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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27336/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alcamo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila confermava la decisione del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva rigettato l'istanza di permesso premio avanzata dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], in espiazione, dal gennaio 2003, della pena dell'ergastolo inflitta per delitti rientranti nel catalogo di cui all'art. 4-bis, comma 1, legge 26 luglio 1976, n. 354 (Ord. pen.) Dopo aver rammentato che nei confronti del condannato erano stati già accertati gli estremi dell'impossibilità di collaborazione con la giustizia, da limitata partecipazione ai fatti criminosi, il Tribunale di sorveglianza riteneva che il giudizio di cessata pericolosità sociale, necessario per l'ammissione al beneficio, dovesse essere sostenuto da un grado avanzato di revisione critica, che, viceversa, non sarebbe stato dall'interessato raggiunto, secondo le risultanze dell'osservazione svolta nell'istituto penitenziario.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia.

Nel motivo unico il ricorrente deduce, congiuntamente, violazione di legge e vizio di motivazione.

A suo parere l'ordinanza impugnata si porrebbe in contraddizione logica interna.

Essa, nel suo corpo motivazionale, elencherebbe una serie di elementi positivi, formulati in parte a seguito di autonomo apprezzamento valutativo, in parte in termini di condivisione dei rilievi provenienti dall'osservazione penitenziaria; e giungerebbe, così, a delineare una progressione trattamentale che sembrerebbe perfettamente in linea con quanto richiesto dalla legge ai fini della concessione del permesso premio.

L'ordinanza concluderebbe però, in maniera non consequenziale, affermando che non vi sarebbero elementi per ritenere il detenuto pronto per l'esperienza premiale.

3. Il Procuratore generale requirente ha concluso come in epigrafe.

Il difensore ha depositato tempestiva memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per delitti ascrivibili alla c.d. prima fascia dell'art. 4-bis Ord. pen. e nei suoi confronti è stata adottata la declaratoria di impossibilità di collaborazione, da limitata partecipazione ai fatti criminosi, ai sensi del comma 1-bis della citata disposizione, nel testo vigente anteriormente alla novellazione dell'intero art. 4-bis, disposta con il d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. dalla legge 30 dicembre 1992, n. 199.

I requisiti di concessione del permesso premio restano, pertanto, quelli (più favorevoli) antecedenti tale novellazione (v. art. 3, comma 2, d.l. n. 162 del 2002, cit.).

Per accedere al beneficio sono dunque necessarie, in funzione della dirimente prognosi di cessazione della pericolosità sociale di cui all'art. 30-ter, comma 1, Ord. pen., una progressione trattamentale adeguata e l'acquisizione, anche alla stregua delle informazioni fornite dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di elementi «tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva» (art. 4-bis, commi 1-ter e 2-bis, Ord. pen.).

2. In ordine ai profili dell'assenza di pericolosità sociale, e dei progressi trattamentali a tal fine rilevatori, questa Corte ha più volte affermato essere del tutto legittimo che tali aspetti vengano valutati con particolare attenzione rispetto ai soggetti condannati a lunghe pene detentive e per reati di allarmante gravità, dovendosi attribuire rilevanza, in senso negativo, alla mancanza di elementi indicativi di una pregnante rivisitazione critica dei pregressi comportamenti devianti e di convincente distacco dall'eventuale contesto in cui essi si inserivano (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, Patacchiola, Rv. 269195-01; Sez. 1, n. 9796 del 23/11/2007, dep. 2008, Rv. 239173-01; Sez. 1, n. 5430 del 25/01/2005, Liso, Rv. 230924-01).

Ove tali elementi siano viceversa registrabili, l'accesso al permesso non postula, d'altra parte, l'ultimazione del percorso di rielaborazione critica, né il già accertato ravvedimento.

Non va trascurato, in linea generale, che l'esperienza dei permessi costituisce parte integrante del programma di trattamento e l'istituto, come suggerisce la sua stessa denominazione, riveste valenza premiale (Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311-01).

La fruizione del beneficio suggella la proficua collaborazione del detenuto con l'istituzione carceraria e, al tempo stesso, rappresenta uno strumento ulteriore di rieducazione, in quanto consente l'iniziale reinserimento del condannato in società (Corte Cost., n. 90 del 1988), consentendo agli operatori del trattamento di verificare, e ulteriormente supportare, la progressione trattamentale del detenuto (Corte Cost., n. 227 e 504 del 1995).

Ciò posto, l'esito decisorio, attinto dall'ordinanza impugnata, non appare logicamente soddisfacente, in quanto appare sostanzialmente disancorato dalla relazione del gruppo di osservazione e trattamento della casa circondariale, recepita e ulteriormente valorizzata dal Tribunale di sorveglianza. 3 54g Quest'ultimo dà atto del significativo mutamento di atteggiamento palesato dal condannato e reputa che [OSCURATO:PERSONA] sia ora una «persona diversa» da quella che si macchiò dei reati di causa, «capace di avviare una riflessione sulle proprie condotte», avendo «il fattore tempo [...] consentito al condannato di avviarsi ad un cambiamento» che il giudice a quo sembra reputare sincero e proficuamente impostato.

L'ordinanza impugnata non appare dunque in linea con il paradigma legale di riferimento, quale scolpito dall'esegesi giurisprudenziale illustrata, non fornendo razionale e convincente spiegazione delle ragioni che renderebbero non ancora maturo, dal lato trattamentale, il tempo di avvio dell'esperienza premiale.

3. Resta poi interamente da valutare il profilo dell'accertata recisione dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, che - ai fini del superamento delle preclusioni, nei confronti di soggetto condannato per reati ostativi di prima fascia, la cui collaborazione con la giustizia sia risultata impossibile - costituisce, nel regime transitorio nella specie applicabile, presupposto concorrente e ulteriore di valutazione.

Al riguardo l'ordinanza impugnata si rivela del tutto carente, non andando essa oltre la constatazione dell'assenza di una pregressa posizione di rilievo del condannato nell'ambito del sodalizio di stampo mafioso.

Si impone, anche su questo versante, una rinnovata valutazione.

4. Segue l'annullamento della decisione adottata, con rinvio per nuovo giudizio che sani le riscontrate aporie e lacune argomentative.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alcamo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila confermava la decisione del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva rigettato l'istanza di permesso premio avanzata dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], in espiazione, dal gennaio 2003, della pena dell'ergastolo inflitta per delitti rientranti nel catalogo di cui all'art. 4-bis, comma 1, legge 26 luglio 1976, n. 354 (Ord. pen.) Dopo aver rammentato che nei confronti del condannato erano stati già accertati gli estremi dell'impossibilità di collaborazione con la giustizia, da limitata partecipazione ai fatti criminosi, il Tribunale di sorveglianza riteneva che il giudizio di cessata pericolosità sociale, necessario per l'ammissione al beneficio, dovesse essere sostenuto da un grado avanzato di revisione critica, che, viceversa, non sarebbe stato dall'interessato raggiunto, secondo le risultanze dell'osservazione svolta nell'istituto penitenziario. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia. Nel motivo unico il ricorrente deduce, congiuntamente, violazione di legge e vizio di motivazione. A suo parere l'ordinanza impugnata si porrebbe in contraddizione logica interna. Essa, nel suo corpo motivazionale, elencherebbe una serie di elementi positivi, formulati in parte a seguito di autonomo apprezzamento valutativo, in parte in termini di condivisione dei rilievi provenienti dall'osservazione penitenziaria; e giungerebbe, così, a delineare una progressione trattamentale che sembrerebbe perfettamente in linea con quanto richiesto dalla legge ai fini della concessione del permesso premio. L'ordinanza concluderebbe però, in maniera non consequenziale, affermando che non vi sarebbero elementi per ritenere il detenuto pronto per l'esperienza premiale. 3. Il Procuratore generale requirente ha concluso come in epigrafe. Il difensore ha depositato tempestiva memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per delitti ascrivibili alla c.d. prima fascia dell'art. 4-bis Ord. pen. e nei suoi confronti è stata adottata la declaratoria di impossibilità di collaborazione, da limitata partecipazione ai fatti criminosi, ai sensi del comma 1-bis della citata disposizione, nel testo vigente anteriormente alla novellazione dell'intero art. 4-bis, disposta con il d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. dalla legge 30 dicembre 1992, n. 199. I requisiti di concessione del permesso premio restano, pertanto, quelli (più favorevoli) antecedenti tale novellazione (v. art. 3, comma 2, d.l. n. 162 del 2002, cit.). Per accedere al beneficio sono dunque necessarie, in funzione della dirimente prognosi di cessazione della pericolosità sociale di cui all'art. 30-ter, comma 1, Ord. pen., una progressione trattamentale adeguata e l'acquisizione, anche alla stregua delle informazioni fornite dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di elementi «tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva» (art. 4-bis, commi 1-ter e 2-bis, Ord. pen.). 2. In ordine ai profili dell'assenza di pericolosità sociale, e dei progressi trattamentali a tal fine rilevatori, questa Corte ha più volte affermato essere del tutto legittimo che tali aspetti vengano valutati con particolare attenzione rispetto ai soggetti condannati a lunghe pene detentive e per reati di allarmante gravità, dovendosi attribuire rilevanza, in senso negativo, alla mancanza di elementi indicativi di una pregnante rivisitazione critica dei pregressi comportamenti devianti e di convincente distacco dall'eventuale contesto in cui essi si inserivano (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, Patacchiola, Rv. 269195-01; Sez. 1, n. 9796 del 23/11/2007, dep. 2008, Rv. 239173-01; Sez. 1, n. 5430 del 25/01/2005, Liso, Rv. 230924-01). Ove tali elementi siano viceversa registrabili, l'accesso al permesso non postula, d'altra parte, l'ultimazione del percorso di rielaborazione critica, né il già accertato ravvedimento. Non va trascurato, in linea generale, che l'esperienza dei permessi costituisce parte integrante del programma di trattamento e l'istituto, come suggerisce la sua stessa denominazione, riveste valenza premiale (Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311-01). La fruizione del beneficio suggella la proficua collaborazione del detenuto con l'istituzione carceraria e, al tempo stesso, rappresenta uno strumento ulteriore di rieducazione, in quanto consente l'iniziale reinserimento del condannato in società (Corte Cost., n. 90 del 1988), consentendo agli operatori del trattamento di verificare, e ulteriormente supportare, la progressione trattamentale del detenuto (Corte Cost., n. 227 e 504 del 1995). Ciò posto, l'esito decisorio, attinto dall'ordinanza impugnata, non appare logicamente soddisfacente, in quanto appare sostanzialmente disancorato dalla relazione del gruppo di osservazione e trattamento della casa circondariale, recepita e ulteriormente valorizzata dal Tribunale di sorveglianza. 3 54g Quest'ultimo dà atto del significativo mutamento di atteggiamento palesato dal condannato e reputa che [OSCURATO:PERSONA] sia ora una «persona diversa» da quella che si macchiò dei reati di causa, «capace di avviare una riflessione sulle proprie condotte», avendo «il fattore tempo [...] consentito al condannato di avviarsi ad un cambiamento» che il giudice a quo sembra reputare sincero e proficuamente impostato. L'ordinanza impugnata non appare dunque in linea con il paradigma legale di riferimento, quale scolpito dall'esegesi giurisprudenziale illustrata, non fornendo razionale e convincente spiegazione delle ragioni che renderebbero non ancora maturo, dal lato trattamentale, il tempo di avvio dell'esperienza premiale. 3. Resta poi interamente da valutare il profilo dell'accertata recisione dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, che - ai fini del superamento delle preclusioni, nei confronti di soggetto condannato per reati ostativi di prima fascia, la cui collaborazione con la giustizia sia risultata impossibile - costituisce, nel regime transitorio nella specie applicabile, presupposto concorrente e ulteriore di valutazione. Al riguardo l'ordinanza impugnata si rivela del tutto carente, non andando essa oltre la constatazione dell'assenza di una pregressa posizione di rilievo del condannato nell'ambito del sodalizio di stampo mafioso. Si impone, anche su questo versante, una rinnovata valutazione. 4. Segue l'annullamento della decisione adottata, con rinvio per nuovo giudizio che sani le riscontrate aporie e lacune argomentative. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e ri
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