CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 giugno 2023
Cassazione n. 25921/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22813/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Carla GIOVALÈ , rappresentate e difese dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 28, presso lo studio del primo; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), nella qualità di cessionaria del credito della [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso, con domicilio eletto in Roma, nello studio dell’[OSCURATO:PERSONA]: Responsabilità patrimoniale – Revocatoria ordinaria C.C. 19.06.2023 n. r.g. 22813/2020 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA],via XXI Aprile n.38/A; nonché contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso la sentenza n. 389/19 della Corte di Appello di Campobasso pubblicata in data 27 novembre2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2023 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi. fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] s .p.a. , a mezzo della mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,convenne davanti al T ribunale di Isernia , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la declaratoria di nullità per simulazione ovvero di inefficacia ex art. 2901 c.c. di alcuni atti con cui [OSCURATO:PERSONA], nell’a rco temporale 2006 - 2008 , si era liberato del suo patrimonio, in pregiudizio alle ragioni creditorie della banca, affermando che la società [OSCURATO:SOCIETA]. (di cui Capone era amministratore unico) era debitrice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] banca s.p.a. dell’importo di Euro 384.306,94 e che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in data 16 giugno 1998 avevano prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte dalla predetta società per l’importo di un miliardo e trecentomil ioni di lire; s i costituirono le convenut e Giovalè, contestando gli assunti attorei e chiedendo il rigetto della domanda; restarono contumaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 508 del 201 5 rigettò la domanda perché infondata, rilevando il difetto di legittimazione attiva diAspra Finance e la condannò alla refusione delle spesein favore de i convenuti . 2.Avverso la decisione di prime cure, [OSCURATO:SOCIETA]. e , per essa , la mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto gravame C.C. 19.06.2023 n. r.g. 22813/2020 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi dinanzi alla Corte di Appello di Campobasso; con distinte comparse si sono costituite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto del gravame. Il G iudice d’a ppello ha accolto il gravame ed in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato la nullità dei tre atti di disposizione per atto pubblico con cui , dapprima, [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito la nuda proprietà del bene immobile (appartamento sito in Isernia) in favore di sua figlia, [OSCURATO:PERSONA] (primo atto: [OSCURATO:DATA_NASCITA]),poi, insieme a quest’ultima, aveva trasferito l’intera proprietà dello stesso bene in favore della nipote - cugina (ex latere mulieris) [OSCURATO:PERSONA] (secondo atto: [OSCURATO:DATA_NASCITA]), la quale, a sua volta , lo aveva trasferito a [OSCURATO:PERSONA] , sua zia e moglie dell’originario venditore, [OSCURATO:PERSONA] (terzo atto: [OSCURATO:DATA_NASCITA]), con condanna dei soccombenti alle spese del giudizio. 3.Avverso la decisione della Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi . Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di cessionaria del credito della [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa la [OSCURATO:SOCIETA].. Sebbene intimat i , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte ricorrenteha depositato memori a . ragioni della decisione 1. Con il primo motivo l e ricorrent i lamenta no la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 342 c. p. c. ; in particolare, contesta no che la Corte d’appello abbia apodi tticamente ritenuto sufficiente la fo rmulazione dei mezzi di gravame da parte della società appellante, senza che questa avesse confutato o argomentato avversola statuizione del giudice di prime cure che aveva argomentato in merito alla simulazione e al consilium fraudis e che C.C. 19.06.2023 n. r.g. 22813/2020 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi aveva ritenuto necessario, ai fini della prova della simulazione, un accordo scritto. 2. Con il secondo motivo, l e ricorrent i denuncia no in relazione all’ art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c . la violazione dell’art. 112 c.p.c. ed in pa r ticolare l’omesso esame dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata in sede di gravame; nello specifico , le ricorrent i contesta no che la Corte d’appello non abbia esaminato, l’eccezione di carenza di legittimazione della [OSCURATO:SOCIETA], tempestivamente proposta dalle odierne ricorrenti in comparsa di risposta, difetto, in capo all’attore, che può essere rilevato anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. 3. Con il terzo motivo, le ricorrenti lamentano, in via subordinata, rispetto al precedente motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. nonché comunque dell’art. 1363 c.c.; nello specifico censurano la violazione da parte della Corte d’appello dei criteri ermeneutici di cui all’art.1363 c.c. mediante cui verificare se il debito di [OSCURATO:SOCIETA] rientrasse davvero nel novero dei crediti rientranti nella cessione all’[OSCURATO:SOCIETA]. 4. Con il quarto motivo, le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione a norma dell’art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 1417, 2697 2727 e 2729 c.c. nonché degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.: incongruità della motivazione; denunciano che con la sentenza impugnata la Corte d’appello, discostandosi dal ragionamento “ lineare ” effettuato dal giudice di prime cure che aveva ritenuto correttamente sfornita di prova la domanda attorea, ha indicato circostanze ritenute “gravi elementi concordanti” violando i presupposti fondanti il ragionamento presuntivo, non sussistendo il requisito della pluralità degli indizi, non avendo esperito la Corte d’appello l’esame degli elementi presuntivi nella loro globalità, all’esito di un giudizio di sintesi l’esistenza della simulazione, fondando l’esistenza della simulazione esclusivamente sulla scorta del grado di parentela pacificamente esistente tra i soggetti contraenti, (senza C.C. 19.06.2023 n. r.g. 22813/2020 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi indagare se di tale debito fossero in qualche modo a conoscenza i terzi acquirenti e, in particolare, [OSCURATO:PERSONA], nipote del fideiussore, e [OSCURATO:PERSONA], moglie del Capone sino al 2014) , nonché dalla enfatizzata fluttuazione del prezzo di vendita dell’immobile asseritamente non giustificata dallo stato del mercato immobiliare (senza considerare che il credito per cui è causa è stato definitivamente accertato soltanto con sentenza del Tribunale di Isernia n. 891/2015, pubblicata peraltro solo nelle more del giudizio di gravame e, dunque, a diversi anni di distanza dalla stipulazione dei negozi di compravendita de quibus). 5.Con il quinto motivo di ricorso l e ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione a norma dell’art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 1415 e 1445 c.c.nonché in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. incongruità della motivazione; in via ulteriormente subordinata, le ricorrenti denunciano la violazione del principio secondo cui la asserita simulazione non può essere opposta dai creditori del simulato alienante ai terzi che in buona fede abbiano acquistato diritti dal titolare apparente; insistono nel ritenere non provato l’esistenza di una accordo simulatorio tra tutti i contraenti degli atti di disposizione de quibus. 6.1.Il primo motivo è inammissibile. Le censur e formulate difettano di specificità in quanto parte ricorrente omette di trascrivere l’atto di appello nella misura necessaria a far constare il difetto di specificità del gravame(tra tante, Cass. Sez. 1, 06/09/2021 n. 24048). 6.2. Il secondo motivo di ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato. E’ inammissibile nella parte in cui denuncia formalmente unaviolazione di legge, ma attiene a profili di fatto e tend e a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal giudice di appello. C.C. 19.06.2023 n. r.g. 22813/2020 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi E’ infondato nella parte in cui denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. posto che la Corte d’appello ha deciso pronunciandosi complessivamente sia sulle eccezioni sollevate sia sulla domanda di rigetto del gravame proposta dalle parti appellate,affermando la titolarità e la legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA] quale cessionaria (pag. 6 della sentenza impugnata). 6.3. Parimenti inammissibile il terzo motivo proposto in via gradata dalle ricorrenti. Nella specie, non si verte in alcuna ipotesi di violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1363 c.c.: piuttosto , le odierne ricorrenti avrebbero dovuto provare secondo i principi generali che il credito non fosse oggetto della intervenuta cessione per cui è causa. 6.4. Il quarto e il quinto motivo di ricorso , che possono essere congiuntamente esaminati per vincolo di connessione, sono in parte inammissibilie in parte infondati. Sono inammissibil i nella parte in cui denuncia no formalmente una violazione di legge, ma nella sostanza tend ono a suscitare inammissibilmente dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal giudice di appello. Sono infondat i nella parte in cui denuncia no la violazione dei principi i di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dispositivo ed in particolare, per aver ritenuto provato l’accordo simulatorio e per aver ritenuto opponibile dai creditori del simulato alienante la simulazione ai terzi,che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente. Ebbene l’iter argomentativo condotto dalla Corte d’appello in merito all’accordo simulatorio posto in essere nella specie, è chiaro ed esauriente; infatti, nonostante i diversi passaggi negoziali , la Corte territoriale ha osservato che il bene immobile era tornato in proprietà di [OSCURATO:PERSONA], moglie del debitore, [OSCURATO:PERSONA], originario proprietario. C.C. 19.06.2023 n. r.g. 22813/2020 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] circostanze fattuali considerate dal giudice di appello per ritenere l’esistenza della simulazione, lungi dall’essere state considerate atomisticamente sono state correttamente valutate complessivamente, e non si esauriscono in due soli elementi fattuali, per come indicato dall’odierna parte ricorrente, ma tengono conto delle seguenti circostanze: - la successionecronologica dei tre negozi per atto pubblico dinanzi lo stesso notaio rogante, aventi ad oggetto il medesimo bene immobile, - il grado di parentela tra le parti contraenti, indice che le stesse fossero a conoscenza dei debiti dell’originario venditore, - la separazione dei beni tra debitore e coniuge, -la fluttuazione del prezzo di vendita dell’imm obile , ritenuta non giustificata in base allostato del mercato immobiliare . Da tali circostanze la Corte d’appello ha implicitamente desunto che le parti,di volta in volta contraenti nei tre negozi de quibus , non fossero terzi di buona fede, ma parti attive dell’accordo simulatorio. 7. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellericorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 8.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle C.C. 19.06.2023 n. r.g. 22813/2020 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi ricorrenti, dell’ulteriore