CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07374/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha accolto il concordato raggiunto tra il pubblico ministero, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] circa le pene da irrogare nei loro confronti in ordine a plurimi episodi di traffico di sostanze stupefacenti (art. 81, 110, cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990), rideterminandole nella misura convenuta, mentre ha confermato la decisione di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato per gli stessi reati, alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione e 20.000,00 di multa. Rilevato che i motivi di impugnazione proposti da Viotti e Ghizzardi (mancanza della motivazione ed eccessività della pena) non sono consentiti in sede di legittimità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., che stabilisce l'impugnabilità del concordato in appello col solo mezzo del ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., salve limitate eccezioni (Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276228) nella specie non ricorrenti. Considerato che il motivo dedotto da Campesi risulta generico, posto che la questione dedotta (ne bis in idem) è stata debitamente esaminata e correttamente risolta dalla Corte di merito (assenza di efficacia preclusiva della precedente decisione) alle pagg. 10 e 11 della sentenza, ciò nondimeno venendo riproposta pedissequamente dal ricorrente. Atteso, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dicembre 2021 Il consigliere