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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 19212/2025

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di giurisdizione di ufficio iscritto al numero 13125 del ruolo generale dell’anno 2024, richiesto dal [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio con ordinanza n. 11742/2024 in data 10 giugno 2024 nel giudizio iscritto al n. 10760/2018 Reg.

Ric. del predetto ufficio giudiziario, vertente CONTU Azzurra(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 84S49 H501G) CONTU Giordana(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 86L44 H501Q) rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67S55 F839E ) e [OSCURATO:PERSONA] rn isco ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78L27 H501D) -attrici- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentantepro tempore Ric. n. 13125/2024– S ez.

Unite – A d . 15 aprile 20 25 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 rappresentata e difesa nel giudizio di meritodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] gio Siracusa(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70A26 L845S ) -convenuta- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa nel giudizio di merito d agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 76 P49 L736G) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77T29 H501O) [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F: VCCVNT 68B45 D122X ) -chiamate in causa- udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglioin data 15 aprile 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto «che Codesta Suprema Corte voglia dichiarare la giurisdizione dell’[OSCURATO:PERSONA], assumendo i provvedimenti di cui all’art. 382 c.p.c.».

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] (deceduta nel corso del giudizio, che è stato prose- guito dalle sue aventi causa Azzurra e [OSCURATO:PERSONA]), dopo l’espletamento di un procedimento cautelare di accertamento tecnico preventivo, ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], davanti al Tribunale di Roma, per ottenere il risarci- mento dei danni a suo dire subiti in conseguenza del Ric. n. 13125/2024– S ez.

Unite – A d . 15 aprile 20 25 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 danneggiamento della struttura in muratura di un chiosco nel quale esercitava un’attività commerciale, all’ interno de lla spiaggia libera di [OSCURATO:PERSONA],nonché delle merci e di altri beni esistenti in tale struttura, avvenutoa seguito dell’esecu- zione, da parte dell’ente convenuto,dei lavori di abbattimento di alcuni manufatti in legno abusivi annessi al chiosco, sulla base di ordine di demolizione emesso in sede amministrativa.

L’ente convenuto ha chiamato in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., impresa alla qualeera stata appaltata l’esecuzione dei lavori di demolizione, la quale, a sua volta, ha chiamato in giudizio la propria assicuratrice della responsabilità civile TUA Assicura- zioni S.p.A..

Il Tribunale di Roma ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario,per essere competente il giudice amministra- tivo.

Riassunta la causa davanti al Tribunale Amministrativo per il Lazio, quest’ultimo ha sollevatod’ufficio il conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 11, comma3, c.p.a. e dell’art. 59, comma3, legge 18 giugno 2009 n. 69 .

Azzurra e [OSCURATO:PERSONA], nonché TUA Assicurazioni S. p .A. hanno depositato memorie di costituzione.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio.

L’Ufficio della Procura Generale, che ha presentato conclusioni scritte, ha chiesto «che Codesta Suprema Corte voglia dichia- rare la giurisdizione dell’[OSCURATO:PERSONA], assu- mendo i provvedimenti di cui all’art. 382 c.p.c.».

Azzurra e [OSCURATO:PERSONA] depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione 1.Si premette che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte,la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, quanto al riparto tra giudice ordinario e amministrativo, non ha Ric. n. 13125/2024– S ez.

Unite – A d . 15 aprile 20 25 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 rilevanza la prospettazione della parte, ma il cd. petitum so- stanziale, da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione chiesta al giudice, quanto sulla base della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione de- dotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati a fondamento della pretesa fatta valere con l’atto intro- duttivo della lite ed al rapporto giuridico di cui sono espressione (cfr. Cass., Sez.

U, n. 10374 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA];Sez.

U, n. 12378 del 16/05/2008; Sez.

U, n. 15323 del 25/06/2010 ; tra le più recenti, ex multis: Cass., Sez.

U, n. 23436 del 27/07/2022 ; Sez.

U, n. 25480 del 21/09/2021; Sez.

U, n. 14231 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez.

U, n. 21522 del 15/09/2017).

Nel caso di specie, la domanda proposta dalla Contuè diretta a far valere la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i danni subiti in conseguenza di un «comportamento materiale» posto in es- sere dall’ente pubblico convenuto in occasione del la demoli- zione delle opere abusive annesse al chioscodove essa eserci- tava la propria attività commerciale, senza alcuna contesta- zione e, comunque, senza alcuna attinenza con il provvedi- mento amministrativo contenente l’ordine di demolizione, il quale costituisce, pertanto, solo la premessa dell ’ azione risar- citoria.

Ne consegue la sussistenza, nella specie, della giurisdizione del giudice ordinario, attesa l’assenza –nella domanda proposta – di riferimenti attinenti ai profili pubblicistici dell’esercizio del po- tere amministrativo.

Essendo la domanda proposta in giudizio fondata sulmero com- portamento materialetenuto nell’esecuzione dell’attività di de- molizione delle opere abusive , la cui sostanza prescinde del tutto dai profili autoritativi dell ’atto dell’ amministrazione alla base di detta attività,in occasione della quale è stata posta in Ric. n. 13125/2024– S ez.

Unite – A d . 15 aprile 20 25 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 essere la condotta che si assume illecita e lesiva,va affermata certamentela giurisdizione del giudice ordinario. 2.Pare opportuno precisare, in proposito, che – diversamente da quanto pare ipotizzare, in qualche modo, l’ente convenuto nelle proprie difese – non può dubitarsi, sulla base degli atti, che l’ordine amministrativo di demolizione posto in esecuzione aveva ad oggetto esclusivamente alcuni manufatti annessi al chiosco all’interno del quale l’attrice svolgeva la sua attività commerciale e, più precisamente, alcuni ampliamenti di tale struttura (ma non quest’ultima in sé).D’altronde, non vi è dub- bio che l’attrice abbia chiesto esclusivamente il risarcimento per i danni che assume essere stati causati, invece, alla originaria struttura nella sua detenzione (non oggetto dell’ordine di de- molizione) e ad alcuni beni e merci in essa esistenti, a causa della non corretta esecuzione dei lavori di abbattimento delle opere oggetto dell’ordine di demolizione, la cui legittimità non contesta nella presente sede.

Restano, naturalmente, estranei al profilo qui in esame, limitato all’individuazione del giudice dotato di giurisdizione sulla do- manda proposta, quelli relativi all’effettiva sussistenza dell’ille- cito dedotto dalla parte attrice ed alla risarcibilità dei danni da questa allegati, anche con riguardo alla contestata natura abu- siva della struttura danneggiata, ma pacificamente estranea all’ordine di demolizione che si assume non correttamente ese- guito. 3.Va, infine, evidenziato che non può neanche ritenersi sussi- stere un’ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice ammini- strativo, in considerazione dell’attinenza dell’ordine di demoli- zione alla “materia urbanistica” ovvero alla sussistenza di un sottostante rapporto di concessione amministrativa, in rela- zione ai manufatti interessati dalla vicenda.

Anche sotto tale profilo, infatti, è sufficiente rilevare che, se- condo il consolidato indirizzo di questa Corte, da una parte, «ai Ric. n. 13125/2024– S ez.

Unite – A d . 15 aprile 20 25 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria proposta in materia urbanistica ed edilizia, occorre distinguere il caso nel quale il privato pretenda il risarcimento del danno derivante dalla ille- gittima progettazione e deliberazione dell’opera pubblica, nel quale, ponendosi in discussione la “legittimità” dell’esercizio del potere pubblico, la giurisdizione spetta al giudice amministra- tivo, da quello in cui lo stesso lamenti la “cattiva esecuzione” dell’opera pubblica, contestando le modalità esecutive dei la- vori, nel quale la giurisdizione spetta al giudice ordinario, ve- nendo in rilievo la violazione del generale dovere di “neminem laedere”» (Cass., Sez.

U, n. 6100 del l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; Sez.

U, n. 7529 del 25/3/2020; Sez.

U, n. 21975 del 21/9/2017; Sez.

U, n. 2052 del 3/2/2016) e, dall’altra parte, che «èdevoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia introdotta dal concessionario di un’area pubblica comunale, adibita ad attività commerciale, al fine di ottenere il risarcimento del danno con- seguente all’attività di demolizione del manufatto ivi realizzato, compiuta senza preavviso dall’ente concedente, vertendo il “petitum” sostanziale sull’accerta-mento della responsabilità derivante da un comportamento materiale della P.A., lesivo di una posizione di diritto soggettivo, senza che rilevi la titolarità in capo all’attore di una concessione su bene demaniale, la quale non viene in discussione nei suoi aspetti provvedimentali di rilievo pubblicistico, ma unicamente nelle sue concrete mo- dalità esecutive, e pertanto costituisce solo la premessa della domanda risarcitoria proposta» (Cass., Sez.

U, n. 21769 del 29/7/2021; Sez.

U, n. 32180 del 12/12/2018).

Non vi è dubbio che, con la domanda proposta nel presente giudizio, la Contu abbia chiesto esclusivamente il risarcimento dei danni conseguenti alla (dedotta) non corretta esecuzione, sul piano tecnico e operativo, dei lavori di demolizione dei Ric. n. 13125/2024– S ez.

Unite – A d . 15 aprile 20 25 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 manufatti oggetto del provvedimento amministrativo, non con- testato (e, quanto meno, non contestato nella presente sede), assumendo che, a causa di tale non corretta esecuzione di quei lavori, sarebbero stati danneggiati altri beni, di cui si assume titolare, beni, cioè, diversi da quelli oggetto dello stesso prov- vedimento amministrativo di demolizione.

Dunque, nella presente controversia si discute esclusivamente di un comportamento materiale e non della legittimità dell’eser- cizio del potere pubblico. 4.È dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario , restando travolta, per l’effetto, la sentenza declinatoria del tribunale di Roma.

La regolamentazione delle spesedel presente regolamento può essere rimessa all’esito del giudizio di merito.

P.Q.M La Corte,a Sezioni Unite: - dichiara la giurisdizione del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di giurisdizione di ufficio iscritto al numero 13125 del ruolo generale dell’anno 2024, richiesto dal [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio con ordinanza n. 11742/2024 in data 10 giugno 2024 nel giudizio iscritto al n. 10760/2018 Reg. Ric. del predetto ufficio giudiziario, vertente CONTU Azzurra(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 84S49 H501G) CONTU Giordana(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 86L44 H501Q) rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67S55 F839E ) e [OSCURATO:PERSONA] rn isco ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78L27 H501D) -attrici- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentantepro tempore Ric. n. 13125/2024– S ez. Unite – A d . 15 aprile 20 25 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 rappresentata e difesa nel giudizio di meritodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] gio Siracusa(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70A26 L845S ) -convenuta- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa nel giudizio di merito d agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 76 P49 L736G) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77T29 H501O) [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F: VCCVNT 68B45 D122X ) -chiamate in causa- udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglioin data 15 aprile 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto «che Codesta Suprema Corte voglia dichiarare la giurisdizione dell’[OSCURATO:PERSONA], assumendo i provvedimenti di cui all’art. 382 c.p.c.». Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] (deceduta nel corso del giudizio, che è stato prose- guito dalle sue aventi causa Azzurra e [OSCURATO:PERSONA]), dopo l’espletamento di un procedimento cautelare di accertamento tecnico preventivo, ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], davanti al Tribunale di Roma, per ottenere il risarci- mento dei danni a suo dire subiti in conseguenza del Ric. n. 13125/2024– S ez. Unite – A d . 15 aprile 20 25 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 danneggiamento della struttura in muratura di un chiosco nel quale esercitava un’attività commerciale, all’ interno de lla spiaggia libera di [OSCURATO:PERSONA],nonché delle merci e di altri beni esistenti in tale struttura, avvenutoa seguito dell’esecu- zione, da parte dell’ente convenuto,dei lavori di abbattimento di alcuni manufatti in legno abusivi annessi al chiosco, sulla base di ordine di demolizione emesso in sede amministrativa. L’ente convenuto ha chiamato in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., impresa alla qualeera stata appaltata l’esecuzione dei lavori di demolizione, la quale, a sua volta, ha chiamato in giudizio la propria assicuratrice della responsabilità civile TUA Assicura- zioni S.p.A.. Il Tribunale di Roma ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario,per essere competente il giudice amministra- tivo. Riassunta la causa davanti al Tribunale Amministrativo per il Lazio, quest’ultimo ha sollevatod’ufficio il conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 11, comma3, c.p.a. e dell’art. 59, comma3, legge 18 giugno 2009 n. 69 . Azzurra e [OSCURATO:PERSONA], nonché TUA Assicurazioni S. p .A. hanno depositato memorie di costituzione. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio. L’Ufficio della Procura Generale, che ha presentato conclusioni scritte, ha chiesto «che Codesta Suprema Corte voglia dichia- rare la giurisdizione dell’[OSCURATO:PERSONA], assu- mendo i provvedimenti di cui all’art. 382 c.p.c.». Azzurra e [OSCURATO:PERSONA] depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Si premette che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte,la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, quanto al riparto tra giudice ordinario e amministrativo, non ha Ric. n. 13125/2024– S ez. Unite – A d . 15 aprile 20 25 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 rilevanza la prospettazione della parte, ma il cd. petitum so- stanziale, da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione chiesta al giudice, quanto sulla base della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione de- dotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati a fondamento della pretesa fatta valere con l’atto intro- duttivo della lite ed al rapporto giuridico di cui sono espressione (cfr. Cass., Sez. U, n. 10374 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA];Sez. U, n. 12378 del 16/05/2008; Sez. U, n. 15323 del 25/06/2010 ; tra le più recenti, ex multis: Cass., Sez. U, n. 23436 del 27/07/2022 ; Sez. U, n. 25480 del 21/09/2021; Sez. U, n. 14231 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. U, n. 21522 del 15/09/2017). Nel caso di specie, la domanda proposta dalla Contuè diretta a far valere la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i danni subiti in conseguenza di un «comportamento materiale» posto in es- sere dall’ente pubblico convenuto in occasione del la demoli- zione delle opere abusive annesse al chioscodove essa eserci- tava la propria attività commerciale, senza alcuna contesta- zione e, comunque, senza alcuna attinenza con il provvedi- mento amministrativo contenente l’ordine di demolizione, il quale costituisce, pertanto, solo la premessa dell ’ azione risar- citoria. Ne consegue la sussistenza, nella specie, della giurisdizione del giudice ordinario, attesa l’assenza –nella domanda proposta – di riferimenti attinenti ai profili pubblicistici dell’esercizio del po- tere amministrativo. Essendo la domanda proposta in giudizio fondata sulmero com- portamento materialetenuto nell’esecuzione dell’attività di de- molizione delle opere abusive , la cui sostanza prescinde del tutto dai profili autoritativi dell ’atto dell’ amministrazione alla base di detta attività,in occasione della quale è stata posta in Ric. n. 13125/2024– S ez. Unite – A d . 15 aprile 20 25 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 essere la condotta che si assume illecita e lesiva,va affermata certamentela giurisdizione del giudice ordinario. 2.Pare opportuno precisare, in proposito, che – diversamente da quanto pare ipotizzare, in qualche modo, l’ente convenuto nelle proprie difese – non può dubitarsi, sulla base degli atti, che l’ordine amministrativo di demolizione posto in esecuzione aveva ad oggetto esclusivamente alcuni manufatti annessi al chiosco all’interno del quale l’attrice svolgeva la sua attività commerciale e, più precisamente, alcuni ampliamenti di tale struttura (ma non quest’ultima in sé).D’altronde, non vi è dub- bio che l’attrice abbia chiesto esclusivamente il risarcimento per i danni che assume essere stati causati, invece, alla originaria struttura nella sua detenzione (non oggetto dell’ordine di de- molizione) e ad alcuni beni e merci in essa esistenti, a causa della non corretta esecuzione dei lavori di abbattimento delle opere oggetto dell’ordine di demolizione, la cui legittimità non contesta nella presente sede. Restano, naturalmente, estranei al profilo qui in esame, limitato all’individuazione del giudice dotato di giurisdizione sulla do- manda proposta, quelli relativi all’effettiva sussistenza dell’ille- cito dedotto dalla parte attrice ed alla risarcibilità dei danni da questa allegati, anche con riguardo alla contestata natura abu- siva della struttura danneggiata, ma pacificamente estranea all’ordine di demolizione che si assume non correttamente ese- guito. 3.Va, infine, evidenziato che non può neanche ritenersi sussi- stere un’ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice ammini- strativo, in considerazione dell’attinenza dell’ordine di demoli- zione alla “materia urbanistica” ovvero alla sussistenza di un sottostante rapporto di concessione amministrativa, in rela- zione ai manufatti interessati dalla vicenda. Anche sotto tale profilo, infatti, è sufficiente rilevare che, se- condo il consolidato indirizzo di questa Corte, da una parte, «ai Ric. n. 13125/2024– S ez. Unite – A d . 15 aprile 20 25 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria proposta in materia urbanistica ed edilizia, occorre distinguere il caso nel quale il privato pretenda il risarcimento del danno derivante dalla ille- gittima progettazione e deliberazione dell’opera pubblica, nel quale, ponendosi in discussione la “legittimità” dell’esercizio del potere pubblico, la giurisdizione spetta al giudice amministra- tivo, da quello in cui lo stesso lamenti la “cattiva esecuzione” dell’opera pubblica, contestando le modalità esecutive dei la- vori, nel quale la giurisdizione spetta al giudice ordinario, ve- nendo in rilievo la violazione del generale dovere di “neminem laedere”» (Cass., Sez. U, n. 6100 del l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; Sez. U, n. 7529 del 25/3/2020; Sez. U, n. 21975 del 21/9/2017; Sez. U, n. 2052 del 3/2/2016) e, dall’altra parte, che «èdevoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia introdotta dal concessionario di un’area pubblica comunale, adibita ad attività commerciale, al fine di ottenere il risarcimento del danno con- seguente all’attività di demolizione del manufatto ivi realizzato, compiuta senza preavviso dall’ente concedente, vertendo il “petitum” sostanziale sull’accerta-mento della responsabilità derivante da un comportamento materiale della P.A., lesivo di una posizione di diritto soggettivo, senza che rilevi la titolarità in capo all’attore di una concessione su bene demaniale, la quale non viene in discussione nei suoi aspetti provvedimentali di rilievo pubblicistico, ma unicamente nelle sue concrete mo- dalità esecutive, e pertanto costituisce solo la premessa della domanda risarcitoria proposta» (Cass., Sez. U, n. 21769 del 29/7/2021; Sez. U, n. 32180 del 12/12/2018). Non vi è dubbio che, con la domanda proposta nel presente giudizio, la Contu abbia chiesto esclusivamente il risarcimento dei danni conseguenti alla (dedotta) non corretta esecuzione, sul piano tecnico e operativo, dei lavori di demolizione dei Ric. n. 13125/2024– S ez. Unite – A d . 15 aprile 20 25 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 manufatti oggetto del provvedimento amministrativo, non con- testato (e, quanto meno, non contestato nella presente sede), assumendo che, a causa di tale non corretta esecuzione di quei lavori, sarebbero stati danneggiati altri beni, di cui si assume titolare, beni, cioè, diversi da quelli oggetto dello stesso prov- vedimento amministrativo di demolizione. Dunque, nella presente controversia si discute esclusivamente di un comportamento materiale e non della legittimità dell’eser- cizio del potere pubblico. 4.È dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario , restando travolta, per l’effetto, la sentenza declinatoria del tribunale di Roma. La regolamentazione delle spesedel presente regolamento può essere rimessa all’esito del giudizio di merito. P.Q.M La Corte,a Sezioni Unite: - dichiara la giurisdizione del
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