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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 26969/2022

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TO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA C.POMA 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 935/2018 pubblicata in data 11 giugno 2018; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], accettata dai controricorrenti; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 104/2022 RG 26999-2018 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.

Così deciso in Roma il 5 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA C.POMA 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 935/2018 pubblicata in data 11 giugno 2018; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], accettata dai controricorrenti; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 104/2022 RG 26999-2018 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il 5 2
Decreto Cassazione n. 26969/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris