CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 11205/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17665/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 4399/2020 depositata il 17/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO Considerato che: Con un unico motivo [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza nr 4399/2020 della Corte di appello di Napoli che aveva rigettato il gravame avverso la decisione del Tribunale di Napoli del 12.9.2019. Il ricorrente ha denunciato la violazione ai sensi dell'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. e nr 5 dell'art 8 CEDU o dell'arrt 5 comma sesto del T.U.I. nonché per la mancata valutazione del richiedente ex art 19 comma 11 T.U.I come modificato dall'art 1 lett a) del D.L. 130/2020 Il ricorso è improcedibile ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, a causa della mancata allegazione di una valida copia autentica del provvedimento impugnato. L'art. 369 c.p.c. dispone: "Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena d'improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto. Insieme al ricorso devono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità- 2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta". Nel caso in esame, insieme al ricorso, è stata depositata una copia della sentenza del Tribunale ma non della Corte di appello la cui decisione forma oggetto della presente impugnativa. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato improcedibile. Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione del Ministero che è rimasto intimato. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto. Roma 24.1.2023 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] . 2 8 APR 2023