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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 15001/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso con il quale si eccepisce la prescrizione del reato di evasione, è manifestamente infondato, non avendo il difensore tenuto conto dei 272 giorni di sospensione della prescrizione intervenuti nel giudizio di primo grado a causa di legittimi impedimenti dell'imputato e adesione del difensore all'astensione dalle udienze; Rilevato che il secondo motivo di ricorso sulla sussistenza del dolo non è consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso con il quale si eccepisce la prescrizione del reato di evasione, è manifestamente infondato, non avendo il difensore tenuto conto dei 272 giorni di sospensione della prescrizione intervenuti nel giudizio di primo grado a causa di legittimi impedimenti dell'imputato e adesione del difensore all'astensione dalle udienze; Rilevato che il secondo motivo di ricorso sulla sussistenza del dolo non è consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] idente
Sentenza Cassazione n. 15001/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris