CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2023
Cassazione n. 23824/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA al n. 22208/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n . 149, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]. 67, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonchécontro Ric. 2020n. 22208 sez. II ud. 09 - 06 - 202 3 -2- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n . 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1833/2020 depositata il 22/05/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio i germani [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] al fine di sentir accertare l’avvenuta usucapione ex articolo 1158, 1140 e 1142 c.c. in suo favore di una porzione dell’immobile sito in Napoli,[OSCURATO:PERSONA] , n. 1 33/135 quale corpo frazionato della “villa Grimaldi”. 2. I convenuti si costituivano chiedendo il rigetto de lla domanda. 3. Il Tribunale di Napolirigettava la domanda. 2. La Corte di Appello di Napoli respinge va il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e confermava la pronuncia di primo grado. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di appello. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Ric. 2020n. 22208 sez. II ud. 09 - 06 - 202 3 -3- 5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con altro controricorso. 6. Questa Corte ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti. 7. A seguito di tale comunicazione, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. 8. Fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., tutte le parti ha nno depositato memoria, insistendo nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso si articola in due motivi: 1. violazione e falsa applicazione degli articoli 714, 1158, 1144, 2727, 1165, 2909, 2697 codice civile e115 e 116 codice procedura civile, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte d’appello di Napoli escluso l’acquisto della proprietà per usucapione in mancanza del possesso del bene in modo compiuto,incompatibile con il godimento dello stesso da parte degli altri comproprietari, con conseguente stravolgimento dell’applicazione delle norme e dei principi che regolano la portata del possesso utile ai fini dell’usucapione. 2.Violazione e falsa applicazione degli articoli 1165, 2937, 2943, 2944 codice civile e 228, 229 codice procedura civile, per avere la Corte d’appello attribuito portata di riconoscimento dell’altrui comproprietà e di rinunzia all’acquisto dell’usucapione a comportamenti della ricorrente privi di tali connotati. Ric. 2020n. 22208 sez. II ud. 09 - 06 - 202 3 -4- 2. – La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisè del seguente tenore: «[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA' o comunque [OSCURATO:PERSONA] delricorso, avverso statuizione di rigetto della domanda di usucapione di unappartamento. Primo e secondo motivo: inammissibili, o comunque manifestamente infondati, perché attingono la valutazione delle risultanze istruttorie condotta dal giudice di merito ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti per l 'usucapione, senza tener conto che detta valutazione e "... la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nonincontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. l, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass.Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Il giudice di merito ha configurato, sulla base della prospettazione in fatto offerta dalla stessa parte attrice, un uso comune della res, almeno sino alla morte del padre degli odierni contendenti, avvenuta nel 1997 (cfr. pagg. 5 e 6 dellasentenza). Ha poi affermato che i fatti addotti dall'attrice a sostegno della sua domanda di usucapione (aver Ric. 2020n. 22208 sez. II ud. 09 - 06 - 202 3 -5- eseguito lavori nell'immobile a proprie spese, presentato la domanda di sanatoria e pagato i relativi oneri, creato un ingresso autonomo ed intestato a sé stessa le forniture a servizio dell'alloggio) non fossero sufficienti ai fini della prova dell'esercizio di unpossesso uti dominus idoneo ad escludere il compossesso degli altri comproprietari del bene (cfr. pagg. 10 e 11 della sentenza). Trattasi di accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità». 3. –[OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. La memoria della parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso.In particolare, la ricorrente ritiene errata la proposta di definizione in punto di omesso esame di un fatto rappresentato dalla sentenza di questa Corte n. 2531/2017 che ha accertato che le opere realizzate daElvira Grimaldi avevano reso inservibili all’uso e al godimento comune parti dell’edificio. Inoltre , insiste nell’affermare che non vi è stato un uso comune della cosa almeno sino alla morte del padree che, in ogni caso , non sono stati compiuti atti interruttivi nei suoi confronti né tantomeno la ricorrente ha mai rinunciato alla usucapione. [OSCURATO:PERSONA], vista la memoria, ritiene comunque di dovere aggiungere che si è in presenza di una doppia conforme e, dunque, la censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. di omesso esame è inammissibile. La Corte d’Appello, peraltro, ha confermato la statuizione del Giudice di primo grado in ordine alla mancanza di un possesso esclusivo da parte della ricorrente e tale affermazione, fondata sugli elementi di prova assunti nel giudizio, non è sindacabile da questa Corte. Infine , anche Ric. 2020n. 22208 sez. II ud. 09 - 06 - 202 3 -6- volendo ammettere il possesso esclusivo della Grimaldivi sono stati atti interruttivi del possesso fin dall’esecuzione dei lavori del 1984.Peraltro, la sentenza citata dalla ricorrente conferma ulteriormente quanto affermato dalla Corte d’Appello in quanto tale giudizio aveva ad oggetto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] che con citazione del 23 dicembre 1998, aveva chiesto la condanna della sorella Elvira al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni subiti. A chiarimento di questa domanda [OSCURATO:PERSONA] esponeva di essere comproprietario in parti eguali con i fratelli Elvira, Giuseppe ed [OSCURATO:PERSONA] di un immobile denominato [OSCURATO:PERSONA], sito in Napoli via Petrarca 133-135, che la sorella Elvira aveva di recente occupato una porzione della villa, realizzando, senza il consenso degli altri comproprietari, ed in assenza di prescritte autorizzazioni della [OSCURATO:PERSONA], lavori di frazionamento e di ristrutturazione, che avevano determinato l'alterazione dell'uso funzionale dell'immobile, nonché il decoro architettonico. L a Corte d’Appello di Napoli , nel giudizio invocato dalla ricorrente, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e l’ha condanna t a al ripristino dello stato dei luoghi, mediante l'eliminazione delle opere abusive realizzatee questa Corte,con la sentenza citata dalla ricorrente , ha rigettato il suo ricorso per cassazione confermando la sentenza della Corte d’Appello. In conclusione, deve confermarsi la proposta di definizione con la quale si è avvisata la ricorrente della manifesta inammissibilità o infondatezza del suo ricorso. 4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata Ric. 2020n. 22208 sez. II ud. 09 - 06 - 202 3 -7- soccombente, al pagamento delle spese processuali in favore delle parti controricorrenti, liquidate comein dispositivo. 5. – Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-biscod. proc. civ. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore di entrambe le parti controricorrenti, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende. 6. –Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5 . 000 ,00 (cinque mila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, della ulteriore somma pari ad euro 3.000,00, Ric. 2020n. 22208 sez. II ud. 09 - 06 - 202 3 -8- nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende; dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent