CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 01727/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19894-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] ricorso per mancanza requisiti specificità R.G.N.19894/2022 Cron. Rep. Ud.06/12/2023 CC avverso la sentenza n. 163/2022 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 08/06/2022 R.G.N. 269/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 8 giugno 2022, la Corte d’appello di Brescia ha rigettato l’appello dei lavoratori indicati in epigrafe avverso la sentenza di primo grado, che aveva: a) accertato il loro diritto al pagamento di alcune differenze retributive, per nullità della clausola contenuta nell’art. 5 del Regolamento interno della cooperativa (e illegittimità delle deliberazioni assembleari 29 settembre 2011 e 22 gennaio 2012 per violazione dell’art. 6 legge n. 142/2011), in contrasto con il principio di inderogabilità in peius del trattamento retributivo e delle condizioni di lavoro previste dalla contrattazione collettiva; b) condannato la [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa (datrice di lavoro appaltatrice) e la [OSCURATO:SOCIETA] (committente obbligata in solido, ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 276/2003), in parziale accoglimento delle domande dei predetti lavoratori, al pagamento, in loro favore, delle differenze retributive relative al periodo da giugno 2011 a giugno 2016, rispetto a quanto loro corrisposto al di sotto dei minimi stabiliti dalla contrattazione collettiva, con esclusione dal calcolo di alcuni emolumenti; 2. in particolare, essa ha rilevato la formazione del giudicato nei confronti della datrice, avendo i lavoratori impugnato la sentenza del Tribunale nei soli confronti della committente solidalmente tenuta e negato ai primi: a) la spettanza, per carenza di prova a loro carico, delle retribuzioni dei periodi mancanti delle relative buste paga, considerati dal C.t.u. nominato aventi valore pari a “zero”, nell’indisponibilità di ogni documentazione, nonostante la relativa richiesta ai lavoratori; b) la ripetibilità dalla committente delle indennità sostitutiva di ferie e di ex festività, nonché delle trattenute conseguenti ad unilaterale riduzione dell’orario di lavoro, siccome non aventi natura strettamente retributiva e pertanto non incluse nella sua responsabilità solidale, a norma dell’art. 29 d.lgs. 276/2003, rigorosamente limitata ai “trattamenti retributivi”, da intendere in senso stretto secondo la giurisprudenza di legittimità; c) l’estensibilità della domanda di riconoscimento di differenze retributive fino al luglio 2017, inammissibile per essere stata formulata in primo grado per il periodo da giugno 2011 a giugno 2016; 3. con atto notificato il 6 agosto 2022, i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui la società ha resistito con controricorso e memoria finale. 4. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. i ricorrenti hanno dedotto violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per avere la Corte territoriale erroneamente escluso la proposizione dai lavoratori in primo grado della domanda “per quanto attiene le differenze retributive da luglio 2016 a luglio 2017”, avendo invece essi allegato nei ricorsi introduttivi in data 30 dicembre 2016 di essere “ancora dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] e comunque” di avere “lavorato presso [OSCURATO:SOCIETA]. fino a luglio 2017”(unico motivo); 2. esso è inammissibile; 3. il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; con la conseguenza che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c. (Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 14 maggio 2018, n. 11603). In particolare, il principio di specificità di cui all'art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia (Cass. 18 agosto 2020, n. 17224); sicché, pur senza la necessaria adozione diformule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predettimotivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (Cass. s.u. 8 novembre 2021, n. 32415); 3.1. il motivo è privo dei suindicati requisiti di tassatività e di specificità prescritti, a pena di inammissibilità, non enunciando alcuna norma di diritto violata, tanto meno dando conto dell’errore di diritto, in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata (di cui i ricorrenti hanno dato atto, in una sola riga, della mera data di pronuncia), nelle tredici righe del suo sviluppo argomentativo, in esito alla riproduzione, di compilazione per mero assemblaggio (pure comportante la carenza del requisito di specificità, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 3 c.p.c.: Cass. 22 febbraio 2016, n. 3385; Cass. 4 aprile 2018, n. 8245), dei cinque ricorsi in primo grado dei lavoratori (poi riuniti), della sentenza del Tribunale e del ricorso in appello; 4. per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso condanna i lavoratori alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev