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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 2024

Cassazione n. 15900/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30287/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3406/2019,depositata il 19/06/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

PREMESSOCHE

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3406/2019, che aveva rigettato il gravame della ricorrente.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]Aniello.

Gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Oro e [OSCURATO:PERSONA]Oro non hanno proposto difese.

Con atto depositato il 28 settembre 2023 il Consigliere delegato dal Presidente della seconda sezione civile ha proposto la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, primo comma c.p.c.

Il ricorrente ha chiesto la decisione ai sensi del secondo comma dell’art. 380-bisc.p.c.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

In data 3 giugno 2024 la ricorrente ha depositato atto con il quale, comunicato che tra le parti è stato “raggiunto un accordo transattivo a definizione della lite”, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, ricorso al quale la controricorrente ha dichiarato di aderire, rinunciando alle spese del presente giudizio.

L’atto di rinuncia rispetta le prescrizioni di cui all’art. 390 c.p.c.

Non vi è pronuncia sulle spese, avendo la controricorrente aderito alla rinuncia al ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella adunanza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30287/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3406/2019,depositata il 19/06/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. PREMESSOCHE 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3406/2019, che aveva rigettato il gravame della ricorrente. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]Aniello. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Oro e [OSCURATO:PERSONA]Oro non hanno proposto difese. Con atto depositato il 28 settembre 2023 il Consigliere delegato dal Presidente della seconda sezione civile ha proposto la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, primo comma c.p.c. Il ricorrente ha chiesto la decisione ai sensi del secondo comma dell’art. 380-bisc.p.c. Entrambe le parti hanno depositato memoria. In data 3 giugno 2024 la ricorrente ha depositato atto con il quale, comunicato che tra le parti è stato “raggiunto un accordo transattivo a definizione della lite”, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, ricorso al quale la controricorrente ha dichiarato di aderire, rinunciando alle spese del presente giudizio. L’atto di rinuncia rispetta le prescrizioni di cui all’art. 390 c.p.c. Non vi è pronuncia sulle spese, avendo la controricorrente aderito alla rinuncia al ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella adunanza
Sentenza Cassazione n. 15900/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris