CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 43237/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 dl. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette la memoria e le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Patti, che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Patti e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena,-giustizia in relazione a due violazioni dell'art. 4 -ter d.lgs. n. 74 del 2000, la Corte di appello applicava d'ufficio all'imputato le pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 601 cod. proc. pen. Lamenta il difensore che nel decreto emesso dal Presidente della Corte di appello non viene fatto alcun riferimento al termine, introdotto dal d.l. n. 149 del 2020, di quindici giorni prima dell'udienza per poter chiedere la trattazione orale, ciò che, ad avviso del ricorrente, integra una nullità assoluta. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 23 d.l. n. 149 del 2020. Evidenzia il difensore che, con il primo motivo di appello, si era richiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sicché la Corte d'appello, ai sensi dell'indicato art. 23, avrebbe dovuto disporre la trattazione orale dell'appello, ciò che non è avvenuto; si sarebbe in presenza, perciò, di una nullità assoluta che travolge la sentenza impugnata. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 597 cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito ha irrogato d'ufficio le pene accessorie previste dall'art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000, ciò che integra la violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è, nel complesso, infondato. 2. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente essendo connessi, sono infondati.3. Si rammenta che, in tema di nullità degli atti, il sistema processuale è informato al principio di tassatività, sancito dall'art. 177 cod. proc. pen., a tenore del quale "l'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge". Orbene, si osserva, in primo luogo, che non vi alcuna norma che sanzioni con la nullità l'omessa indicazione, nel decreto di citazione per il giudizio di appello, della facoltà per l'appellante di richiedere la trattazione orale del processo, facoltà che, peraltro, discende direttamente dalla legge; né tale omissione è assimilabile alle ipotesi di nullità del decreto di citazione tassativamente previste dal comma 6 dell'art. 601 cod. proc. pen., che riguardano l'incertezza in ordine all'identificazione dell'imputato e la mancanza dell'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di comparizione. 4. Priva di pregio è la tesi, sostenuta dal ricorrente con il secondo motivo, secondo cui la Corte di appello avrebbe dovuto in ogni caso disporre la trattazione orale in quanto, nell'appello, si chiedeva la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Un'interpretazione del genere, infatti, è smentita - oltre che dalla logica - dal chiaro tenore testuale dell'art. 23 d.l. n. 149 del 2020, che prevede la trattazione dell'appello in camera di consiglio non partecipata "fuori dai casi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale", e non "fuori dai casi di richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale". In altri termini, la trattazione in presenza è prevista solo nel caso in cui vi sia l'effettivo compimento di un'attività istruttoria, non essendo sufficiente la mera prospettazione, con l'atto di appello, della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale poi non ammessa. In ogni caso, sarebbe stato onere della difesa chiedere la trattazione orale dell'impugnazione, ai sensi del citato art. 23, il che non è avvenuto. 5. Inammissibile, infine, è il terzo motivo, perché manifestamente infondato. 5.1. Il ricorrente, infatti, non si confronta con il principio, affermato dalle Sezioni Unite sin dal 1998 (Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, dep. 17/07/1998, p.m. in c. Ishaka, Rv. 2109799) e mai sconfessato (in senso conforme, tra le più recenti, Sez. 2, n. 15806 del 03/03/2017, dep. 29/03/2017, Santese, Rv. 269864; Sez. 3, n. 30122 del 20/12/2016, dep. 15/06/2017, Demmo, Rv. 270455; Sez. 5, n. 8280 del 22/01/2008, dep. 22/02/2008, Ciocci, Rv. 239474), in forza del quale, poiché l'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi inibiti al giudice d'appello nell'ipotesi di impugnazione proposta dal solo imputato, quelli concernenti le pene accessorie - le quali, secondo il disposto dell'art. 20 cod. pen., conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa - al giudice di secondo grado è consentito applicare d'ufficio le pene predette qualora non vi abbia provveduto quello di primo grado, e ciò ancorché la cognizione della specifica questione non gli sia stata devoluta con il gravame del pubblico ministero. 5.2. Legittimamente, pertanto, la Corte di merito ha applicato - peraltro nella misura minima - la pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto non disposte dal Tribunale, posto che esse conseguono automaticamente alla condanna. 6. Per i motivi indicati, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricor