CassazionedecretoSezione 6Decisione del 17 gennaio 2021
Cassazione n. 23408/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, c1.1. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione del reato; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in data 25 novembre 2016 con la quale l'imputato ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia per i reati ascrittigli di cui all'art. 6 d. I. n. 286/1998 e 337 cod. pen. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce un unico motivo per violazione di legge e nullità della sentenza impugnata ai sensi degli artt.178 e 179 cod. proc. pen per l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello. Si rappresenta che la notificazione della citazione a giudizio per il grado appello è stata eseguita presso il difensore sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. dopo un primo tentativo di notifica presso un domicilio eletto non più attuale perché revocato per effetto della nuova elezione di domicilio effettuata in sede di nomina del difensore di fiducia, con atto comunicato al Pubblico Ministero procedente e poi acquisito .nel corso dell'udienza del 25 novembre 2016 svoltasi nel giudizio di primo grado. La questione sebbene dedotta anche nelle conclusioni scritte ritualmente comunicate alla Corte di appello nel procedimento svoltosi nelle forme del rito cartolare ai sensi dell'ad 23-bis I. n. 176/2020 non è stata presa in esame da parte del Giudice del gravame. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata in ragione della fondatezza del motivo di ricorso, ma senza rinvio per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Dalla visione diretta degli atti processuali si evince che l'imputato nel corso del medesimo procedimento ha regolarmente effettuato una prima elezione di domicilio (in Lastra a Signa, via Livornese n. 201) in sede di verbale di identificazione del 30 luglio 2014, seguita da una nuova elezione di domicilio (in Firenze, via dell'Agnolo n. 47), ritualmente comunicata all'[OSCURATO:PERSONA] procedente nel corso del giudizio di primo grado all'udienza del 25 novembre 2016, contestualmente alla nomina fiduciaria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Per la citazione dell'imputato nel giudizio in appello la notificazione è stata invece eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore di fiducia, dopo l'esito negativo della notifica tentata presso il primo domicilio eletto, da cui l'imputato è risultato trasferito e senza tenere conto della nuova successiva elezione di domicilio. Si deve considerare che ogni mutamento della dichiarazione o elezione di domicilio, ritualmente comunicato all'autorità procedente, comporta revoca della precedente dichiarazione o elezione, non essendovi la possibilità di elezione plurima (Sez. U, n. 41280 del 17/10/2006, C., Rv. 234905). Inoltre va considerato che la notificazione eseguita presso il difensore di fiducia ai sensi del comma 4 dell'art. 161 cod. proc. pen., anziché al domicilio dichiarato dall'imputato, integra una causa di nullità di ordine generale, in quanto, seppur irritualmente eseguita, essa non è *idonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lega quest'ultimo al difensore (Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613) Pertanto, poiché la nullità di ordine generale a regime intermedio risulta essere stata tempestivamente dedotta in sede di conclusioni scritte prima dell'udienza del 17 gennaio 2021 tenutasi nelle forme del contraddittorio cartolare ex art. 23-bis I. 176/2020, la Corte di appello avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della citazione dell'imputato presso il nuovo domicilio eletto. La sentenza impugnata a causa del difetto di notifica del decreto di citazione del giudizio di appello all'imputato deve, pertanto, essere annullata, e l'annullamento va disposto senza rinvio per l'intervenuta prescrizione dei reati maturata il giorno 30 gennaio 2022, in assenza di cause di sospensione del processo e tenuto conto della loro data di consumazione (30 luglio 2014). P.Q.M. Annulla la sentenza senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione. Così deciso in