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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 febbraio 1974

Cassazione n. 36479/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/02/1974 avverso l'ordinanza del 03/12/2020 del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma — pronunciando in sede di rinvio, a seguito di duplice annullamento, disposto da questa Corte per vizio di motivazione, delle pregresse decisioni sfavorevoli — nuovamente respingeva l'istanza del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], detenuto domiciliare, volta ad ottenere, in deroga alle vigenti disposizioni, ai sensi dell'art. 16-novies dl. n. 8 del 1991, conv. dalla

I. n. 82 del 1991, la liberazione condizionale.

Il Tribunale dava atto di un comportamento del condannato, in corso di misura alternativa, non sempre lineare, nonché di una personalità immatura e insofferente, di un contesto familiare inadeguato, dell'assenza sia di una convincente prospettiva di reinserimento lavorativo sia di un effettivo impegno in funzione riparativa, ritenendo conclusivamente non raggiunto il grado di ravvedimento necessario al beneficio invocato.

2. Mazza ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, denunciando, mediante connessi motivi, la violazione dell'art. 16-novies, commi 1 e 4, d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla

I. n. 82 del 1991, nonché l'apparenza e illogicità della motivazione.

Secondo il ricorrente sussisterebbero tutti i requisiti richiesti dalla legge per l'adozione del provvedimento invocato, e dal Tribunale pervicacemente negato, nonostante i ripetuti annullamenti decisi in questa sede di legittimità.

Il mancato risarcimento del danno, nei confronti delle vittime, non rappresenterebbe infatti condizione ostativa.

Il percorso di ravvedimento realmente compiuto, piuttosto, sarebbe stato ingiustamente svilito, sarebbe stato ignorato il parere favorevole della Direzione nazionale antimafia, né si sarebbe tenuto adeguato conto della perseveranza della condotta di collaborazione con la giustizia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

2. Questa Corte, con giurisprudenza costante (Sez. 1, n. 3312 del 14/01/2020, Chiavetta, Rv. 277886-01; Sez. 1, n. 10421 del 19/02/2009, Antonuccio, 'Rv. 242900-01; Sez. 1, n. 37330 del 26/09/2007, Iacoviello, Rv. 237504 01), afferma che l'accesso alla liberazione condizionale, anche rispetto ai collaboratori di giustizia, assoggettati alla speciale normativa derogatoria di cui ai capi II ss. dl. n. 8 del 1991, conv. dalla legge n. 82 del 1991, è subordinato alla formulazione di un giudizio prognostico di pieno ravvedimento, che deve essere formulato sulla base di un completato percorso trattamentale di rieducazione e recupero, idoneo a sostenere la previsione, in termini di certezza, o di elevata probabilità, vicina alla certezza, di conformazione della futura condotta dell'interessato al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato.

Il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato non assume, di per sé, rilievo ostativo, stante la deroga alle disposizioni ordinarie stabilita dall'art. 16-novies d.l. n. 8, citato; l'adempimento in discorso, e più in generale l'interessamento del collaboratore nei confronti delle vittime, e gli intendimenti di riparazione, rilevano però, unitamente agli altri elementi di valutazione, quali indici della serietà della revisione critica del condannato rispetto alle pregresse scelte criminali, nonché dell'irreversibilità del suo percorso di rieducazione (Sez. 1, n. 19854 del 22/06/2020, Licata, Rv. 279321-01; Sez. 1, n. 42357 del 11/09/2019, Celona, Rv. 277141-01).

Tra le fonti rilevanti di valutazione vi sono, senza meno, le risultanze dell'osservazione penitenziaria, in ordine all'evoluzione della personalità del collaboratore, nonché le informazioni riferite dal Procuratore nazionale antimafia, sulle caratteristiche della collaborazione prestata e sulla sua novità ed importanza.

Se poi l'interessato è stato ammesso alla detenzione domiciliare, sarà necessario ulteriormente indagare sul grado di adesione alle prescrizioni inerenti la misura alternativa e sul senso di responsabilità dimostrato nella .sua gestione, che rappresentano ulteriori indicatori di definitiva cesura con il passato antisociale e che, ponendosi in eventuale continuità con il percorso trattamentare intramurario, possono guidare il giudizio in ordine al conseguito pieno ravvedimento.

Anche rispetto al collaboratore già dimesso dall'istituto penitenziario, e avviato a misura alternativa gradata, rileveranno inoltre - quali elementi utili di valutazione - i rapporti con i familiari e il personale investito di ruoli istituzionali, nonché l'eventuale proficuo svolgimento di attività di lavoro o di studio (Sez. 1, n. 19854 del 2020, cit.; Sez. 1, n. 9887 del 01/02/2007, Pepe, Rv. 236548-01).

3. L'ordinanza impugnata, scrutinata alla stregua di tali principi, colma ampiamente le lacune motivazionali già stigmatizzate e supera con evidenza il vaglio di legittimità.

La disamina svolta dal giudice a quo è particolarmente approfondita e coglie, con nitidezza, i plurimi e concorrenti elementi, rientranti nel paradigma legale di valutazione, cui si lega l'ineccepibile conclusione di mancata pienezza del ravvedimento conseguito dal condannato.Il ricorrente in parte sorvola sui citati elementi, in parte li confuta mediante rilievi di puro di puro merito, palesemente estranei all'ambito della cognizione che questa Corte può esercitare.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21/05/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/02/1974 avverso l'ordinanza del 03/12/2020 del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma — pronunciando in sede di rinvio, a seguito di duplice annullamento, disposto da questa Corte per vizio di motivazione, delle pregresse decisioni sfavorevoli — nuovamente respingeva l'istanza del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], detenuto domiciliare, volta ad ottenere, in deroga alle vigenti disposizioni, ai sensi dell'art. 16-novies dl. n. 8 del 1991, conv. dalla I. n. 82 del 1991, la liberazione condizionale. Il Tribunale dava atto di un comportamento del condannato, in corso di misura alternativa, non sempre lineare, nonché di una personalità immatura e insofferente, di un contesto familiare inadeguato, dell'assenza sia di una convincente prospettiva di reinserimento lavorativo sia di un effettivo impegno in funzione riparativa, ritenendo conclusivamente non raggiunto il grado di ravvedimento necessario al beneficio invocato. 2. Mazza ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, denunciando, mediante connessi motivi, la violazione dell'art. 16-novies, commi 1 e 4, d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla I. n. 82 del 1991, nonché l'apparenza e illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente sussisterebbero tutti i requisiti richiesti dalla legge per l'adozione del provvedimento invocato, e dal Tribunale pervicacemente negato, nonostante i ripetuti annullamenti decisi in questa sede di legittimità. Il mancato risarcimento del danno, nei confronti delle vittime, non rappresenterebbe infatti condizione ostativa. Il percorso di ravvedimento realmente compiuto, piuttosto, sarebbe stato ingiustamente svilito, sarebbe stato ignorato il parere favorevole della Direzione nazionale antimafia, né si sarebbe tenuto adeguato conto della perseveranza della condotta di collaborazione con la giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. 2. Questa Corte, con giurisprudenza costante (Sez. 1, n. 3312 del 14/01/2020, Chiavetta, Rv. 277886-01; Sez. 1, n. 10421 del 19/02/2009, Antonuccio, 'Rv. 242900-01; Sez. 1, n. 37330 del 26/09/2007, Iacoviello, Rv. 237504 01), afferma che l'accesso alla liberazione condizionale, anche rispetto ai collaboratori di giustizia, assoggettati alla speciale normativa derogatoria di cui ai capi II ss. dl. n. 8 del 1991, conv. dalla legge n. 82 del 1991, è subordinato alla formulazione di un giudizio prognostico di pieno ravvedimento, che deve essere formulato sulla base di un completato percorso trattamentale di rieducazione e recupero, idoneo a sostenere la previsione, in termini di certezza, o di elevata probabilità, vicina alla certezza, di conformazione della futura condotta dell'interessato al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato. Il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato non assume, di per sé, rilievo ostativo, stante la deroga alle disposizioni ordinarie stabilita dall'art. 16-novies d.l. n. 8, citato; l'adempimento in discorso, e più in generale l'interessamento del collaboratore nei confronti delle vittime, e gli intendimenti di riparazione, rilevano però, unitamente agli altri elementi di valutazione, quali indici della serietà della revisione critica del condannato rispetto alle pregresse scelte criminali, nonché dell'irreversibilità del suo percorso di rieducazione (Sez. 1, n. 19854 del 22/06/2020, Licata, Rv. 279321-01; Sez. 1, n. 42357 del 11/09/2019, Celona, Rv. 277141-01). Tra le fonti rilevanti di valutazione vi sono, senza meno, le risultanze dell'osservazione penitenziaria, in ordine all'evoluzione della personalità del collaboratore, nonché le informazioni riferite dal Procuratore nazionale antimafia, sulle caratteristiche della collaborazione prestata e sulla sua novità ed importanza. Se poi l'interessato è stato ammesso alla detenzione domiciliare, sarà necessario ulteriormente indagare sul grado di adesione alle prescrizioni inerenti la misura alternativa e sul senso di responsabilità dimostrato nella .sua gestione, che rappresentano ulteriori indicatori di definitiva cesura con il passato antisociale e che, ponendosi in eventuale continuità con il percorso trattamentare intramurario, possono guidare il giudizio in ordine al conseguito pieno ravvedimento. Anche rispetto al collaboratore già dimesso dall'istituto penitenziario, e avviato a misura alternativa gradata, rileveranno inoltre - quali elementi utili di valutazione - i rapporti con i familiari e il personale investito di ruoli istituzionali, nonché l'eventuale proficuo svolgimento di attività di lavoro o di studio (Sez. 1, n. 19854 del 2020, cit.; Sez. 1, n. 9887 del 01/02/2007, Pepe, Rv. 236548-01). 3. L'ordinanza impugnata, scrutinata alla stregua di tali principi, colma ampiamente le lacune motivazionali già stigmatizzate e supera con evidenza il vaglio di legittimità. La disamina svolta dal giudice a quo è particolarmente approfondita e coglie, con nitidezza, i plurimi e concorrenti elementi, rientranti nel paradigma legale di valutazione, cui si lega l'ineccepibile conclusione di mancata pienezza del ravvedimento conseguito dal condannato.Il ricorrente in parte sorvola sui citati elementi, in parte li confuta mediante rilievi di puro di puro merito, palesemente estranei all'ambito della cognizione che questa Corte può esercitare. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/05/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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