CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16097/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Longo;- ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocaturagenerale dello Stato che la rappresenta e difende– controricorrente e ricorrente incidentale–avverso la sentenza n. 6334/2017 della Commissione tributariaregionale del Lazio, depositata in data 8/11/2017, non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14015/2018Numero sezionale 3909/2026Numero di raccolta generale 16097/2026Data pubblicazione 25/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio accolse in partel’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale diRoma I, contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale diRoma che aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro lacartella di pagamento emessa per Ires, Irap e Iva dell’anno di imposta2010, disconoscendo le dichiarazioni integrative presentate, per l’annodi imposta 2008, oltre i termini dell’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322del 1998.In particolare, per quanto in questa sede rileva, ritenne chel’emenda in giudizio fosse possibile solo per errori formali, e chel’operato dell’amministrazione finanziaria fosse corretto non avendoliquidato le dichiarazioni integrative poiché tardive.2. Contro tale sentenza la società ha proposto ricorso affidato a duemotivi.L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso con ricorsoincidentale affidato a un motivo.In corso di giudizio si è costituito nuovo difensore per la societàricorrente.Il ricorso è stato fissato ex art. 380-bis.1 c.p.c. per l’adunanzacamerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale la ricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso principale, proposto in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione dell’art.2, commi 8 e 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1978, in quanto (anche aisensi di Cass. Sez. U. n. 13378/2016) la dichiarazione fiscale èemendabile in giudizio ove occorra correggere errori o omissioni adanno del contribuente.Con il secondo motivo del ricorso principale, proposto in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la discrasia tra laNumero registro generale 14015/2018Numero sezionale 3909/2026Numero di raccolta generale 16097/2026Data pubblicazione 25/05/2026sentenza appellata e lo jus superveniens costituito dall’art. 5 del d.l. n.193 del 2016 che ha modificato l’art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322 del1998, superando la distinzione tra dichiarazioni integrative a favore ea sfavore.1.1. Appare opportuno esaminare prioritariamente il secondomotivo che è infondato, in quanto secondo questa Corte, in tema didichiarazione integrativa, la modifica dell'art. 2, comma 8, del d.P.R.n. 322 del 1998, realizzata dall'art. 5 del d.l. n. 193 del 2016 (conv.dalla l. n. 225 del 2016), in virtù della quale la stessa può esserepresentata entro il termine di decadenza dell'amministrazione dalproprio potere di accertamento, non ha efficacia retroattiva, nontrattandosi di norma di interpretazione autentica, con la conseguenzache, per le fattispecie verificatesi anteriormente, tale termine si applicasolo se la dichiarazione integrativa è volta ad evitare un danno per laPubblica Amministrazione, mentre se è intesa ad emendare errori odomissioni in danno del contribuente, deve essere presentata entro iltermine della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, concompensazione del credito eventualmente risultante, ferma la facoltàper il contribuente di richiedere il rimborso entro il diverso termineprevisto dalla legge (Cass. n. 17506/2019; Cass. n. 8367/2023).1.2. Il primo motivo è invece fondato.La CTR ha sostanzialmente ritenuto irrilevante la dichiarazioneintegrativa tardiva; questa Corte però, successivamente, a SezioniUnite, ha espresso il principio di diritto per cui in caso di errori odomissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativapuò essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n.600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivocomma 8-bis, ad emendare errori od omissioni in danno delcontribuente, incontra il termine per la presentazione dellaNumero registro generale 14015/2018Numero sezionale 3909/2026Numero di raccolta generale 16097/2026Data pubblicazione 25/05/2026dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazionedel credito eventualmente risultante, fermo restando che ilcontribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dalversamento e, in ogni caso, opporsi (come nel giudizio in esame), insede contenziosa, alla maggiore pretesa tributariadell'Amministrazione finanziaria (Cass. Sez. U. n. 13378/2016 e ilprincipio risulta ribadito in molteplici decisioni).La Corte ha in quella sede precisato che «il contribuente,indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazioneintegrativa prevista dall'art. 2 dpr 322/1998», e dall'istanza di rimborsodi cui all'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, «in sede contenziosa, puòsempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazionefinanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nellaredazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria».L'arresto delle Sezioni Unite, dunque, pone in chiara evidenza chela dichiarazione dei redditi, in quanto dichiarazione di scienza, non èun elemento intangibile ma, di fronte alle richieste del Fisco, èsuscettibile di emenda e ritrattazione, sì da influire sulla pretesadell'erario, ove non venga in rilievo una dichiarazione di volontà. Ilcontribuente, in altri termini, è sempre ammesso, in sede contenziosa,a provare che egli non ha giustificatamente versato la (maggiore)somma pretesa dall'Amministrazione finanziaria con la cartellaesattoriale poiché l'originaria dichiarazione era viziata da un errore difatto o di diritto (e, dunque, il presupposto impositivo non erasussistente), senza che rispetto a tale difesa siano configurabilidecadenze di sorta. Di recente in tal senso anche Cass. n. 23093/2024.Giova rammentare nel giudizio d'impugnazione della cartella dipagamento spetta al contribuente che «ritratta» la propriadichiarazione fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., del fattoimpeditivo dell'obbligazione tributaria (Cass. n. 5728/2018).Numero registro generale 14015/2018Numero sezionale 3909/2026Numero di raccolta generale 16097/2026Data pubblicazione 25/05/2026Il motivo è quindi fondato, avendo la CTR deciso unicamente inbase alla tardività della dichiarazione integrativa, ritenendoammissibile una emenda in giudizio solo per errori formali, e quindi nonesaminando le difese della società.2. Con il ricorso incidentale, l’Agenzia propone un motivo, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., deducendo la violazionedell’art. 112 c.p.c. e censura la decisione là dove ha omesso dipronunciare sull’appello dell’ufficio relativo alla statuizione della CTRche aveva ridotto l’applicazione dell’aliquota della sanzione IVA dal 30per cento al 10 per cento.2.1. Il motivo è ammissibile, in quanto l’atto di appello risultadebitamente trascritto dalla difesa erariale; avendo natura processualeben può la Corte esaminare direttamente gli atti processuali.Esso è anche fondato, in quanto la CTR non ha reso alcunapronuncia in merito al motivo di appello erariale, come vistodebitamente trascritto nel corpo del controricorso. Essa, infatti, ha neldispositivo accolto l’appello «nei termini di cui in motivazione»,laddove, pacifico che l’appello concernesse anche tale diversaquestione, nella parte motiva ha trattato esclusivamente della tardivitàdella dichiarazione integrativa.3. Concludendo, vanno accolti il primo motivo del ricorso principale,rigettato il secondo, e il ricorso incidentale, cui segue la cassazionedella sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui sidemanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il primo motivo del ricorso principale, rigettato il secondo;accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazioneai motivi accolti, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria diNumero registro generale 14015/2018Numero sezionale 3909/2026Numero di raccolta generale 16097/2026Data pubblicazione 25/05/2026secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere sulle spese del giudizio di legittimitàCosì deciso in Roma, in data 8 maggio 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]