CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 gennaio 2026
Cassazione n. 02925/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. 76/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 16701/2025 [OSCURATO:PERSONA] Motivazione semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità della sospensione condizionale della pena; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, che insiste per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 2925/2026 Roma, lì, 26/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Genova, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei mesi di reclusione perché ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 544-bis cod. pen. 2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, che deduce, con un unico motivo, il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 164 e 165 cod. pen., per avere la Corte di appello negato l’applicazione della sospensione condizionale della pena con una motivazione apparente, essendosi limitata a richiamare le modalità del fatto, per escludere la sussistenza del beneficio e senza dare risposta alle doglianze difensive, con le quali si era evidenziato lo stato di incensuratezza, erroneamente escluso dal Tribunale, e la regolare documentata condotta di vita dell’imputato. 3. Il ricorso è fondato. 4. Si rammenta che, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice, nell'esprimere il giudizio prognostico richiesto dalla legge sul comportamento futuro dell'imputato, deve prendere in considerazione tutte le circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen., con riguardo alla personalità dell'imputato stesso, e, qualora taluni elementi vengano ritenuti prevalenti in senso ostativo alla concessione del beneficio mentre altri inducano a propendere per un diverso esito, è necessario che dia conto, con adeguata motivazione, di tale prevalenza, al fine di consentire un controllo sull'uso del potere discrezionale esercitato (Sez. 3, n. 42737 del 06/07/2016, R., Rv. 267906 - 01). 5. Nel caso di specie, la Corte di appello, pur dando atto che “il certificato del casellario non sia ostativo alla concessione del beneficio”, ha ritenuto che “l’imputato non sia comunque meritevole del suddetto beneficio, non potendosi ricavare dal compendio probatorio alcun elemento positivo per fondare una prognosi di non recidivanza”. Si tratta di una motivazione apparente in quanto si risolve in una mera formula di stile, priva di contenuto sostanziale, non indicando specifiche circostanze, tra quelle indicate dall’art. 133 cod. pen. e accertate nel caso concreto, tali per cui può ragionevolmente formularsi un giudizio prognostico negativo ai sensi dell’art. 164, comma 1, cod. pen. 6. Ne segue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità del beneficio della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Genova che, libera nel merito, in applicazione del principio sopra indicato, dovrà colmare il censurato vizio motivazionale. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Così deciso il 15/01/2026. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]