CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 dicembre 2023
Cassazione n. 24549/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta 27/12/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale ha chiesto [OSCURATO:PERSONA] 1.E' impugnata l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli con la quale è stata rigettata l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del GIP in data 13/12/2023, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, in relazione a più delitti di estorsione e rapina, aggravati dall'uso del metodo mafioso ( art. 416 bis.1 c.p.).2. Eccepisce il ricorrente i vizi di violazione di legge e mancanza di motivazione ( art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.), con riguardo alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato ed al giudizio di adeguatezza della misura carceraria, avendo il Tribunale omesso di considerare il contenuto dell'annotazione della Polfer del 22/4/2022, dalla quale emergeva che il Damiani, dai mesi di marzo settembre 2021, non aveva più posto in essere condotte delittuose. 3. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione. Il Tribunale avrebbe omesso di motivare in relazione alla richiesta difensiva di sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari, da eseguirsi presso un'abitazione notevolmente distante dal luogo in cui si erano consumati i fatti. 4. Lamenta, con il terzo motivo, violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'utilizzo del metodo mafioso non essendo condivisibile l'assunto secondo cui Damiani "era conosciuto come esponente di spicco del clan Caldarelli" mancando ogni riscontro al riguardo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Il primo motivo è generico perchè meramente reiterativo di censure già disattese con congrue argomentazioni dai giudici di merito e, comunque, manifestamente infondato. Il riferimento al presupposto dell'attualità delle ragioni per disporre la cautela, quanto al ritenuto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie - presupposto soltanto evocato in relazione al trascorrere del tempo tra la misura e il delitto, come fattore di diminuzione delle necessità cautelari - non si confronta con il dato, di per sé decisivo, della presenza di uno iato temporale tra fatti e misura disposta, non certo consistente o significativo (si tratta di poco più di un anno dal reato). Tale constatazione del dato temporale non è stata disgiunta, in ogni caso, anche dalla valutazione di gravità dei fatti, con particolare riguardo alle modalità di commissione dei reati ed alla personalità dell'indagato, gravato da numerosi precedenti penali che ne tracciano un percorso di vita sinora sempre nel solco dell'illegalità. [OSCURATO:PERSONA] si richiama all'opzione dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socioambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566). 1.2. Fatta tale premessa in diritto, occorre precisare "in fatto" che l' indagato è incolpato di più delitti di estorsione, rapina e lesioni gravi, posti in essere nei confronti di una pluralità di soggetti, e che nel provvedimento per cui è ricorso, il requisito di attualità del pericolo di recidiva è stato correttamente ricavato dalla brutalità delle condotte, consumate in danno di soggetti deboli e impossibilitati a resistere alle sue pretese da cui si è tratto un giudizio di personalità assai violenta, avente una spiccata capacità criminale. In tale ottica, risulta adeguatamente motivata la necessità di intervenire con la misura custodiale massima, unica idonea a rispondere alle rilevanti esigenze di cautela; né può ritenersi viziata la motivazione del riesame per il fatto che non è stato dato seguito all'annotazione della Polfer del 22/4/2022. Invero l'atto, come osservato dal Tribunale, contiene apprezzamenti circa la condotta tenuta dal prevenuto, che non hanno rilievo ai fini del periculum libertatis posto che la valutazione del comportamento del prevenuto, è un compito riservato al giudice, il cui espletamento deve consistere nell'analisi di elementi concreti riferiti a fatti storici e non di generici, anche se qualificati, apprezzamenti. 2. Le doglianze circa l'adeguatezza della misura scelta sono ugualmente inammissibili, in ragione della intrinseca genericità, essendosi limitato il ricorrente ad invocare una misura meno afflittiva, a fronte di giustificazione ampia e corretta resa sul punto dal Tribunale. I Giudici della cautela, infatti, hanno spiegato le ragioni della decisione facendo riferimento alla personalità fortemente trasgressiva del Damiani gravato da diversi precedenti penali ed alle modalità violente delle condotte poste in essere. 3. A ciò il Tribunale ha aggiunto che si tratta di condotte aggravate ai sensi dell'art. 416 bis.l. c.p. avendo il Damiani fatto valere, nella realizzazione degli illeciti, in maniera esplicita, la propria appartenenza al clan Caldarelli, circostanza sulla quale il Tribunale ha ampiamente motivato dovendosi peraltro riaffermare che la contestazione dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", non presuppone necessariamente un'associazione di tipo mafioso costituita, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa. (Sez. 2,n. 36431 del 02/07/2019, Rv. 277033; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Rv. 273025). La ratio della disposizione di cui all'art. 7 D.L. 152/1991 ( oggi art. 416 bis.1 c.p.) non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando metodi mafiosi o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino da mafiosi, oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi, quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata » (sez. 6 n. 582 del 19.2.1998, Rv.210405 ; Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Rv. 265515). In questo senso il Tribunale ha efficacemente sottolineato le modalità con le quali Damiani effettuava, le aggressioni, vantando un potere di controllo sulla zona, avvalendosi di soggetti che lavoravano per lui e assumendo un ruolo sovraordinato, esibendo l'appartenenza al clan camorristico Caldarelli delle [OSCURATO:PERSONA] e rinviando così nel veicolare il messaggio intimidatorio, ad un potere di coartazione amplificato, perché evocativo del fatto che alle spalle dell'estorsore vi era un solido contesto criminale. 4. Per tutto quanto premesso il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile e il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., della somma di euro tremila, così equitativamente determinata, alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deliberato in camera di consiglio, il 27/4/2023 Il consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]