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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31376/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in relazione all'art. 54 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità in punto di mancata applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità, risulta meramente riproduttivo di profili di censura dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (pagg. 2 e 3), con corrette argomentazioni logiche e giuridiche, in linea con i consolidati principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ricorrenza della invocata scriminante nel caso di occupazione abusiva di immobile (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 278520 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 28115 del 05/07/2012, Sottoferro e altri, Rv. 253035 - 01; Sez. 2, n. 8724 del 11/02/2011, Essaki, Rv. 249915 - 01), con tale apparato argomentativo il ricorrente non si confronta omettendo, pertanto, una critica argomentata della sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il giudizio di bilanciamento delle concesse attenuanti generiche in sola equivalenza alla ritenuta recidiva non è consentito, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non dedotto nell'atto di appello; quanto all'omessa motivazione in ordine al quantum di pena irrogato a titolo di continuazione ( pag. 6 del ricorso), si tratta di censura del tutto eccentrica in quanto nella specie il delitto configurato dai giudici di merito è uno solo e non , invece, un concorso formale di reati avvinti dal medesimo disegno criminoso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 1 lug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in relazione all'art. 54 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità in punto di mancata applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità, risulta meramente riproduttivo di profili di censura dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (pagg. 2 e 3), con corrette argomentazioni logiche e giuridiche, in linea con i consolidati principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ricorrenza della invocata scriminante nel caso di occupazione abusiva di immobile (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 278520 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 28115 del 05/07/2012, Sottoferro e altri, Rv. 253035 - 01; Sez. 2, n. 8724 del 11/02/2011, Essaki, Rv. 249915 - 01), con tale apparato argomentativo il ricorrente non si confronta omettendo, pertanto, una critica argomentata della sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il giudizio di bilanciamento delle concesse attenuanti generiche in sola equivalenza alla ritenuta recidiva non è consentito, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non dedotto nell'atto di appello; quanto all'omessa motivazione in ordine al quantum di pena irrogato a titolo di continuazione ( pag. 6 del ricorso), si tratta di censura del tutto eccentrica in quanto nella specie il delitto configurato dai giudici di merito è uno solo e non , invece, un concorso formale di reati avvinti dal medesimo disegno criminoso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 lug
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