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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 18410/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. uditoyfén—sore -11z,y~ t2L [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 25/9/2020 con cui, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, è stato ammesso al lavoro di pubblica utilità per la durata di mesi 2 e giorni

27. L'imputato era ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) cod. strada.

L'esponente, a mezzo del difensore, articola i seguenti motivi di doglianza.

I) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità.

La difesa lamenta che non è stato depositato il verbale contenente i risultati dell'alcoltest, in spregio a quanto previsto dall'art. 366 cod. proc. pen.

Ciò comporterebbe l'inutilizzabilità dell'atto, ove tempestivamente eccepita, ricorrendo un'ipotesi di nullità relativa, come riconosciuto in diverse pronunce dalla Suprema Corte.

Ne consegue che l'imputato avrebbe dovuto essere mandato assolto dall'accusa, non risultando alcuna prova che egli si trovasse in stato di ebbrezza al momento del controllo.

II) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; inosservanza ed erronea applicazione della legge penale; inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza.

La Corte d'appello di Brescia ha ritenuto provato che l'etilometro fosse stato omologato e sottoposto alle prescritte revisioni periodiche.

Ciò risulterebbe da un non meglio precisato "verbale di accertamento", assimilato dalla Corte ad un "atto irripetibile" e, per questo, acquisito in assenza di contraddittorio, nonché dall'annotazione di servizio datata 18/2/17. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado avrebbe adottato una motivazione illogica e sarebbe incorso nella erronea applicazione degli artt. 379, commi 5, 6, 7 e 8 d.P.R. 495/92; 3 e 4 d.m. 196/90.

Il verbale di accertamento acquisito non ha natura di atto irripetibile.

Il documento a cui si riferisce la Corte territoriale è, in realtà, un verbale di identificazione e di elezione di domicilio dell'imputato, il quale non contiene alcun accertamento e non possiede natura di atto irripetibile.

Peraltro, poiché la difesa dell'imputato non aveva prestato il consenso alla sua acquisizione esso non può essere utilizzato.1) In ogni caso la mera dicitura "omologato fino a maggio 2017" risulta del tutto ininfluente ai fini della verifica della regolarità dell'etilometro in quanto il Pubblico Ministero ha l'onere di provare se e quando l'etilometro sia stato omologato e sottoposto alle prescritte verifiche annuali.

La mancanza di una prova certa in ordine a tali circostanze imporrebbe di escludere la dimostrazione dello stato di ebbrezza.

Nemmeno può ritenersi rilevante l'annotazione di servizio datata 18/2/17 poichè in essa si sostiene semplicemente che l'etilometro sarebbe stato "revisionato sino al mese di maggio 2017".

Ai fini della dimostrazione della perfetta funzionalità dell'etilometro, è necessario provare anche la continuità, la regolarità e la tempestività delle suddette verifiche.

Invero, nel caso in cui l'etilometro non venga tempestivamente sottoposto alle prescritte verifiche periodiche, l'apparecchiatura deve essere nuovamente sottoposta a verifica primitiva, con controlli più accurati rispetto a quella annuale.

Di conseguenza l'accertamento effettuato mediante etilometro nel caso in esame deve essere dichiarato non valido ed inutilizzabile.

Deve rammentarsi come, ai sensi della circolare ministeriale n. 87/91 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le visite periodiche degli etilometri devono essere effettuate annualmente ed i medesimi etilometri non possono essere utilizzati se non sono in regola con i prescritti controlli.

La mancanza di un corretto adempimento delle verifiche annuali deve indurre a ritenere non formata in modo idoneo, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova che l'imputato fosse alla guida dell'autovettura in condizioni di ebbrezza e che avesse superato la soglia di punibilità ai fini dell'applicazione della sanzione penale.

I rilievi esposti risultano recepiti nelle pronunce delle Sezioni civili della Suprema Corte (sent. n. 1921/19).

Recentemente anche le Sezioni penali hanno richiamato l'attenzione sulla ineludibilità della prova da parte dell'Accusa che le apparecchiature utilizzate per l'alcoltest siano state sottoposte alle revisioni previste.

Avendo l'imputato sempre contestato l'attendibilità delle prove effettuate con l'apparecchio utilizzato, ha adempiuto al proprio onere di allegazione.

III) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Secondo la Corte territoriale, il tempo trascorso tra la guida e la prima prova con l'etilornetro (pari a 34 minuti) confermerebbe che il tasso alcolemico durante la guida fosse superiore al limite di rilevanza penale.

Tale convincimento sarebbe avvalorato dalla deposizione del teste Rossi, che non consentirebbe di escludere che l'imputato avesse assunto alcolici.

Risulta evidente come il giudice di secondo grado abbia adottato sul punto una motivazione contraddittoria e manifestamente illogica.

Ed invero, l'imputato è stato fermato dai Carabinieri alle ore 4.40 ed è stato sottoposto all'alcoltest alle ore

5.14. Di conseguenza, tenuto conto che la curva alcolimetrica tende a salire con il passare del tempo, appare del tutto verosimile che il presunto stato di ebbrezza sia stato inferiore al dato registrato, con conseguente insussistenza del fatto.

Per di più, sarebbe desumibile dalle risultanze in atti la totale mancanza di una sintomatologia ricollegabile allo stato di ebbrezza.

IV) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'invocata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato, essendo i motivi proposti in parte infondati, in parte inammissibili.

2. In ordine al primo motivo di doglianza si osserva quanto segue.

Secondo consolidato orientamento, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'omesso deposito del verbale contenente gli esiti del cosiddetto alcoltest non integra alcuna nullità, costituendo una mera irregolarità che non incide sulla validità o utilizzabilità dell'atto, rilevando solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive (così Sez. 4, n. 11666 del 02/12/2020, Rv. 280957; conformi: n. 26738 del 2006 Rv. 234512; n. 49407 del 2013, Rv. 257885; n. 39057 del 2004, Rv. 229965; N. 4159 del 2010, Rv. 246418; n. 18610 del 2004, Rv. 228339; n. 24876 del 2008 Rv. 240296; n. 21738 del 2004, Rv. 229114; n. 43376 del 2003, Rv. 226033; n. 12025 del 2011, Rv. 249941).

Tale condivisibile orientamento trova fondamento nella considerazione che si tratta di un atto di polizia giudiziaria, urgente e indifferibile, al quale il difensore, ai sensi dell'art. 356 cod. proc. pen., può assistere senza che abbia diritto ad un preventivo avviso.

Restano piuttosto isolati e non più attuali i precedenti di segno contrario richiamati nel ricorso.

3. Quanto al secondo motivo di doglianza, secondo tradizionale orientamento di questa Corte, in tema di contestazioni aventi ad oggetto il regolare funzionamento dell'etilometro, allorquando l'alcoltest risulti positivo, costituisce onere della difesa fornire la prova contraria a detto accertamento (Sez. 4, n. 28887 del 11/06/2019, Rv. 276570).

Si è in proposito rilevato che l'art. 379, commi 6, 7 e 8, del d.P.R. n. 495 del 1992, si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere omologati ed adoperati, ma non prevede nessun divieto la cui violazione Ij',/ determini espressamente l'inutilizzabilità delle prove acquisite ( Sez. 4, n. 17463 del 24/03/2011, Rv. 250324).

In tempi più recenti, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.113 del 29 aprile 2015, che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità (c.d. autovelox) fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e dell'ordinanza della Sesta Sezione civile di questa Corte, n.1921 del 24/01/2019, Rv. 652384, che ha esteso all'etilometro il medesimo principio, si è assistito ad un superamento del tradizionale orientamento (cfr. Sez. 4, n. 38618 del 06/06/2019, Rv. 277189, così massinnata:"In tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l'alcoltest risulti positivo costituisce onere del pubblico ministero fornire la prova del regolare funzionamento dell'etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione").

Tuttavia, come ancora più di recente si è rilevato, occorre coordinare l'onere probatorio spettante al P.M. con quello di allegazione da parte dell'imputato (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Rv. 281828:"In tema di guida in stato di ebbrezza, l'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilonnetro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sè rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza"; si veda ancora in motivazione Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019, dep. 27/01/2020, Rv. 278032 - 01).

Tale coordinamento comporta che, sebbene sia posta a carico del P.M. la dimostrazione degli elementi costitutivi dell'illecito contestato, sull'imputato grava necessariamente un onere di allegazione ai fini della contestazione della sussistenza di tali fatti costitutivi (cfr. Sez. 4 n. 26314/20 del 15/9/2020 n.m.), onere che non può considerarsi assolto attraverso la generica enunciazione del mancato regolare funzionamento dell'etilometro.

Ciò premesso, la Corte ha argomentato in modo soddisfacente sul punto, così rilevando: «Quanto alla idoneità tecnica dell'etilometro, il primo giudice ha già rilevato che i verbalizzanti hanno dato atto che era stato utilizzato apparecchio omologato e sottoposto alle prescritte revisioni periodiche, con validità sino al maggio 2017, data successiva all'accertamento de quo.

Il dato risulta dal verbale di accertamento ritualmente acquisito, trattandosi di atto irripetibile.

In particolare, dal così detto scontrino dell'alcoltest risulta individuato l'apparecchio utilizzato (modello 7110 mkIll n. arwb -0041) e nella annotazione di servizio, attestante le attività compiute dalla polizia giudiziaria all'atto dell'accertamento - atto acquisito all'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA] su richiesta della difesa - si dà atto che si tratta di apparecchio omologato ( "... omologazione nr. 00308BET ") e "revisionato sino al mese di maggio dell'anno 2017"».

Da tali emergenze la Corte di merito ha logicamente desunto che l'apparecchio fosse stato regolarmente revisionato fino al maggio 2017.

La possibilità che le revisioni non siano state regolarmente eseguite alle cadenze previste è argomentazione ipotetica che contrasta con le risultanze rappresentate dai giudici in sentenza, fondate sul richiamo puntuale alle emergenze processuali.

Il riferimento contenuto in motivazione alla natura irripetibile del verbale di accertamento, su cui si appuntano le critiche difensive, non ha rilievo nell'economia della decisione: l'omologazione e la regolare revisione sono state desunte dall'annotazione di servizio del 18/2/2017, acquisita all'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA] su richiesta della difesa, circostanza non contestata nel ricorso.

4. La difesa osserva che la curva alcolemica tende a salire con il trascorrere del tempo, pertanto, sostiene, è verosimile ritenere che, allorquando il ricorrente si pose alla guida del veicolo, il tasso alcolemico fosse inferiore a 0,8 O. Sollecitata la Corte di merito ad esprimersi sul punto, lamenta il ricorrente, la motivazione offerta in risposta sarebbe illogica e contraddittoria: "Il tempo trascorso tra la guida e la prima prova (34 minuti), valutato unitamente al dato relativo alla curva alcolemica - in ascesa nella prima ora dall'assunzione di alcolici - conferma che durante la guida il tasso alcolemico non poteva essere inferiore al limite di rilevanza penale".

Ebbene, in ordine al tema richiamato dal ricorrente, questa Corte ha avuto modo di affermare, in diverse pronunce, che le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma variano da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione (Sez. 4, n. 45211 del 13/09/2018, Tomadini, n.m.; Sez. 4, n. 3862 del 10/11/2017, dep. 2018, n.nn.).

La risposta fornita dai giudici di merito nel passaggio motivazionale richiamato non introduce elementi distonici nel ragionamento seguito in sentenza.

La Corte di merito ha osservato che la rilevazione del tasso alcolemico - che ha comunque registrato due valori corrispondenti alla previsione di cui alla lettera b) dell'art. 186, comma secondo, cod. strada - è avvenuta a breve distanza di tempo dalla condotta di guida del veicolo (circa trenta minuti).Lo scarto temporale non particolarmente significativo, unitamente alla considerazione di tutte le altre circostanze rappresentate in motivazione (valutazione delle dichiarazioni del teste Rossi e sintomatologia osservata dai verbalizzanti) hanno indotto i giudici di merito a ritenere che, durante la guida del veicolo, non fossero intervenute apprezzabili modificazioni rispetto alle risultanze dall'esito della prova.

E' d'uopo coniugare il passaggio motivazionale segnalato nel ricorso con la descrizione del fatto che ha preceduto il controllo di polizia.

La Corte di merito descrive la vicenda nel suo sviluppo a pag. 6 della motivazione, evidenziando che il teste Rossi ha riferito di avere incontrato il Limonta in un bar e di essere andato via dopo pochi minuti, in compagnia dell'imputato, che aveva acconsentito a dargli un passaggio.

All'atto del controllo, sulla base di quanto riferito dal teste qualificato Pintus, il ricorrente presentava "alito vinoso ed occhi un po' lucidi".

Il discorso giustificativo è quindi idoneo a sostenere il convincimento dei giudici, offrendo congrua risposta al rilievo difensivo.

Le ulteriori doglianze riguardanti l'interpretazione delle prove testimoniali acquisite in dibattimento (deposizione del verbalizzante e del teste Rossi) non possono trovare ingresso in questa sede: l'apprezzamento del contenuto delle prove testimoniali spetta esclusivamente al giudice di merito al fine della formazione del suo libero convincimento e, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, non è sindacabile in questa sede (cfr. ex multis Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623 - 01).

5. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso riguardante la mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen.

La Corte di merito ha escluso il requisito della speciale tenuità del fatto, ponendo in rilievo la misura del tasso alcolemico, il tempo di notte e la circostanza del trasporto di un passeggero a bordo del veicolo.

Parte ricorrente ha censurato il merito della decisione assunta, senza formulare una effettiva critica delle ragioni di essa, ancorata ad argomentazioni logiche e non contraddittorie, proponendo valutazioni alternative, inammissibili in questa sede.

Gli elementi valorizzati dal giudice d'appello, infatti, sono del tutto pertinenti rispetto ai presupposti applicativi dell'istituto in questione (modalità della condotta ed entità del danno o del pericolo), oltre che coerenti con le risultanze in fatto esposte in sentenza.

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. uditoyfén—sore -11z,y~ t2L [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 25/9/2020 con cui, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, è stato ammesso al lavoro di pubblica utilità per la durata di mesi 2 e giorni 27. L'imputato era ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) cod. strada. L'esponente, a mezzo del difensore, articola i seguenti motivi di doglianza. I) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità. La difesa lamenta che non è stato depositato il verbale contenente i risultati dell'alcoltest, in spregio a quanto previsto dall'art. 366 cod. proc. pen. Ciò comporterebbe l'inutilizzabilità dell'atto, ove tempestivamente eccepita, ricorrendo un'ipotesi di nullità relativa, come riconosciuto in diverse pronunce dalla Suprema Corte. Ne consegue che l'imputato avrebbe dovuto essere mandato assolto dall'accusa, non risultando alcuna prova che egli si trovasse in stato di ebbrezza al momento del controllo. II) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; inosservanza ed erronea applicazione della legge penale; inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza. La Corte d'appello di Brescia ha ritenuto provato che l'etilometro fosse stato omologato e sottoposto alle prescritte revisioni periodiche. Ciò risulterebbe da un non meglio precisato "verbale di accertamento", assimilato dalla Corte ad un "atto irripetibile" e, per questo, acquisito in assenza di contraddittorio, nonché dall'annotazione di servizio datata 18/2/17. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado avrebbe adottato una motivazione illogica e sarebbe incorso nella erronea applicazione degli artt. 379, commi 5, 6, 7 e 8 d.P.R. 495/92; 3 e 4 d.m. 196/90. Il verbale di accertamento acquisito non ha natura di atto irripetibile. Il documento a cui si riferisce la Corte territoriale è, in realtà, un verbale di identificazione e di elezione di domicilio dell'imputato, il quale non contiene alcun accertamento e non possiede natura di atto irripetibile. Peraltro, poiché la difesa dell'imputato non aveva prestato il consenso alla sua acquisizione esso non può essere utilizzato.1) In ogni caso la mera dicitura "omologato fino a maggio 2017" risulta del tutto ininfluente ai fini della verifica della regolarità dell'etilometro in quanto il Pubblico Ministero ha l'onere di provare se e quando l'etilometro sia stato omologato e sottoposto alle prescritte verifiche annuali. La mancanza di una prova certa in ordine a tali circostanze imporrebbe di escludere la dimostrazione dello stato di ebbrezza. Nemmeno può ritenersi rilevante l'annotazione di servizio datata 18/2/17 poichè in essa si sostiene semplicemente che l'etilometro sarebbe stato "revisionato sino al mese di maggio 2017". Ai fini della dimostrazione della perfetta funzionalità dell'etilometro, è necessario provare anche la continuità, la regolarità e la tempestività delle suddette verifiche. Invero, nel caso in cui l'etilometro non venga tempestivamente sottoposto alle prescritte verifiche periodiche, l'apparecchiatura deve essere nuovamente sottoposta a verifica primitiva, con controlli più accurati rispetto a quella annuale. Di conseguenza l'accertamento effettuato mediante etilometro nel caso in esame deve essere dichiarato non valido ed inutilizzabile. Deve rammentarsi come, ai sensi della circolare ministeriale n. 87/91 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le visite periodiche degli etilometri devono essere effettuate annualmente ed i medesimi etilometri non possono essere utilizzati se non sono in regola con i prescritti controlli. La mancanza di un corretto adempimento delle verifiche annuali deve indurre a ritenere non formata in modo idoneo, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova che l'imputato fosse alla guida dell'autovettura in condizioni di ebbrezza e che avesse superato la soglia di punibilità ai fini dell'applicazione della sanzione penale. I rilievi esposti risultano recepiti nelle pronunce delle Sezioni civili della Suprema Corte (sent. n. 1921/19). Recentemente anche le Sezioni penali hanno richiamato l'attenzione sulla ineludibilità della prova da parte dell'Accusa che le apparecchiature utilizzate per l'alcoltest siano state sottoposte alle revisioni previste. Avendo l'imputato sempre contestato l'attendibilità delle prove effettuate con l'apparecchio utilizzato, ha adempiuto al proprio onere di allegazione. III) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Secondo la Corte territoriale, il tempo trascorso tra la guida e la prima prova con l'etilornetro (pari a 34 minuti) confermerebbe che il tasso alcolemico durante la guida fosse superiore al limite di rilevanza penale. Tale convincimento sarebbe avvalorato dalla deposizione del teste Rossi, che non consentirebbe di escludere che l'imputato avesse assunto alcolici. Risulta evidente come il giudice di secondo grado abbia adottato sul punto una motivazione contraddittoria e manifestamente illogica. Ed invero, l'imputato è stato fermato dai Carabinieri alle ore 4.40 ed è stato sottoposto all'alcoltest alle ore 5.14. Di conseguenza, tenuto conto che la curva alcolimetrica tende a salire con il passare del tempo, appare del tutto verosimile che il presunto stato di ebbrezza sia stato inferiore al dato registrato, con conseguente insussistenza del fatto. Per di più, sarebbe desumibile dalle risultanze in atti la totale mancanza di una sintomatologia ricollegabile allo stato di ebbrezza. IV) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'invocata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato, essendo i motivi proposti in parte infondati, in parte inammissibili. 2. In ordine al primo motivo di doglianza si osserva quanto segue. Secondo consolidato orientamento, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'omesso deposito del verbale contenente gli esiti del cosiddetto alcoltest non integra alcuna nullità, costituendo una mera irregolarità che non incide sulla validità o utilizzabilità dell'atto, rilevando solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive (così Sez. 4, n. 11666 del 02/12/2020, Rv. 280957; conformi: n. 26738 del 2006 Rv. 234512; n. 49407 del 2013, Rv. 257885; n. 39057 del 2004, Rv. 229965; N. 4159 del 2010, Rv. 246418; n. 18610 del 2004, Rv. 228339; n. 24876 del 2008 Rv. 240296; n. 21738 del 2004, Rv. 229114; n. 43376 del 2003, Rv. 226033; n. 12025 del 2011, Rv. 249941). Tale condivisibile orientamento trova fondamento nella considerazione che si tratta di un atto di polizia giudiziaria, urgente e indifferibile, al quale il difensore, ai sensi dell'art. 356 cod. proc. pen., può assistere senza che abbia diritto ad un preventivo avviso. Restano piuttosto isolati e non più attuali i precedenti di segno contrario richiamati nel ricorso. 3. Quanto al secondo motivo di doglianza, secondo tradizionale orientamento di questa Corte, in tema di contestazioni aventi ad oggetto il regolare funzionamento dell'etilometro, allorquando l'alcoltest risulti positivo, costituisce onere della difesa fornire la prova contraria a detto accertamento (Sez. 4, n. 28887 del 11/06/2019, Rv. 276570). Si è in proposito rilevato che l'art. 379, commi 6, 7 e 8, del d.P.R. n. 495 del 1992, si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere omologati ed adoperati, ma non prevede nessun divieto la cui violazione Ij',/ determini espressamente l'inutilizzabilità delle prove acquisite ( Sez. 4, n. 17463 del 24/03/2011, Rv. 250324). In tempi più recenti, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.113 del 29 aprile 2015, che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità (c.d. autovelox) fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e dell'ordinanza della Sesta Sezione civile di questa Corte, n.1921 del 24/01/2019, Rv. 652384, che ha esteso all'etilometro il medesimo principio, si è assistito ad un superamento del tradizionale orientamento (cfr. Sez. 4, n. 38618 del 06/06/2019, Rv. 277189, così massinnata:"In tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l'alcoltest risulti positivo costituisce onere del pubblico ministero fornire la prova del regolare funzionamento dell'etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione"). Tuttavia, come ancora più di recente si è rilevato, occorre coordinare l'onere probatorio spettante al P.M. con quello di allegazione da parte dell'imputato (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Rv. 281828:"In tema di guida in stato di ebbrezza, l'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilonnetro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sè rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza"; si veda ancora in motivazione Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019, dep. 27/01/2020, Rv. 278032 - 01). Tale coordinamento comporta che, sebbene sia posta a carico del P.M. la dimostrazione degli elementi costitutivi dell'illecito contestato, sull'imputato grava necessariamente un onere di allegazione ai fini della contestazione della sussistenza di tali fatti costitutivi (cfr. Sez. 4 n. 26314/20 del 15/9/2020 n.m.), onere che non può considerarsi assolto attraverso la generica enunciazione del mancato regolare funzionamento dell'etilometro. Ciò premesso, la Corte ha argomentato in modo soddisfacente sul punto, così rilevando: «Quanto alla idoneità tecnica dell'etilometro, il primo giudice ha già rilevato che i verbalizzanti hanno dato atto che era stato utilizzato apparecchio omologato e sottoposto alle prescritte revisioni periodiche, con validità sino al maggio 2017, data successiva all'accertamento de quo. Il dato risulta dal verbale di accertamento ritualmente acquisito, trattandosi di atto irripetibile. In particolare, dal così detto scontrino dell'alcoltest risulta individuato l'apparecchio utilizzato (modello 7110 mkIll n. arwb -0041) e nella annotazione di servizio, attestante le attività compiute dalla polizia giudiziaria all'atto dell'accertamento - atto acquisito all'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA] su richiesta della difesa - si dà atto che si tratta di apparecchio omologato ( "... omologazione nr. 00308BET ") e "revisionato sino al mese di maggio dell'anno 2017"». Da tali emergenze la Corte di merito ha logicamente desunto che l'apparecchio fosse stato regolarmente revisionato fino al maggio 2017. La possibilità che le revisioni non siano state regolarmente eseguite alle cadenze previste è argomentazione ipotetica che contrasta con le risultanze rappresentate dai giudici in sentenza, fondate sul richiamo puntuale alle emergenze processuali. Il riferimento contenuto in motivazione alla natura irripetibile del verbale di accertamento, su cui si appuntano le critiche difensive, non ha rilievo nell'economia della decisione: l'omologazione e la regolare revisione sono state desunte dall'annotazione di servizio del 18/2/2017, acquisita all'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA] su richiesta della difesa, circostanza non contestata nel ricorso. 4. La difesa osserva che la curva alcolemica tende a salire con il trascorrere del tempo, pertanto, sostiene, è verosimile ritenere che, allorquando il ricorrente si pose alla guida del veicolo, il tasso alcolemico fosse inferiore a 0,8 O. Sollecitata la Corte di merito ad esprimersi sul punto, lamenta il ricorrente, la motivazione offerta in risposta sarebbe illogica e contraddittoria: "Il tempo trascorso tra la guida e la prima prova (34 minuti), valutato unitamente al dato relativo alla curva alcolemica - in ascesa nella prima ora dall'assunzione di alcolici - conferma che durante la guida il tasso alcolemico non poteva essere inferiore al limite di rilevanza penale". Ebbene, in ordine al tema richiamato dal ricorrente, questa Corte ha avuto modo di affermare, in diverse pronunce, che le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma variano da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione (Sez. 4, n. 45211 del 13/09/2018, Tomadini, n.m.; Sez. 4, n. 3862 del 10/11/2017, dep. 2018, n.nn.). La risposta fornita dai giudici di merito nel passaggio motivazionale richiamato non introduce elementi distonici nel ragionamento seguito in sentenza. La Corte di merito ha osservato che la rilevazione del tasso alcolemico - che ha comunque registrato due valori corrispondenti alla previsione di cui alla lettera b) dell'art. 186, comma secondo, cod. strada - è avvenuta a breve distanza di tempo dalla condotta di guida del veicolo (circa trenta minuti).Lo scarto temporale non particolarmente significativo, unitamente alla considerazione di tutte le altre circostanze rappresentate in motivazione (valutazione delle dichiarazioni del teste Rossi e sintomatologia osservata dai verbalizzanti) hanno indotto i giudici di merito a ritenere che, durante la guida del veicolo, non fossero intervenute apprezzabili modificazioni rispetto alle risultanze dall'esito della prova. E' d'uopo coniugare il passaggio motivazionale segnalato nel ricorso con la descrizione del fatto che ha preceduto il controllo di polizia. La Corte di merito descrive la vicenda nel suo sviluppo a pag. 6 della motivazione, evidenziando che il teste Rossi ha riferito di avere incontrato il Limonta in un bar e di essere andato via dopo pochi minuti, in compagnia dell'imputato, che aveva acconsentito a dargli un passaggio. All'atto del controllo, sulla base di quanto riferito dal teste qualificato Pintus, il ricorrente presentava "alito vinoso ed occhi un po' lucidi". Il discorso giustificativo è quindi idoneo a sostenere il convincimento dei giudici, offrendo congrua risposta al rilievo difensivo. Le ulteriori doglianze riguardanti l'interpretazione delle prove testimoniali acquisite in dibattimento (deposizione del verbalizzante e del teste Rossi) non possono trovare ingresso in questa sede: l'apprezzamento del contenuto delle prove testimoniali spetta esclusivamente al giudice di merito al fine della formazione del suo libero convincimento e, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, non è sindacabile in questa sede (cfr. ex multis Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623 - 01). 5. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso riguardante la mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. La Corte di merito ha escluso il requisito della speciale tenuità del fatto, ponendo in rilievo la misura del tasso alcolemico, il tempo di notte e la circostanza del trasporto di un passeggero a bordo del veicolo. Parte ricorrente ha censurato il merito della decisione assunta, senza formulare una effettiva critica delle ragioni di essa, ancorata ad argomentazioni logiche e non contraddittorie, proponendo valutazioni alternative, inammissibili in questa sede. Gli elementi valorizzati dal giudice d'appello, infatti, sono del tutto pertinenti rispetto ai presupposti applicativi dell'istituto in questione (modalità della condotta ed entità del danno o del pericolo), oltre che coerenti con le risultanze in fatto esposte in sentenza. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna
Sentenza Cassazione n. 18410/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris