CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32232/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impu gnata, visto il motivo di ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che l'imputato, a mezzo di difensore munito di apposita procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia. Considerato che alla declaratoria d'inammissibilità se gue, per legge, la condanna del ricorrente al pa gamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: [OSCURATO:PERSONA]. n.186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene e quo e congruo determinare in euro 500,00. P.Q.M. Dichia P.Q.M