accertata dalla sentenza che ha dichiarato l'illegittimità delDlaat a pubblicazione 31/07/2026cessione — comporterebbe che la somma in questione, aventepacifica natura retributiva secondo la giurisprudenza dilegittimità (cfr. Cass. nn. 17986/2013, 14821/2007,19823/2021, 25193/2022), trovi la propria ragion d'essere nelmedesimo fatto causativo del danno risarcibile.2.

È stato depositato, prima dell’adunanza camerale, atto dirinuncia al ricorso, in conformità alle prescrizioni dell’art. 390cod. proc. civ. con pedissequa accettazione.3.

Ne consegue l’estinzione del giudizio di legittimità, inapplicazione dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.4.

Le spese del presente giudizio possono essere compensate,in ragione della intervenuta accettazione e concorde richiestadele parti in ordine alla regolazione delle spese.5.

La pronuncia di estinzione del giudizio esclude l’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente dellaRepubblica 30 maggio 2002, n. 115, circoscritta alle ipotesid’integrale rigetto o di declaratoria d’inammissibilità od’improcedibilità del ricorso (di recente, Cass., sez.

I, 19dicembre 2024, n. 33343, punto 2 del Ritenuto).

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio.

Compensa integralmente lespese relative al giudizio di legittimitàCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 giugno2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 18087/2025Numero sezionale 3144/2026Numero di raccolta generale 24345/2026Data pubblicazione 31/07/2026Numero registro generale 18087/2025Numero sezionale 3144/2026Numero di raccolta generale 24345/2026Data pubblicazione 31/07/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controSORRENTINO MASSIMO, rappresentato e difeso dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];3144 - controricorrente –avverso la sentenza n. 235/2025 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 25/03/2025 R.G.N. 1819/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/06/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18087/2025Numero sezionale 3144/2026Numero di raccolta generale 24345/2026Data pubblicazione 31/07/20261.Con sentenza n. 235/2025, depositata il 25 marzo 2025, laCorte d'Appello di Napoli, in sede di rinvio a seguitodell'ordinanza di questa Corte n. 10106/2024, ha parzialmenteaccolto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.avverso il decreto ingiuntivo n. 25558/2018, revocandolo econdannando la società al pagamento in favore di MassimoSorrentino della minore somma di € 241.759,45, oltrerivalutazione e interessi.Numero registro generale 18087/20251.1. La Corte territoriale, in applicazione del principio di dirittoN umero sezionale 3144/2026Numero di raccolta generale 24345/2026enunciato da questa Corte con l'ordinanza n. 10106/2024 —Dat a pubblicazione 31/07/2026secondo cui le somme dovute al lavoratore per il periodointercorrente tra la data della cessione illegittima del ramod'azienda e la sentenza dichiarativa della sua nullità hannonatura risarcitoria e non retributiva, con conseguentedetraibilità dell'aliunde perceptum — ha detratto dal quantumrisarcitorio la somma di € 26.586,00, percepita dal Sorrentino atitolo di corrispettivo per l'attività lavorativa prestata in favoredi terzi nel medesimo periodo.La stessa Corte ha invece escluso la detraibilità della somma di€ 110.400,00, erogata al Sorrentino dalla società cessionariaIstiservice S.p.A. a titolo di incentivo all'esodo in forza delverbale di conciliazione del 5 giugno 2009, ritenendo che talediverso e autonomo rispetto all'illecito costituito dalla cessioneillegittima del ramo d'azienda, con conseguente inoperatività delprincipio della compensatio lucri cum damno.2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha propostoricorso per cassazione affidato a un unico motivo, cui ha resistitoMassimo Sorrentino con controricorso.3. Entrambe le parti hanno comunicato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l'unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente deduce violazione efalsa applicazione degli artt. 1206, 1207 e 1223 c.c., sostenendoche l'incentivo all'esodo di € 110.400,00 corrisposto dallacessionaria Istiservice al Sorrentino integri un aliundeperceptum detraibile dal risarcimento del danno, in quantoNumero registro generale 18087/2025l'unicità del rapporto di lavoro tra il lavoratore e la cedente —N umero sezionale 3144/2026Numero di raccolta generale 24345/2026accertata dalla sentenza che ha dichiarato l'illegittimità delDlaat a pubblicazione 31/07/2026cessione — comporterebbe che la somma in questione, aventepacifica natura retributiva secondo la giurisprudenza dilegittimità (cfr. Cass. nn. 17986/2013, 14821/2007,19823/2021, 25193/2022), trovi la propria ragion d'essere nelmedesimo fatto causativo del danno risarcibile.2. È stato depositato, prima dell’adunanza camerale, atto dirinuncia al ricorso, in conformità alle prescrizioni dell’art. 390cod. proc. civ. con pedissequa accettazione.3. Ne consegue l’estinzione del giudizio di legittimità, inapplicazione dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.4. Le spese del presente giudizio possono essere compensate,in ragione della intervenuta accettazione e concorde richiestadele parti in ordine alla regolazione delle spese.5. La pronuncia di estinzione del giudizio esclude l’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente dellaRepubblica 30 maggio 2002, n. 115, circoscritta alle ipotesid’integrale rigetto o di declaratoria d’inammissibilità od’improcedibilità del ricorso (di recente, Cass., sez. I, 19dicembre 2024, n. 33343, punto 2 del Ritenuto). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa integralmente lespese relative al giudizio di legittimitàCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 giugno2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 18087/2025Numero sezionale 3144/2026Numero di raccolta generale 24345/2026Data pubblicazione 31/07/2026Numero registro generale 18087/2025Numero sezionale 3144/2026Numero di raccolta generale 24345/2026Data pubblicazione 31/07/2026
Decreto Cassazione n. 24345/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris