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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34227/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di BRESC[A dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il reato di ingiustificata inottemperanza all'ordine questorile di allontana- mento dal territorio nazionale; esaminato il ricorso; Ritenuto che il primo motivo, in tema di elemento soggettivo del reato, è del tutto generico; che la questione di prescrizione, posta con il secondo motivo, è manifestamente infondata, dato che il reato suindicato ha carattere permanente (Sez. 1, n. 47460 del 28/11/2007, Brimi, Rv. 238708-01), sicché la prescrizione inizia a decorrere solo dal momento in cui cessa la permanenza (con l'allontanamento dell'obbligato dal territorio nazionale, che non risulta, o a seguito dell'accertamento operato dalla sentenza di primo grado); Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di BRESC[A dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il reato di ingiustificata inottemperanza all'ordine questorile di allontana- mento dal territorio nazionale; esaminato il ricorso; Ritenuto che il primo motivo, in tema di elemento soggettivo del reato, è del tutto generico; che la questione di prescrizione, posta con il secondo motivo, è manifestamente infondata, dato che il reato suindicato ha carattere permanente (Sez. 1, n. 47460 del 28/11/2007, Brimi, Rv. 238708-01), sicché la prescrizione inizia a decorrere solo dal momento in cui cessa la permanenza (con l'allontanamento dell'obbligato dal territorio nazionale, che non risulta, o a seguito dell'accertamento operato dalla sentenza di primo grado); Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 34227/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris