Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30847/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha rigettato, anche a seguito di opposizione, l'istanza di riabilitazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle pene a lui applicate per i reati di ricettazione, detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti, guida senza patente, sul rilievo dell'assenza del prescritto requisito della buona condotta, attestata dalla pendenza, a suo carico, di un procedimento penale per il delitto di bancarotta; che il ricorrente, con unico motivo, lamenta che la decisione impugnata non abbia tenuto conto della comunicazione della Questura di Milano che, il 25 ottobre 2024, avrebbe positivamente riscontrato la sua richiesta, intesa alla correzione dell'originaria indicazione, concernente una pendenza a suo dire, insussistente; che il Tribunale di sorveglianza ha, tuttavia, chiarito di non avere mai ricevuto dai competenti organi di polizia un documento del tenore indicato dall'istante; che [OSCURATO:PERSONA], ancora con il ricorso, ribadisce che, in risposta alla sua sollecitazione, la Questura di Milano ha inviato al Tribunale di sorveglianza un messaggio di PEC senza, però, in alcun modo dimostrare che, con tale comunicazione, la preposta autorità amministrativa abbia effettivamente confermato la fondatezza di quanto asserito dal condannato; che, pertanto, la legittimità della decisione impugnata non può essere revocata in dubbio sulla base delle argomentazioni sviluppate nel ricorso, del quale deve essere, di conseguenza, dichiarata la inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha rigettato, anche a seguito di opposizione, l'istanza di riabilitazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle pene a lui applicate per i reati di ricettazione, detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti, guida senza patente, sul rilievo dell'assenza del prescritto requisito della buona condotta, attestata dalla pendenza, a suo carico, di un procedimento penale per il delitto di bancarotta; che il ricorrente, con unico motivo, lamenta che la decisione impugnata non abbia tenuto conto della comunicazione della Questura di Milano che, il 25 ottobre 2024, avrebbe positivamente riscontrato la sua richiesta, intesa alla correzione dell'originaria indicazione, concernente una pendenza a suo dire, insussistente; che il Tribunale di sorveglianza ha, tuttavia, chiarito di non avere mai ricevuto dai competenti organi di polizia un documento del tenore indicato dall'istante; che [OSCURATO:PERSONA], ancora con il ricorso, ribadisce che, in risposta alla sua sollecitazione, la Questura di Milano ha inviato al Tribunale di sorveglianza un messaggio di PEC senza, però, in alcun modo dimostrare che, con tale comunicazione, la preposta autorità amministrativa abbia effettivamente confermato la fondatezza di quanto asserito dal condannato; che, pertanto, la legittimità della decisione impugnata non può essere revocata in dubbio sulla base delle argomentazioni sviluppate nel ricorso, del quale deve essere, di conseguenza, dichiarata la inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 30847/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris