CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 21291/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],: lette le conclusioni del il Procuratore generale in persona del Sostituto [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Sondrio appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 187 co. 1 e 1 quater D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, per avere circolato, alla guida di un'autovettura, in stato di alterazione fisica e psichica, conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (cannabinoidi), in ponte in Valtellina il 14.4.2018. Sulla base delle conformi sentenze di merito il fatto può essere ricostruito nei termini che seguono. L'imputato era stato fermato alla guida della sua auto ed all'atto del controllo la polizia giudiziaria aveva sentito all'interno dell'abitacolo dell'auto un penetrante odore tipico delle sostanze del tipo marijuana e hashish; sceso dall'auto Cubisino aveva lasciato cadere per terra un involucro contenente un frammento di hashish del peso di gr 5.7; poiché l'imputato era in stato di agitazione psicomotoria, aveva gli occhi lucidi e l'alito vinoso ed il precursore utilizzato per la verifica dell'alcolemia non era negativo, con il suo consenso era stato condotto in ospedale ed ivi sottoposto ad accertamenti medici ovvero ad esami del sangue e delle urine dai quali era risultato un tasso alcolemico nel sangue inferiore a 0.1 g/I e la presenza di cannabinoidi nelle urine ( 1153 ng/ml a fronte di un valore minimo di riferimento di 50 ng/ml) e nel sangue (positività per Delta 9 THC con concentrazione di 8,6 nglrn , superiore più di 4 volte al valore minimo di riferimento). In sede di esame l'imputato aveva ammesso di aver consumato hashish, ma non già prima di mettersi alla guida, bensì il giorno precedente ed aveva ricollegato il suo stato di agitazione al momento del controllo all'atteggiamento delle forze dell'ordine nei suoi confronti. 2. L'imputato ha proposto ricorso a mezzo di proprio difensore, formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. con riferimento all'art. 187 C.d.S.. Secondo il ricorrente non sarebbe stata raggiunta la prova della guida in stato di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti, in quanto negli atti di causa non vi sarebbe alcun riferimento ai segnali tipici dell'assunzione di sostanze stupefacenti, quali le difficoltà di espressione verbale e di deambulazione-coordinamento, ovvero le reazioni inconsulte, ed, in particolare, di tali segni non vi sarebbe alcuna menzione nel verbale del pronto soccorso, ove Cubisino era stato condotto dopo essere stato fermato. Inoltre il teste di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito anche di aver sentito l'alito vinoso, era stato smentito dagli esami effettuati presso l'ospedale che non avevano evidenziato assunzione di alcol.2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 131 bis cod. pen e 133 cod. pen e illogicità e contraddittorietà della motivazione. La Corte di Appello avrebbe negato, in maniera contraddittoria, il riconoscimento del fatto di lieve entità, nonostante fosse stata irrogata la pena nel minimo edittale, con diminuzione massima per le attenuanti generiche e conversione della pena in lavori di pubblica utilità, ed avrebbe in ogni caso argomentato tale diniego in maniera apodittica, con riferimento a circostanza inconferenti, quale l'avere il Cubisino tentato di occultare la droga, ovvero con richiamo a formule di stile quali l'intensità del dolo. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto propone una diversa lettura degli elementi di prova, con particolare riferimento agli esiti degli esami delle urine e del sangue e agli elementi sintomatici rilevati dagli organi accertatori, a fronte di una motivazione che ha tenuto conto delle doglianze, di analogo contenuto, già articolate con il gravame di merito. 2.1. Ai fini della configurabilità della contravvenzione della guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, non è sufficiente che l'agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe, ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione. La prova della condotta illecita non può desumersi da indici sintomatici esterni, come invece è ammesso per l'ipotesi di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 C.d.S.). Tali indici sono sufficienti per giustificare la sottoposizione agli accertamenti medico-legali, ma non per l'attestazione dello stato di alterazione, che deve essere accertato nei modi previsti dal comma secondo dell'art. 187 C.d.S., attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici (Sez. 4, n. 39160 del 15/05/2013, Braccini, Rv. 256830; Sez. 4 n.15078 del 17/01/2020, Gentilini, Rv. 279140). Lo stato di alterazione, dunque, può essere dimostrato attraverso gli ac:certamenti biologici in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fati:o ( sez.4, n. 43486 del 13/06/2017, Rv 270929). 2.2. Nel caso di specie, la Corte d'appello, nel fare proprie le argomentazioni del giudice di primo grado, ha ricordato che Cubisino era stato descritto nel verbale di accertamenti urgenti come in stato di ingiustificata agitazione, di nervosismo e di euforia (attribuita, quest'ultima, alla ritenuta assunzione anche di bevande alcoliche), che il teste di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] aveva ribadito di avere constatato tali sintomi e che lo stesso teste aveva anche evidenziato il forte odore di marijuana e hashish proveniente dall'abitacolo dell'auto. La Corte, nel replicare ai motivi di appello del ricorrente, ha ribadito che: - la mancanza, nel verbale della visita presso il pronto soccorso, di indicazioni circa manifestazione di agitazione e irrequietezza si spiegava con il fatto che detto documento non doveva essere consegnato alla polizia giudiziaria, ma solo al paziente, e con il fatto che era passato del tempo rispetto al controllo, sicché doveva ritenersi fisiologico un abbassamento del livello dell'ansia e il recupero da parte dell'imputato di maggiore lucidità; -l'accertamento del tasso alcolemico inferiore alla soglia non valeva a smentire le indicazioni degli operanti circa l'alito vinoso percepito in occasione del controllo, in quanto era comunque emerso che Cubisino aveva assunto anche alcol. 2.3. La motivazione della Corte di appello, in ordine alla affermazione della responsabilità penale, dunque, è conforme ai principi indicati, posto che la prova dello stato di alterazione è stata ricavata dagli esami sui liquidi biologici in associazione ai sintomi manifestati al momento del controllo, e coerente con il compendio probatorio. Le censure del ricorrente, invece, si limitano a proporre una alternativa ricostruzione in termini fattuali del compendio in atti, senza peraltro aggredire il suddetto percorso argomentativo. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 3.1. La Corte di cassazione ha già avuto modo di precisare che l'esclusione della particolare tenuità del fatto è compatibile con l'irrogazione del minimo della pena, atteso che l'art.131-bis cod.pen. può trovare applicazione solo qualora, in virtù del principio di proporzionalità, la pena in concreto applicabile risulterebbe inferiore al minimo edittale, determinato tenendo conto delle eventuali circostanze attenuanti (Sez. 6, n. 44417 del 22/10/2015, Errfiki, Rv. 265065). 3.2.La Corte di appello ha ritenuto che il fatto non potesse essere considerato di particolare tenuità, in ragione dell'assunzione da parte del ricorrente di alcol e sostanze stupefacenti, della condotta tenuta al momento del controllo ed in particolare del tentativo di disfarsi della sostanza detenuta, indicativa di un dolo intenso, e del diniego da parte dell'imputato di ogni responsabilità, significativo della assenza di revisione critica del comportamento. Si tratta di motivazione che, lungi dall'essere apodittica, è fondata su circostanze pertinenti, secondo la lettera della legge, e aderenti alle risultanze in atti, sicché non si presta a censure.4. All'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 10.5.2022