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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 14383/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il motivo con cui si contesta il vizio della motivazione sulla dichiarazione di responsabilità per la detenzione di 10 grammi di marijuana non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, senza una specifica analisi critica della motivazione della sentenza, in particolare della parte in cui la Corte di appello ha rilevato che la tesi difensiva alternativa non è neanche fondata sulle dichiarazioni dell'imputato ma consiste, in sostanza, in una mera ipotesi.

Il motivo propone solo una alternativa rilettura delle prove, estranee al sindacato di legittimità, senza dedurre specificamente il travisamento della prova.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 04/03/2022. [OSCURATO:PERSONA] iiere estensore Il Presidente L [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C4 ELLERIA cs9i, 222

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il motivo con cui si contesta il vizio della motivazione sulla dichiarazione di responsabilità per la detenzione di 10 grammi di marijuana non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, senza una specifica analisi critica della motivazione della sentenza, in particolare della parte in cui la Corte di appello ha rilevato che la tesi difensiva alternativa non è neanche fondata sulle dichiarazioni dell'imputato ma consiste, in sostanza, in una mera ipotesi. Il motivo propone solo una alternativa rilettura delle prove, estranee al sindacato di legittimità, senza dedurre specificamente il travisamento della prova. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. [OSCURATO:PERSONA] iiere estensore Il Presidente L [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C4 ELLERIA cs9i, 222
Sentenza Cassazione n. 14383/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris