CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2003
Cassazione n. 07311/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05SK4BR) nato il 13/02/2003 avverso la sentenza del 29/05/2025 del GIP TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 26592/25- [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il ricorrente ha rinunciato al ricorso proposto avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23.01.20