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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37714/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]13IFULCO; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito, per l'imputato, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale, riportandosi a motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento.

Ritenuto in fatto

1. È oggetto di ricorso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, indicata in epigrafe, che, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto Luigi ,vlonti responsabile del delitto di cui all'art. 483 cod. pen., in relazione all'art. 75 D.p.R. 445/2000, perché, nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], al fine di partecipare a una gara di appalto per l'affidamento di servizi, dichiarava di aver presentato nel triennio antecedente bilanci in utile, così sottoscrivendo una dichiarazione che risultava non veritiera, atteso che il bilancio dell'anno 2014 si era chiuso con una perdita d'esercizio.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite dei propri difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, si eccepisce violazione di legge, in relazione agli artt. 43 e 483 cod. pen., e alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato, sostenendo che l'imputato abbia trascurato, per mero errore, di precisare di optare per il cd. avvalinnento infragruppo e, cioè, di voler fare riferimento ai risultati di bilancio della società capogruppo Publiservizi -detentrice del 100% del capitale sociale della società ausiliata [OSCURATO:SOCIETA], da lui rappresentata. 2.2 Col secondo motivo, si deduce vizio di motivazione, sempre in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, per avere la Corte territoriale escluso il ragionevole dubbio circa l'alternativa ricostruzione offerta dalla difesa, tesa a evidenziare la mancata utilità, per il ricorrente, di ricorrere a una falsa attestazione, atteso che egli avrebbe potuto legittimamente giovarsi dell'avvalinnento infragruppo e che, soltanto per mera negligenza, avrebbe trascurato di farlo.

Il ricorrente ricorda come la stessa [OSCURATO:PERSONA] per l'Anticorruzione abbia qualificato in termini di mera negligenza la condotta di colui il quale, pur avendo la possibilità di ricorrere al meccanismo dell'avvalinnento infragruppo, eviti di farlo. 2.3 Col terzo motivo, si contesta la motivazione, in relazione alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, avendo la Corte d'appello accentuato la gravità del fatto, laddove il Giudice di primo grado ne aveva sottolineato la relativa gravità.

La cd. doppia motivazione conforme sarebbe dunque affetta da contraddittorietà "esterna".

3. All'udienza si è svolta trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA] di Leo, si è pronunciato per il rigetto del ricorso.

La difesa dell'imputato (Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]), ha insistito per l'accoglimento del ricorso.Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato, posto che la tesi difensiva a sostegno dei primi due motivi - l'aver l'imputato trascurato, per mero errore vel negligenza, di precisare di voler ricorrere al cd. avvalimento infragruppo - è stata chiaramente disattesa dalla Corte territoriale con argomenti logici, oltre che giuridicamente fondati.

Più in particolare, va rilevata l'infondatezza dei primi due motivi- esaminabili congiuntamente data la stretta connessione logica che li accomuna- avendo i Giudici dell'appello illustrato che il modulo prestampato, con cui l'imputato ha presentato istanza di partecipazione a una gara di appalto per l'affidamento di servizi, risulta in più parti integrato e interpolato dal sottoscrittore; in tal modo, quest'ultimo ha dimostrato di avere ben compreso il senso del tenore delle dichiarazioni e di essersi impossessato del contenuto ideologico del modulo, apportandovi modifiche tali da renderlo maggiormente aderente alla propria situazione di fatto e di diritto.

Ciò che, secondo il condivisibile apprezzamento della Corte d'appello, vale a escludere in radice la tesi della disattenzione-negligenza, che il ricorrente vorrebbe corroborare anche producendo la delibera A.n.a.c. del 3 gennaio 2017, che, avendo ritenuto configurato l'elemento psicologico della colpa nell'autodichiarazione resa, ha irrogato la sanzione pecuniaria.

Rilievi di medesima pregnanza sono stati espressi dalla Corte territoriale in relazione al tema dell'avvalimento: anche in tal caso, l'imputato avrebbe ben potuto apportare una glossa -come del resto ha fatto in più parti del modulo- volta a evidenziare la volontà di avvalersi della capogruppo Publiservizi, ma si è ben guardato dal farlo.

Giacché in tema di falsità documentali, ai fini dell'integrazione del delitto di falsità, materiale o ideologica, in atto pubblico, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico (da ritenersi sussistente, ad esempio, «in presenza della iralsa attestazione, contenuta nell'atto, di un accertamento in realtà mai compiuto»: fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza di una negligenza, ritenendo configurabile il dolo, in un caso di autenticazione di firme come apposte in presenza dell'agente, mediante l'utilizzazione di un modulo in cui, oltre ai nomi dei sottoscrittori, erano riportati anche gli estremi dei documenti di identità: Sez. 5, n. 12547 del 08/11/2018, dep. 2019, Sirianni, Rv. 276505 - 02), ritiene il Collegio che ia Corte d'appello, diversamente da quanto lamentato dal ricorrente, abbia motivato sufficientemente st.,1 punto.

E, se è vero che l'elemento soggettivo richiesto, il dolo generico, non può tuttavia «essere considerato in "re ipsa", in quanto deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso deriva da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell'agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo» (Sez. 3, Sentenza n. 30862 del 14/05/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264328 - 01), è vero anche che la motivazione dell'impugnata sentenza soddisfa i canoni ermeneutici qui indicati, avendo i Giudici dell'appello specificamente rimarcato il dato delle modifiche al modulo, in più parti apportate dall'imputato in modo da renderlo maggiormente aderente alla propria situazione di fatto e di diritto: ciò che rende ragionevole l'assunto della Corte secondo cui, se davvero il ricorrente avesse voluto avvantaggiarsi dell'opzione dell'avvalimento infragruppo, non avrebbe esitato a farlo.

2. Il terzo motivo è, a sua volta, infondato.

Nell'escludere la riconducibilità della concreta fattispecie nell'alveo dell'inoffensività delineato dall'art. 131 bis cod. pen., la Corte territoriale ha valorizzato, con rilievo assorbente e non contrastante con i canoni delineati dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), la gravità del fatto, correlata all'idoneità della condotta dell'imputato "a rendere sostanzialmente irregolare la gara d'appalto" (p. 3 motivazione), mentre il ricorrente - trascurando la ratio decidendi evincibile dal complessivo costrutto motivazionale dell'impugnata sentenza (cfr. Sez. 5, n. 11544 del 24.01.2022, n.m.) si limita a contestare un parziale disallineamento tra la pronuncia impugnata e quella di primo grado.

A tal proposito, deve ricordarsi l'orientamento proprio della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di valutazione delle censure proposte in presenza di una cd.

"doppia conforme", la denunzia di minime incongruenze argonnentative che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione». (cfr. Sez. 3, n. 36361 del 29/03/2019, Guzzi, Rv. 276882, in motivazione; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 Reggio.; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv. 271227, M.).

3. [OSCURATO:PERSONA] dichiara, pertanto, infondato il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]13IFULCO; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito, per l'imputato, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale, riportandosi a motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. È oggetto di ricorso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, indicata in epigrafe, che, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto Luigi ,vlonti responsabile del delitto di cui all'art. 483 cod. pen., in relazione all'art. 75 D.p.R. 445/2000, perché, nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], al fine di partecipare a una gara di appalto per l'affidamento di servizi, dichiarava di aver presentato nel triennio antecedente bilanci in utile, così sottoscrivendo una dichiarazione che risultava non veritiera, atteso che il bilancio dell'anno 2014 si era chiuso con una perdita d'esercizio. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite dei propri difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, si eccepisce violazione di legge, in relazione agli artt. 43 e 483 cod. pen., e alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato, sostenendo che l'imputato abbia trascurato, per mero errore, di precisare di optare per il cd. avvalinnento infragruppo e, cioè, di voler fare riferimento ai risultati di bilancio della società capogruppo Publiservizi -detentrice del 100% del capitale sociale della società ausiliata [OSCURATO:SOCIETA], da lui rappresentata. 2.2 Col secondo motivo, si deduce vizio di motivazione, sempre in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, per avere la Corte territoriale escluso il ragionevole dubbio circa l'alternativa ricostruzione offerta dalla difesa, tesa a evidenziare la mancata utilità, per il ricorrente, di ricorrere a una falsa attestazione, atteso che egli avrebbe potuto legittimamente giovarsi dell'avvalinnento infragruppo e che, soltanto per mera negligenza, avrebbe trascurato di farlo. Il ricorrente ricorda come la stessa [OSCURATO:PERSONA] per l'Anticorruzione abbia qualificato in termini di mera negligenza la condotta di colui il quale, pur avendo la possibilità di ricorrere al meccanismo dell'avvalinnento infragruppo, eviti di farlo. 2.3 Col terzo motivo, si contesta la motivazione, in relazione alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, avendo la Corte d'appello accentuato la gravità del fatto, laddove il Giudice di primo grado ne aveva sottolineato la relativa gravità. La cd. doppia motivazione conforme sarebbe dunque affetta da contraddittorietà "esterna". 3. All'udienza si è svolta trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA] di Leo, si è pronunciato per il rigetto del ricorso. La difesa dell'imputato (Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]), ha insistito per l'accoglimento del ricorso.Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato, posto che la tesi difensiva a sostegno dei primi due motivi - l'aver l'imputato trascurato, per mero errore vel negligenza, di precisare di voler ricorrere al cd. avvalimento infragruppo - è stata chiaramente disattesa dalla Corte territoriale con argomenti logici, oltre che giuridicamente fondati. Più in particolare, va rilevata l'infondatezza dei primi due motivi- esaminabili congiuntamente data la stretta connessione logica che li accomuna- avendo i Giudici dell'appello illustrato che il modulo prestampato, con cui l'imputato ha presentato istanza di partecipazione a una gara di appalto per l'affidamento di servizi, risulta in più parti integrato e interpolato dal sottoscrittore; in tal modo, quest'ultimo ha dimostrato di avere ben compreso il senso del tenore delle dichiarazioni e di essersi impossessato del contenuto ideologico del modulo, apportandovi modifiche tali da renderlo maggiormente aderente alla propria situazione di fatto e di diritto. Ciò che, secondo il condivisibile apprezzamento della Corte d'appello, vale a escludere in radice la tesi della disattenzione-negligenza, che il ricorrente vorrebbe corroborare anche producendo la delibera A.n.a.c. del 3 gennaio 2017, che, avendo ritenuto configurato l'elemento psicologico della colpa nell'autodichiarazione resa, ha irrogato la sanzione pecuniaria. Rilievi di medesima pregnanza sono stati espressi dalla Corte territoriale in relazione al tema dell'avvalimento: anche in tal caso, l'imputato avrebbe ben potuto apportare una glossa -come del resto ha fatto in più parti del modulo- volta a evidenziare la volontà di avvalersi della capogruppo Publiservizi, ma si è ben guardato dal farlo. Giacché in tema di falsità documentali, ai fini dell'integrazione del delitto di falsità, materiale o ideologica, in atto pubblico, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico (da ritenersi sussistente, ad esempio, «in presenza della iralsa attestazione, contenuta nell'atto, di un accertamento in realtà mai compiuto»: fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza di una negligenza, ritenendo configurabile il dolo, in un caso di autenticazione di firme come apposte in presenza dell'agente, mediante l'utilizzazione di un modulo in cui, oltre ai nomi dei sottoscrittori, erano riportati anche gli estremi dei documenti di identità: Sez. 5, n. 12547 del 08/11/2018, dep. 2019, Sirianni, Rv. 276505 - 02), ritiene il Collegio che ia Corte d'appello, diversamente da quanto lamentato dal ricorrente, abbia motivato sufficientemente st.,1 punto. E, se è vero che l'elemento soggettivo richiesto, il dolo generico, non può tuttavia «essere considerato in "re ipsa", in quanto deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso deriva da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell'agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo» (Sez. 3, Sentenza n. 30862 del 14/05/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264328 - 01), è vero anche che la motivazione dell'impugnata sentenza soddisfa i canoni ermeneutici qui indicati, avendo i Giudici dell'appello specificamente rimarcato il dato delle modifiche al modulo, in più parti apportate dall'imputato in modo da renderlo maggiormente aderente alla propria situazione di fatto e di diritto: ciò che rende ragionevole l'assunto della Corte secondo cui, se davvero il ricorrente avesse voluto avvantaggiarsi dell'opzione dell'avvalimento infragruppo, non avrebbe esitato a farlo. 2. Il terzo motivo è, a sua volta, infondato. Nell'escludere la riconducibilità della concreta fattispecie nell'alveo dell'inoffensività delineato dall'art. 131 bis cod. pen., la Corte territoriale ha valorizzato, con rilievo assorbente e non contrastante con i canoni delineati dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), la gravità del fatto, correlata all'idoneità della condotta dell'imputato "a rendere sostanzialmente irregolare la gara d'appalto" (p. 3 motivazione), mentre il ricorrente - trascurando la ratio decidendi evincibile dal complessivo costrutto motivazionale dell'impugnata sentenza (cfr. Sez. 5, n. 11544 del 24.01.2022, n.m.) si limita a contestare un parziale disallineamento tra la pronuncia impugnata e quella di primo grado. A tal proposito, deve ricordarsi l'orientamento proprio della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di valutazione delle censure proposte in presenza di una cd. "doppia conforme", la denunzia di minime incongruenze argonnentative che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione». (cfr. Sez. 3, n. 36361 del 29/03/2019, Guzzi, Rv. 276882, in motivazione; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 Reggio.; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv. 271227, M.). 3. [OSCURATO:PERSONA] dichiara, pertanto, infondato il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces