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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17660/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 2895/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge per erro- nea qualificazione giuridica del fatto sostenendo che il giudice avrebbe dovuto, quanto meno, ricondurre la fattispecie in contestazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato , al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza , all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).

Orbene, é agevole rilevare che al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, la contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di conte- nuti, non risultando in alcun modo evidenziati gli elementi di fatto, giustificativi di un diverso inquadramento giuridico del fatto, neppure indicato, o sostanzianti l'er- ronea qualificazione giuridica attribuita al fatto e ritenuta in sentenza.

3. Condivisibilmente, questa Corte di legittimità ha affermato -e va qui riba- dito- che l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto, meramente enunciata, scherma la richiesta di una sentenza di proscioglimento, parimenti immotivata, che, in sostanza, elude i limiti normativi (Sez. 6, ord. n. 2721 del 8/1/2018, Boua- roua, Rv. 272026).

E, in ogni caso, che a seguito dell'introduzione dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione, del fatto contenuto in una sentenza di patteggiamento è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, pale- semente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, dovendo in par- ticolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo del ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (così Sez. 6 ord. 3108 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Antoci, Rv 272252); e, del pari, è stato affermato che in tema di applicazione della pena N. 2895/2022 R.G. su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen. l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammis- sibilità della denuncia di errori valutativi, in diritto, che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez 1 n. 15553 del 20/03/2018 Rv 272619); Pertanto, ogni argomentazione pur in diritto che non deduca la palese eccen- tricità della qualificazione giuridica che è stata proposta al giudice e da questi condivisa, e richieda, per il proprio esame, una premessa in fatto che non risulti con la evidenziata necessaria peculiare immediatezza dal capo di imputazione, è comunque del tutto preclusa.

Nel caso di specie i dati di fatto, chiaramente descritti nel capo di imputazione, corrispondono alle fattispecie contestate in relazione alle quali le parti hanno libe- ramente raggiunto l'accordo, ratificato dal giudice, previa verifica del loro corretto inquadramento giuridico. 4.

A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 2895/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge per erro- nea qualificazione giuridica del fatto sostenendo che il giudice avrebbe dovuto, quanto meno, ricondurre la fattispecie in contestazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato , al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza , all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Orbene, é agevole rilevare che al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, la contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di conte- nuti, non risultando in alcun modo evidenziati gli elementi di fatto, giustificativi di un diverso inquadramento giuridico del fatto, neppure indicato, o sostanzianti l'er- ronea qualificazione giuridica attribuita al fatto e ritenuta in sentenza. 3. Condivisibilmente, questa Corte di legittimità ha affermato -e va qui riba- dito- che l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto, meramente enunciata, scherma la richiesta di una sentenza di proscioglimento, parimenti immotivata, che, in sostanza, elude i limiti normativi (Sez. 6, ord. n. 2721 del 8/1/2018, Boua- roua, Rv. 272026). E, in ogni caso, che a seguito dell'introduzione dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione, del fatto contenuto in una sentenza di patteggiamento è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, pale- semente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, dovendo in par- ticolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo del ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (così Sez. 6 ord. 3108 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Antoci, Rv 272252); e, del pari, è stato affermato che in tema di applicazione della pena N. 2895/2022 R.G. su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen. l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammis- sibilità della denuncia di errori valutativi, in diritto, che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez 1 n. 15553 del 20/03/2018 Rv 272619); Pertanto, ogni argomentazione pur in diritto che non deduca la palese eccen- tricità della qualificazione giuridica che è stata proposta al giudice e da questi condivisa, e richieda, per il proprio esame, una premessa in fatto che non risulti con la evidenziata necessaria peculiare immediatezza dal capo di imputazione, è comunque del tutto preclusa. Nel caso di specie i dati di fatto, chiaramente descritti nel capo di imputazione, corrispondono alle fattispecie contestate in relazione alle quali le parti hanno libe- ramente raggiunto l'accordo, ratificato dal giudice, previa verifica del loro corretto inquadramento giuridico. 4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
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