CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31841/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con separati atti di analogo contenuto a firma del comune difensore, ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna dei predetti imputati in ordine al furto di energia elettrica commesso in concorso; e considerato che il difensore ha depositato una memoria per ciascun imputato a sostegno della ammissibilità dei motivi di ricorso; Considerato che il primo ed il secondo motivo di entrambi i ricorsi, proposti dal medesimo difensore, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dei ricorrenti per il furto aggravato di energia elettrica, sono privi di specificità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); quest'ultimo, anche tramite il congruo riferimento a peculiari elementi di fatto della fattispecie, ha rettamente applicato il pacifico principio di diritto secondo cui risponde del reato di furto di energia elettrica anche colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Rv. 281440); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così dec