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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 dicembre 2021

Cassazione n. 15844/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa '[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e l'emissione dei provvedimenti consequenziali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 5 febbraio 2021, il Magistrato di sorveglianza di Macerata rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], condannato a pena detentiva in esecuzione, per ottenere la liberazione anticipata in relazione alla detenzione espiata dal 3 novembre 2016 al 3 maggio 2018.

2. Avverso il diniego del beneficio, [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo al Tribunale di sorveglianza di Ancona che lo accoglieva limitatamente al periodo di espiazione pena dal 3 maggio 2017 al 3 novembre 2017, rigettando l'impugnazione per il resto.

3. Avverso la statuizione di rigetto del reclamo, il difensore del detenuto ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce insufficienza della motivazione.

Il ricorrente sostiene che il Tribunale di sorveglianza non abbia reso adeguata motivazione in ordine alle precise osservazioni difensive circa la valutazione di gravità dei comportamenti trasgressivi addebitati al detenuto e posti alla base della negazione del beneficio per i periodi evidenziati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo di impugnazione è manifestamente infondato.

1.1. La decisione del Tribunale di sorveglianza è rispettosa dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.

È chiara, completa e adeguata, pienamente ragionevole, la motivazione resa dal Tribunale di sorveglianza, che ha ancorato la decisione di rigetto del reclamo, per i periodi dal 3 novembre 2016 al 3 maggio 2017 e dal 3 novembre 2017 al 3 maggio 2018, a trasgressioni specificamente indicate commesse dal detenuto, illustrate nell'ordinanza in modo tale da renderne evidente la gravità.

1.2. In definitiva, lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno dell'ordinanza impugnata, esauriente e immune da vizi logici e giuridici, risulta basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo.

Detta motivazione, 'quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

Il ricorso invoca, in realtà, una ricostruzione alternativa, non consentita in sede di legittimità, degli elementi già considerati dal Tribunale di sorveglianza.

Le censure formulate nell'interesse del condannato non possono trovare accoglimento, perché si risolvono in richieste di analisi critiche esulanti dai poteri di sindacato del giudice di legittimità, mentre il provvedimento impugnato non risulta, nella sua completezza, manifestamente illogico, né viziato da non corretta applicazione della normativa.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 17 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa '[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e l'emissione dei provvedimenti consequenziali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 5 febbraio 2021, il Magistrato di sorveglianza di Macerata rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], condannato a pena detentiva in esecuzione, per ottenere la liberazione anticipata in relazione alla detenzione espiata dal 3 novembre 2016 al 3 maggio 2018. 2. Avverso il diniego del beneficio, [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo al Tribunale di sorveglianza di Ancona che lo accoglieva limitatamente al periodo di espiazione pena dal 3 maggio 2017 al 3 novembre 2017, rigettando l'impugnazione per il resto. 3. Avverso la statuizione di rigetto del reclamo, il difensore del detenuto ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce insufficienza della motivazione. Il ricorrente sostiene che il Tribunale di sorveglianza non abbia reso adeguata motivazione in ordine alle precise osservazioni difensive circa la valutazione di gravità dei comportamenti trasgressivi addebitati al detenuto e posti alla base della negazione del beneficio per i periodi evidenziati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo di impugnazione è manifestamente infondato. 1.1. La decisione del Tribunale di sorveglianza è rispettosa dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. È chiara, completa e adeguata, pienamente ragionevole, la motivazione resa dal Tribunale di sorveglianza, che ha ancorato la decisione di rigetto del reclamo, per i periodi dal 3 novembre 2016 al 3 maggio 2017 e dal 3 novembre 2017 al 3 maggio 2018, a trasgressioni specificamente indicate commesse dal detenuto, illustrate nell'ordinanza in modo tale da renderne evidente la gravità. 1.2. In definitiva, lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno dell'ordinanza impugnata, esauriente e immune da vizi logici e giuridici, risulta basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo. Detta motivazione, 'quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. Il ricorso invoca, in realtà, una ricostruzione alternativa, non consentita in sede di legittimità, degli elementi già considerati dal Tribunale di sorveglianza. Le censure formulate nell'interesse del condannato non possono trovare accoglimento, perché si risolvono in richieste di analisi critiche esulanti dai poteri di sindacato del giudice di legittimità, mentre il provvedimento impugnato non risulta, nella sua completezza, manifestamente illogico, né viziato da non corretta applicazione della normativa. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 17 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]
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