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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2021

Cassazione n. 41201/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2018 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di minaccia grave.

Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione della dichiarazione della persona offesa e la mancanza di motivazione in relazione ai motivi aggiunti di appello.

Il ricorso è inammissibile.

In realtà, le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivalutazione dei risultati di prova, con riguardo alle dichiarazioni rese dalla persona offesa mentre il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa l'attenclibilità di tali dichiarazioni.

Come noto è esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova.

Quanto al secondo motivo, la difesa si lamenta della mancanza di valutazione della sentenza prodotta nel corso dell'udienza ma il motivo appare generico, poichè a fronte di una motivazione della sentenza impugnata sintetica ma 'logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al Collegio di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Le argomentazioni del ricorrente si risolvono, infatti, in mere affermazioni di principio, prive di qualsivoglia appiglio alla motivazione della sentenza impugnata.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Deciso il 19.5.2021 ED E P OS: TATA Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]9(''''' Il residente ' - [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio 1 2 " "NOV 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2018 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di minaccia grave. Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione della dichiarazione della persona offesa e la mancanza di motivazione in relazione ai motivi aggiunti di appello. Il ricorso è inammissibile. In realtà, le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivalutazione dei risultati di prova, con riguardo alle dichiarazioni rese dalla persona offesa mentre il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa l'attenclibilità di tali dichiarazioni. Come noto è esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. Quanto al secondo motivo, la difesa si lamenta della mancanza di valutazione della sentenza prodotta nel corso dell'udienza ma il motivo appare generico, poichè a fronte di una motivazione della sentenza impugnata sintetica ma 'logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al Collegio di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Le argomentazioni del ricorrente si risolvono, infatti, in mere affermazioni di principio, prive di qualsivoglia appiglio alla motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 19.5.2021 ED E P OS: TATA Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]9(''''' Il residente ' - [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio 1 2 " "NOV 2
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