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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18326/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso e per il rigetto nel resto; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, associandosi in subordine alle richieste del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli del 4 febbraio 2021, che ne ha confermato la condanna a quattro anni di reclusione per il delitto di peculato, per essersi appropriato di somme riscosse ne l'esercizio del pubblico servizio di esattore delle tasse automobilistiche per conto della Regione Campania.

La convenzione stipulata con quest'ultima prevedeva che l'esattore riversasse su un proprio conto bancario dedicato le somme incassate, le quali, con cadenza settimanale, venivano poi acquisite dall'ente pubblico attraverso il meccanismo del rapporto interbancario diretto (c.d.

"RID").

Nello specifico, non sono risultate presenti sul conto le somme incassate dall'imputato nella settimana dal 22 al 29 settembre 2013.

2. Il ricorso è sorretto da tre motivi.

2.1. Violazione dell'art. 314, cod. pen., e vizi di motivazione in punto di dolo, in quanto: nelle settimane immediatamente successive, v'erano sul conto somme superiori a quella non versata; inoltre, l'imputato era coperto da polizza assicurativa per un importo superiore a quella.

Di qui, l'assenza di consapevolezza di una sua condizione d'incapienza.

2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al diniego di attenuanti generiche.

La sentenza avrebbe valorizzato, a tal fine, l'esistenza di precedenti ed il totale disinteresse dell'imputato al processo.

Ma - obietta la difesa - gli uni non sarebbero dirimenti, dovendosene apprezzare anche la gravità, e l'altro costituirebbe esercizio di una facoltà legittima e, perciò, non passibile di censura.

2.3. Violazione dell'art. 29, cod. pen., nella parte in cui la sentenza ha confermato l'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, pur in presenza di una condanna ad una pena detentiva inferiore a cinque anni.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza in accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso e per il rigetto nel resto.

4. Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso, in subordine associandosi alle richieste del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nessuno dei motivi di ricorso può essere ammesso.2.

Il primo è aspecifico, perché non si misura in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata, oltre ad essere comunque privo di ogni fondamento.

A nulla rileva che l'assenza di provvista sul conto non si sia verificata in altre settimane: il dato decisivo, ed incontroverso, è che le somme relative al periodo contestato non sono state ivi versate dall'imputato, che dunque se n'è appropriato, come la Corte di merito ha ragionevolmente dedotto dall'assenza anche soltanto dell'allegazione di un'eventuale destinazione differente e legittima di quel denaro.

Ai fini della dimostrazione del dolo, poi, insuperabile si presenta il dato, evidenziato in sentenza, che l'imputato, pur avvisato con le formalità di rito dall'ente creditore, non abbia mai versato dette somme: il che porta senza dubbio ad escludere l'alternativa ipotesi difensiva della mera svista o dimenticanza.

3. Il secondo motivo, in tema di attenuanti generiche, è anchresso aspecifico, oltre che teso ad ottenere dalla Corte di cassazione un giudizio di merito, che non le compete.

Anzitutto, la sentenza non ha valorizzato solo il disinteresse dell'imputato al processo, ma anche quello verso la diffida amministrativa ad adempiere, nonché ha evidenziato la presenza di precedenti a suo carico.

Inoltre, se è vero che il disinteresse al processo non può essere penalizzante, deve rammentarsi che, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, non è necessaria la presenza di ulteriori elementi di disvalore, quanto piuttosto l'assenza di un quid pluris suscettibile di apprezzamento, trattandosi di un istituto premiante sotto il profilo sanzionatorio (tra le tante, Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640).

Nello specifico, invece, né il ricorrente né il Procuratore generale, che pure ha chiesto l'annullamento della sentenza sul punto, indicano anche un solo elemento di segno favorevole per l'imputato, eventualmente pretermesso dalla Corte di merito.

4. L'ultimo motivo è manifestamente infondato.

La pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici non è stata applicata secondo la norma generale dell'art. 29, cod. pen., e con riferimento ai limiti di pena ivi stabiliti, bensì ai sensi del successivo art. 317-bis, che, in caso di condanna per alcuni delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, tra cui il peculato, ne impone l'applicazione in tutti i casi, come quello in esame, di condanna alla reclusione superiore ai due anni e senza il riconoscimento dell'attenuante dell'art. 323-bis, stesso codice.5.

Il ricorso, dunque, è inammissibile.

Tanto comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inannmissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso e per il rigetto nel resto; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, associandosi in subordine alle richieste del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli del 4 febbraio 2021, che ne ha confermato la condanna a quattro anni di reclusione per il delitto di peculato, per essersi appropriato di somme riscosse ne l'esercizio del pubblico servizio di esattore delle tasse automobilistiche per conto della Regione Campania. La convenzione stipulata con quest'ultima prevedeva che l'esattore riversasse su un proprio conto bancario dedicato le somme incassate, le quali, con cadenza settimanale, venivano poi acquisite dall'ente pubblico attraverso il meccanismo del rapporto interbancario diretto (c.d. "RID"). Nello specifico, non sono risultate presenti sul conto le somme incassate dall'imputato nella settimana dal 22 al 29 settembre 2013. 2. Il ricorso è sorretto da tre motivi. 2.1. Violazione dell'art. 314, cod. pen., e vizi di motivazione in punto di dolo, in quanto: nelle settimane immediatamente successive, v'erano sul conto somme superiori a quella non versata; inoltre, l'imputato era coperto da polizza assicurativa per un importo superiore a quella. Di qui, l'assenza di consapevolezza di una sua condizione d'incapienza. 2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al diniego di attenuanti generiche. La sentenza avrebbe valorizzato, a tal fine, l'esistenza di precedenti ed il totale disinteresse dell'imputato al processo. Ma - obietta la difesa - gli uni non sarebbero dirimenti, dovendosene apprezzare anche la gravità, e l'altro costituirebbe esercizio di una facoltà legittima e, perciò, non passibile di censura. 2.3. Violazione dell'art. 29, cod. pen., nella parte in cui la sentenza ha confermato l'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, pur in presenza di una condanna ad una pena detentiva inferiore a cinque anni. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza in accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso e per il rigetto nel resto. 4. Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso, in subordine associandosi alle richieste del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nessuno dei motivi di ricorso può essere ammesso.2. Il primo è aspecifico, perché non si misura in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata, oltre ad essere comunque privo di ogni fondamento. A nulla rileva che l'assenza di provvista sul conto non si sia verificata in altre settimane: il dato decisivo, ed incontroverso, è che le somme relative al periodo contestato non sono state ivi versate dall'imputato, che dunque se n'è appropriato, come la Corte di merito ha ragionevolmente dedotto dall'assenza anche soltanto dell'allegazione di un'eventuale destinazione differente e legittima di quel denaro. Ai fini della dimostrazione del dolo, poi, insuperabile si presenta il dato, evidenziato in sentenza, che l'imputato, pur avvisato con le formalità di rito dall'ente creditore, non abbia mai versato dette somme: il che porta senza dubbio ad escludere l'alternativa ipotesi difensiva della mera svista o dimenticanza. 3. Il secondo motivo, in tema di attenuanti generiche, è anchresso aspecifico, oltre che teso ad ottenere dalla Corte di cassazione un giudizio di merito, che non le compete. Anzitutto, la sentenza non ha valorizzato solo il disinteresse dell'imputato al processo, ma anche quello verso la diffida amministrativa ad adempiere, nonché ha evidenziato la presenza di precedenti a suo carico. Inoltre, se è vero che il disinteresse al processo non può essere penalizzante, deve rammentarsi che, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, non è necessaria la presenza di ulteriori elementi di disvalore, quanto piuttosto l'assenza di un quid pluris suscettibile di apprezzamento, trattandosi di un istituto premiante sotto il profilo sanzionatorio (tra le tante, Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640). Nello specifico, invece, né il ricorrente né il Procuratore generale, che pure ha chiesto l'annullamento della sentenza sul punto, indicano anche un solo elemento di segno favorevole per l'imputato, eventualmente pretermesso dalla Corte di merito. 4. L'ultimo motivo è manifestamente infondato. La pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici non è stata applicata secondo la norma generale dell'art. 29, cod. pen., e con riferimento ai limiti di pena ivi stabiliti, bensì ai sensi del successivo art. 317-bis, che, in caso di condanna per alcuni delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, tra cui il peculato, ne impone l'applicazione in tutti i casi, come quello in esame, di condanna alla reclusione superiore ai due anni e senza il riconoscimento dell'attenuante dell'art. 323-bis, stesso codice.5. Il ricorso, dunque, è inammissibile. Tanto comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inannmissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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