CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2025
Cassazione n. 37446/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] la sentenza del 20/01/2025 della Corte di appello - Sezione Minorenni di L'Aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di XXXXXXXXXXXXX; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di L’Aquila, Sezione per i Minorenni, in parziale riforma della sentenza in data 17 gennaio 2024 del Tribunale per i Minorenni della stessa città ha assolto XXXXXXXXXXXXX dal reato di cui all’art. 13, comma 6-bis, del d.l. n. 14/2017, con la formula “perché il fatto non sussiste” ed ha confermato l’affermazione della penale responsabilità del predetto imputato in relazione ai residui reati di concorso in rapina e lesioni volontarie (capo A della rubrica delle imputazioni), procedendo alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Reati commessi in data 19 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di rapina, non essendovi prova che l’aggressione verificatasi era stata preordinata alla sottrazione di beni alle vittime in quanto era solo caratterizzata da una lite tra giovani. Rilevato che, il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell’imputato con particolare riguardo all’elemento soggettivo richiesto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, in ogni caso, in tema di rapina, l'elemento psicologico può essere integrato anche dal cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, non essendo necessario che la coscienza e volontà della violenza o della minaccia siano preesistenti al primo atto della condotta (Sez. 2, n. 9049 del 02/02/2023, Popescu, Rv. 284227 – 01); che, per il resto, la Corte territoriale in adesione alla pronuncia di primo grado, ha compiutamente evidenziato i dati fattuali posti a fondamento del giudizio ed ha confermato la valutazione di attendibilità dei testimoni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e XXXXXX escussi in sede dibattimentale (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, la quale richiama altresì le immagini estrapolate dalle riprese del sistema di videosorveglianza, le quali ritraggono l’imputato e ne delineano una partecipazione attiva alla condotta criminosa indicandolo addirittura come il principale aggressore). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rilevato, altresì, che, trattandosi di imputato minorenne non si provvede alla condanna al pagamento delle spese processuali e ricorrendone le condizioni di legge, va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 04/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.