Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 27520/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' STEFANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 30/06/2023 del GIP TRIBUNALE di LIVORNOudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1.Con provvedimento in data 27 Luglio 2023 il GIP del Tribunale di Livorno ha rigettato la richiesta di conversione della pena pecuniaria, disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con decreto penale n.354/2003 in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art.186 comma 2 lett.c) e 2 sexies C.d.S., nella sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 459 comma 1 ter cod.proc.pen. 2.

Il giudice ha ritenuto che non ricorressero le condizioni per procedersi sostituzione della pena detentiva breve in quanto la pena indicata nel decreto penale di condanna risultava essere stata condizionalmente sospesa, dovendosi pertanto riconoscere la preclusione derivante dall'art.58 comma 1 L.689/81, come novellato dall'art.71 del D.Lgs. n.150/2022; dichiarava altresì la definitività del decreto penale non opposto.

3. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, ai sensi dell'art.461 comma 3 cod.proc.pen., denunciando violazione di legge sotto un duplice profilo.

Con un primo motivo assume una totale carenza di motivazione in ordine alla principale istanza, formulata con la suddetta istanza, di sostituzione della pena applicata nel decreto penale di condanna nella corrispondente pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art.459 comma 1 ter cod.proc.pen., rilevando come la preclusione indicata dal giudicante si ponesse in contrasto con la funzione deflattiva e riabilitativa delle pene sostitutive, perseguita dalla [OSCURATO:PERSONA] atteso che non poteva ridondare a detrimento del condannato la circostanza che l'ufficio della Procura e il giudice adito avessero inteso disporre la sospensione condizionale della pena pecuniaria.

Con una seconda doglianza assume violazione di legge in quanto il giudice delle indagini preliminari, una volta disattesa la richiesta di sostituzione della pena pecuniaria indicata nel decreto penale di condanna, a prescindere dalla legittimità delle ragioni poste a fondamento della decisione, avrebbe dovuto disporre procedersi con il giudizio immediato, ai sensi dell'art.461 cod.proc.pen., essendo venute meno le finalità deflattive e di condanna preventiva perseguite dal decreto penale e non limitarsi a rigettare la richiesta di sostituzione con conseguente pronuncia di definitività del decreto stesso, come peraltro era imposto dallo stesso testo dell'art.459 comma 1 ter cod.proc.pen., richiamato nel provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, con le precisazioni che seguono.

2. La sostanza delle censure dedotte deve essere interpretata nel senso che, con le stesse, il ricorrente abbia denunciato violazione di legge, se non l'abnormità del provvedimento impugnato, laddove è stata dichiarata la esecutività del decreto penale, nonostante l'imputato avesse proposto rituale istanza ai sensi dell'art.459 comma 1 ter cod.proc.pen. 3.

In effetti, con il provvedimento impugnato il GIP ha privato l'imputato, che si era opposto al decreto penale, della possibilità di difendersi dall'accusa nel contraddittorio processuale; e ciò sulla scorta di un provvedimento giudiziale strutturalmente abnorme in quanto emesso al di fuori dei casi consentiti dal codice di rito e che rende definitivo un titolo sanzionatorio suscettibile di impugnazione soltanto con l'opposizione. 3.1 Invero il decreto penale di condanna, una volta fatto oggetto di opposizione, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l'effetto di costituire il presupposto per l'introduzione di un giudizio (immediato, abbreviato o di patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente dalla sua emissione, tanto che il decreto, ai sensi dell'art. 464, comma terzo, cod. proc. pen., è revocato "ex nunc" dal giudice che procede dopo la verifica di rituale instaurazione del giudizio (Sez. 3, n. 20261 del 18/03/2014, Luzzana, Rv. 25964801).

In coerenza con tale ambito ricostruttivo, si è in particolare considerato che il mancato accoglimento - per qualsiasi causa - della richiesta concordata di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale, comporta l'emissione del decreto di giudizio immediato (Sez. 1, n. 40137 del 18/09/2009, Furlan, Rv. 24535601; si veda anche Sez. 5, Sentenza n. 6369 del 18/10/2013 - dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258866, ove il richiamato principio di diritto è stato espresso in riferimento al caso in cui, a seguito del mancato accoglimento della richiesta di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale di condanna, il GIP aveva dichiarato esecutivo il decreto penale in questione).

4. Ne deriva che, a seguito del mancato accoglimento della istanza proposta, ed indipendentemente dalle ragioni di tale mancata ammissione, il GIP non avrebbe dovuto dichiarare esecutivo il decreto penale, ma avrebbe dovuto promuovere l'attività processuale, prevista dal codice di rito, conseguente alla richiesta avanzata dal ricorrente, vale a dire emettere il decreto di giudizio immediato ai sensi di quanto previsto dall'art. 459 comma 1 ter cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 7955 del 07/12/2017 - dep. 2018, Cafiero, Rv. 27240901). /7 'E stato invero recentemente affermato da questa Corte che è' abnorme, determinando una stasi del procedimento alla luce della disciplina introdotta dall'art. 28 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, a seguito dell'emissione del decreto penale di condanna, rigetti l'istanza di sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, senza emettere decreto di giudizio immediato (In motivazione, la Corte ha precisato che la nuova disciplina prevista dall'art. 28 d.lgs. n. 150 del 2022, introduttiva del disposto di cui all'art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., detta una regola generale di procedura, valida per tutte le ipotesi in cui l'interessato formuli istanza di applicazione di una pena sostitutiva a seguito dell'emissione del decreto penale; sez.4, n.48348 del 14/11/2023, Petullà, Rv.285570).

5. Consegue l'annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti all'Ufficio GIP del Tribunale di Livorno per l'ulteriore corso, anche ai fini della valutazione della principale richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità (sul punto sez.1 n.24055 del 15/04/2015, Apicella, Rv.263978- 01).

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Livorno per nuovo esame.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' STEFANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 30/06/2023 del GIP TRIBUNALE di LIVORNOudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1.Con provvedimento in data 27 Luglio 2023 il GIP del Tribunale di Livorno ha rigettato la richiesta di conversione della pena pecuniaria, disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con decreto penale n.354/2003 in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art.186 comma 2 lett.c) e 2 sexies C.d.S., nella sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 459 comma 1 ter cod.proc.pen. 2. Il giudice ha ritenuto che non ricorressero le condizioni per procedersi sostituzione della pena detentiva breve in quanto la pena indicata nel decreto penale di condanna risultava essere stata condizionalmente sospesa, dovendosi pertanto riconoscere la preclusione derivante dall'art.58 comma 1 L.689/81, come novellato dall'art.71 del D.Lgs. n.150/2022; dichiarava altresì la definitività del decreto penale non opposto. 3. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, ai sensi dell'art.461 comma 3 cod.proc.pen., denunciando violazione di legge sotto un duplice profilo. Con un primo motivo assume una totale carenza di motivazione in ordine alla principale istanza, formulata con la suddetta istanza, di sostituzione della pena applicata nel decreto penale di condanna nella corrispondente pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art.459 comma 1 ter cod.proc.pen., rilevando come la preclusione indicata dal giudicante si ponesse in contrasto con la funzione deflattiva e riabilitativa delle pene sostitutive, perseguita dalla [OSCURATO:PERSONA] atteso che non poteva ridondare a detrimento del condannato la circostanza che l'ufficio della Procura e il giudice adito avessero inteso disporre la sospensione condizionale della pena pecuniaria. Con una seconda doglianza assume violazione di legge in quanto il giudice delle indagini preliminari, una volta disattesa la richiesta di sostituzione della pena pecuniaria indicata nel decreto penale di condanna, a prescindere dalla legittimità delle ragioni poste a fondamento della decisione, avrebbe dovuto disporre procedersi con il giudizio immediato, ai sensi dell'art.461 cod.proc.pen., essendo venute meno le finalità deflattive e di condanna preventiva perseguite dal decreto penale e non limitarsi a rigettare la richiesta di sostituzione con conseguente pronuncia di definitività del decreto stesso, come peraltro era imposto dallo stesso testo dell'art.459 comma 1 ter cod.proc.pen., richiamato nel provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, con le precisazioni che seguono. 2. La sostanza delle censure dedotte deve essere interpretata nel senso che, con le stesse, il ricorrente abbia denunciato violazione di legge, se non l'abnormità del provvedimento impugnato, laddove è stata dichiarata la esecutività del decreto penale, nonostante l'imputato avesse proposto rituale istanza ai sensi dell'art.459 comma 1 ter cod.proc.pen. 3. In effetti, con il provvedimento impugnato il GIP ha privato l'imputato, che si era opposto al decreto penale, della possibilità di difendersi dall'accusa nel contraddittorio processuale; e ciò sulla scorta di un provvedimento giudiziale strutturalmente abnorme in quanto emesso al di fuori dei casi consentiti dal codice di rito e che rende definitivo un titolo sanzionatorio suscettibile di impugnazione soltanto con l'opposizione. 3.1 Invero il decreto penale di condanna, una volta fatto oggetto di opposizione, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l'effetto di costituire il presupposto per l'introduzione di un giudizio (immediato, abbreviato o di patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente dalla sua emissione, tanto che il decreto, ai sensi dell'art. 464, comma terzo, cod. proc. pen., è revocato "ex nunc" dal giudice che procede dopo la verifica di rituale instaurazione del giudizio (Sez. 3, n. 20261 del 18/03/2014, Luzzana, Rv. 25964801). In coerenza con tale ambito ricostruttivo, si è in particolare considerato che il mancato accoglimento - per qualsiasi causa - della richiesta concordata di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale, comporta l'emissione del decreto di giudizio immediato (Sez. 1, n. 40137 del 18/09/2009, Furlan, Rv. 24535601; si veda anche Sez. 5, Sentenza n. 6369 del 18/10/2013 - dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258866, ove il richiamato principio di diritto è stato espresso in riferimento al caso in cui, a seguito del mancato accoglimento della richiesta di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale di condanna, il GIP aveva dichiarato esecutivo il decreto penale in questione). 4. Ne deriva che, a seguito del mancato accoglimento della istanza proposta, ed indipendentemente dalle ragioni di tale mancata ammissione, il GIP non avrebbe dovuto dichiarare esecutivo il decreto penale, ma avrebbe dovuto promuovere l'attività processuale, prevista dal codice di rito, conseguente alla richiesta avanzata dal ricorrente, vale a dire emettere il decreto di giudizio immediato ai sensi di quanto previsto dall'art. 459 comma 1 ter cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 7955 del 07/12/2017 - dep. 2018, Cafiero, Rv. 27240901). /7 'E stato invero recentemente affermato da questa Corte che è' abnorme, determinando una stasi del procedimento alla luce della disciplina introdotta dall'art. 28 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, a seguito dell'emissione del decreto penale di condanna, rigetti l'istanza di sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, senza emettere decreto di giudizio immediato (In motivazione, la Corte ha precisato che la nuova disciplina prevista dall'art. 28 d.lgs. n. 150 del 2022, introduttiva del disposto di cui all'art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., detta una regola generale di procedura, valida per tutte le ipotesi in cui l'interessato formuli istanza di applicazione di una pena sostitutiva a seguito dell'emissione del decreto penale; sez.4, n.48348 del 14/11/2023, Petullà, Rv.285570). 5. Consegue l'annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti all'Ufficio GIP del Tribunale di Livorno per l'ulteriore corso, anche ai fini della valutazione della principale richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità (sul punto sez.1 n.24055 del 15/04/2015, Apicella, Rv.263978- 01). P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Livorno per nuovo esame.
Decreto Cassazione n. 27520/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris